Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 4
(Obblighi e modalità di comunicazione)
1. Gli Enti Regolatori trasmettono alla Giunta regionale, che ne verifica la conformità con il presente regolamento e con gli indirizzi e la programmazione regionali, i provvedimenti adottati in materia tariffaria relativi a:
a) approvazione e modifiche sostanziali dei sistemi tariffari di competenza, ivi comprese:
i. la stipula degli accordi di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 8 e all'art. 11;
ii. l'introduzione di nuove tipologie di titoli di viaggio ai sensi dell'art. 9, comma 3;
iii. l'approvazione e la modifica sostanziale della zonizzazione di bacino, di cui all'art. 10;
iv. l'individuazione delle relazioni, stazioni o fermate non soggette o parzialmente soggette a STIR ai sensi dell'art. 3, comma 7;
b) adeguamenti tariffari, di cui all'art. 26;
c) introduzione di nuove agevolazioni e gratuità ai sensi dell'art. 28;
d) stipula degli accordi di cui alla PARTE V.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati entro trenta giorni dalla data della loro adozione. La Giunta regionale può richiedere l'invio di ulteriori provvedimenti in materia tariffaria, diversi da quelli elencati al comma 1.
3. Ove la Giunta regionale rilevi la mancanza di conformità degli atti di cui al comma 1, invia una comunicazione contenente rilievi e osservazioni agli Enti Regolatori, i quali entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione recepiscono tali rilievi e osservazioni.
4. Gli Affidatari trasmettono alla Direzione regionale competente e agli Enti Regolatori una reportistica di dettaglio dei titoli venduti, delle condizioni di trasporto applicate nonché altre informazioni legate ai sistemi tariffari, quali a titolo esemplificativo il numero di controlli antievasione e le sanzioni applicate. Tali informazioni sono trasmesse alla Regione secondo le modalità definite dal sistema di monitoraggio regionale di cui all'art. 15 della Legge.
5. In caso di accertata inattività o ritardo degli Enti Regolatori nell'adempimento delle determinazioni assunte dalla Regione ai sensi del presente regolamento, o qualora le attività dei medesimi si svolgano in contrasto con esse, la Giunta regionale può procedere a:
a) sospendere in tutto o in parte, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'erogazione delle risorse di cui all'art. 17 della Legge ai suddetti enti, previa diffida e fissazione di un congruo termine;
b) esercitare il potere sostitutivo, in conformità all'art. 61 della Legge.
6. I contratti di servizio stipulati dalla Regione e dagli Enti Regolatori stabiliscono, in caso di accertata inattività o ritardo degli Affidatari nell'adempimento di previsioni del presente regolamento, in relazione alla gravità dell'inadempimento e previa diffida e fissazione di un congruo termine:
a) la sospensione, in tutto o in parte, dei corrispettivi dovuti agli Affidatari;
b) la sospensione degli adeguamenti tariffari di cui all'art. 26 del presente regolamento fino alla piena attuazione degli obblighi;
c) l'applicazione di specifiche penali contrattuali.
7. La Regione può individuare elementi premianti, in relazione al riparto delle risorse regionali, collegati alla sollecita applicazione da parte delle Agenzie e dell'Ente per la Navigazione della disciplina di cui al presente regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, lettera c) della Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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