Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 22
(Tariffe dei servizi finalizzati)
(Art. 43, comma 1, lettera c), della Legge)
1. Ai fini tariffari, i servizi finalizzati si distinguono in 'servizi contribuiti' e 'servizi non contribuiti', a seconda che sia o non sia prevista l'erogazione di corrispettivi o contributi pubblici a fronte della effettuazione degli stessi:
a) le tariffe dei servizi finalizzati non contribuiti sono stabilite autonomamente dal gestore, in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico dei servizi stessi con obbligo di comunicazione all'Ente Competente e con obbligo di adeguata informazione alla clientela;
b) per i servizi finalizzati contribuiti, gli Enti Competenti concordano con i gestori dei servizi interventi di natura tariffaria che comportino l'applicazione parziale o integrale di STIR.
2. La Giunta regionale e gli Enti Competenti possono concordare con i gestori dei servizi di cui al comma 1 lettera a) interventi di natura tariffaria che comportino l'applicazione di STIR, limitatamente a ben individuati servizi, relazioni, periodi, titoli di viaggio, condizioni di trasporto, purché tali interventi non compromettano l'equilibrio economico della gestione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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