Regolamento Regionale 10 giugno 2014 , n. 4

Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)

(BURL n. 24, suppl. del 13 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-06-10;4

Art. 31
(Condizioni di trasporto)
(Art. 43, comma 1, lettera f), e art. 44, comma 4, lettera i), della Legge)
1. Le disposizioni del presente articolo valgono per tutti i titoli di viaggio di STIR.
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e nazionali, è ammesso il rimborso, senza alcun limite economico, dei titoli acquistati relativi ai servizi cui si applicano i titoli di viaggio di STIR. Il rimborso è riconosciuto, previa richiesta del viaggiatore all'Affidatario e restituzione del titolo:
a) per biglietti ordinari e giornalieri, abbonamenti settimanali e mensili, laddove non obliterati o prima dell'inizio della validità, in misura pari al 90% del prezzo di vendita;
b) per i biglietti multicorsa, in misura pari al 90% della differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo dovuto per uno o più biglietti ordinari corrispondenti al numero di viaggi già utilizzati;
c) per gli abbonamenti annuali, in misura pari al 100% della differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo dovuto per uno o più abbonamenti mensili corrispondenti per il periodo di avvenuta utilizzazione, considerando le frazioni di mese come mese intero.
3. La quota di cui al comma 2, lettere a) e b), è aumentata al 100% qualora il viaggiatore decida di impiegare integralmente il rimborso nell'acquisto di altri titoli di viaggio.
4. Salvo i casi in cui il titolo di viaggio non sia soggetto a convalida, i biglietti ordinari, giornalieri e multicorsa acquistati e non validati hanno validità illimitata, ad eccezione di quanto previsto al comma 5.
4 bis. In deroga al comma 4, il biglietto ordinario di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 deve essere utilizzato esclusivamente nel giorno prescelto al momento dell'acquisto e riportato sul biglietto stesso. La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì, limitatamente ai biglietti ordinari aventi validità per i servizi ferroviari acquistati per spostamenti interni al medesimo Bacino di Mobilità, sino alla conclusione del periodo transitorio di cui all'articolo 36 comma 2, nonché dell'eventuale periodo massimo di 5 anni di cui all'articolo 39 comma 6. (1)
4 ter. I titoli di viaggio di cui al comma 4 bis sono messi a disposizione dell'utenza previa approvazione, da parte delle imprese ferroviarie e delle aziende di trasporto pubblico locale interessate, delle modifiche inerenti alle modalità di utilizzo e di rimborso degli stessi da apportare alle 'Condizioni generali di trasporto' vigenti cui si riferiscono i contratti di servizio, nonché previo adeguamento dei canali di vendita ed effettuazione di una campagna di comunicazione all'utenza.(1)
5. A seguito di adeguamento tariffario, i titoli di viaggio acquistati precedentemente all'adeguamento conservano validità per almeno sessanta giorni successivi all'entrata in vigore dello stesso. Decorso il termine previsto ai sensi del periodo precedente tali titoli non possono essere utilizzati, salvo nei casi di abbonamento con validità residua.
6. In caso di adeguamento tariffario, il rimborso dei titoli di viaggio non più utilizzabili è pari al 100% della tariffa o della quota residua nel caso dei multicorsa ed è garantito per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di cessazione di validità dei titoli stessi. In alternativa e a discrezione del viaggiatore, è possibile acquistare un titolo di viaggio differente.
7. Le spese di procedimento aggiuntive rispetto alle sanzioni a carico degli utenti previste dall'art. 46, commi 1 e 1 bis, della Legge, in conformità all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono stabilite nella misura pari a 8 volte il valore della tariffa di fascia minima di STIL, ad esclusione dei costi di invio al domicilio, notifica, ordinanza ingiunzione e limitatamente ai costi di spedizione.
8. Nei casi di rimborso di cui al comma 2 e di annullamento di sanzioni ai sensi dell'art. 46 della Legge, non possono essere addebitati le spese di procedimento di cui al comma 7, i diritti di segreteria o qualsivoglia ulteriore costo, salvo i casi di invio al domicilio, notifica, ordinanza ingiunzione e limitatamente ai costi di spedizione. Analoga disposizione vale per le tessere di riconoscimento di cui all'art. 29, ad esclusione dell'eventuale costo di emissione.
9. Ai fini dell'applicazione di quanto previso dall'art. 46, comma 1 della Legge:
a) la tariffa del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima è la tariffa del biglietto ordinario della prima fascia di distanza di STIL, di cui all'art. 17, comma 1, lettera a);
b) il possesso di titolo di viaggio non convalidato o convalidato in fase di controllo o scaduto o non sufficiente per lo spostamento effettuato o recante riduzione non spettante o non completamente compilato ove richiesto, è equiparato al mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio fatto salvo quanto previsto dalla lettera c);
c) nel caso il titolo di viaggio richieda una convalida, essa deve essere effettuata prima o contestualmente alla salita a bordo. In caso di impossibilità, il viaggiatore deve avvisare il personale di bordo che provvede direttamente all'annullamento del documento;
d) il titolo di viaggio deve essere conservato a cura del viaggiatore per tutta la durata del viaggio e fino alla discesa o uscita dai tornelli, ove presenti;
e) nell'ambito degli accordi e dei consorzi di cui all'art. 7, all'art. 18 e all'art. 20 possono essere create banche dati per la verifica della reiterazione della violazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
f) i gestori devono comunicare al viaggiatore sanzionato le modalità per presentare scritti difensivi e documenti entro 30 giorni dalla data del verbale o dell'eventuale notifica; gli interessati possono chiedere di essere sentiti dall'azienda di trasporto emanante la sanzione, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
g) il possesso di titolo di viaggio alterato o falsificato, ferme restando le sanzioni previste dagli artt. 465 e 466 del Codice Penale, determina il ritiro del titolo di viaggio;
h) l'utente è, comunque tenuto, oltre al pagamento delle sanzioni, al pagamento della tariffa del biglietto ordinario valido per lo spostamento corrispondente alla tratta avente come origine la fermata o la stazione di partenza del mezzo di trasporto pubblico sul quale o presso il quale è stata accertata la violazione e come destinazione, in alternativa:
i. quella dichiarata dall'utente in sede di accertamento;
ii. la fermata successiva a quella presso la quale è stata accertata la violazione, in caso il viaggiatore decida di scendere dal mezzo;
iii. la fermata di arrivo del mezzo di trasporto pubblico sul quale o presso il quale è stata accertata la violazione in caso di mancata dichiarazione da parte dell'utente.
10. E' sempre ammesso il trasporto gratuito di passeggini, carrozzine e cani guida di passeggeri privi di vista; il trasporto di altri bagagli ed animali è disciplinato dalle disposizioni dei gestori garantendo condizioni e tariffe eque, oltre che adeguata informazione. E' incentivato il trasporto di biciclette a bordo dei servizi ferroviari, metropolitani, funiviari e di navigazione regionale.
11. Le aziende garantiscono l'accesso e la fruibilità dei propri servizi alle persone con disabilità.
12. Le aziende garantiscono e pubblicizzano modalità volte a favorire l'accesso ai servizi di gruppi e a comitive numerose.
13. Le aziende garantiscono la sostituzione gratuita e l'accesso ai mezzi anche in caso di deterioramento del supporto del titolo di viaggio qualora non imputabile all'utente.
14. Le aziende garantiscono il rilascio di un duplicato in caso di furto e smarrimento almeno relativamente ad abbonamenti annuali, anche mediante presentazione di copia del documento smarrito.
15. La Regione e gli Enti Regolatori promuovono l'omogeneità e l'armonizzazione delle condizioni di trasporto sul territorio regionale.
16. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, valgono le disposizioni dei gestori che devono essere preventivamente allegate ai contratti di servizio, previa approvazione della Giunta regionale e degli Enti Regolatori, per i servizi di rispettiva competenza.
17. Il viaggiatore in possesso di titolo di viaggio valido può ottenere alla località di partenza un nuovo titolo per l'effettuazione del prolungamento, con origine dalla località di destinazione del titolo di viaggio valido già in possesso e destinazione a qualsiasi altra località. La medesima disposizione vale per il rilascio di titoli di viaggio per il prolungamento dalla località di origine del titolo di viaggio già in possesso.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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