Legge Regionale 1 luglio 2015 , n. 18

Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici(1)

(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18

Art. 8
(Norma finanziaria)(23)
1. Alle spese per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse appositamente stanziate alla missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale 2024-2026.
2. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 bis, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, della missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente riduzione della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri Fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
3. Per gli esercizi successivi al 2026 all’autorizzazione delle spese di cui ai commi 1 e 2 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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