Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 18
(Riconoscimento e valorizzazione delle fiere, delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche)(34)
1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali delle fiere, delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale.(35)
2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente:
a) stabilisce i requisiti, le modalità e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione delle fiere, delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;(36)
b) procede al loro riconoscimento su segnalazione delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori, delle CCIAA e degli enti locali e gestisce il relativo elenco;
c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche azioni volte alla loro promozione e valorizzazione.
3. I comuni sul cui territorio si svolgono le fiere, le sagre e i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.(37)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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