Legge Regionale 8 luglio 2016 , n. 16

Disciplina regionale dei servizi abitativi

(BURL n. 28, suppl. del 12 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-08;16

Art. 46
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti per soddisfare il fabbisogno primario e ridurre il disagio abitativo della popolazione lombarda.
2. Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto contenente:(74)
a) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell'offerta di servizi abitativi;
b) lo stato di attuazione degli indirizzi strategici definiti dal Consiglio regionale, gli interventi realizzati, le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
c) le performance gestionali e di servizio delle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER), in base alle evidenze del controllo di gestione e delle relazioni sull'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Con cadenza triennale, il rapporto di cui al comma 1è integrato da una sezione contenente l'analisi dei risultati conseguiti riguardo a:
a) l'andamento del sistema regionale di accreditamento;
b) i servizi abitativi, pubblici e sociali, erogati in rapporto al fabbisogno abitativo espresso;
c) la qualità dei servizi erogati da parte di ALER, comuni e operatori privati accreditati, con particolare riferimento agli standard di gestione dei servizi abitativi;
d) l'integrazione delle politiche abitative con le politiche urbanistico-territoriali e le politiche sociali e del lavoro a livello regionale e locale.
4. Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale e la competente commissione consiliare possono segnalare all'assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
5. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unit amente alla relazione che ne è stata ogge t to.
NOTE:
74. Il comma è stato modificato dall'art. 33, comma 1, lett. g) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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