Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 33(33)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il crimine organizzato e mafioso e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
33. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. x) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi