LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 28.
Pubblica utilità.
1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per la protezione igienica ed idrogeologica del giacimento, per il deposito, il trasporto e l’utilizzazione delle acque minerali e termali, per la produzione e la trasmissione dell’energia ed in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell’attività estrattiva, sono considerate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e articolo 34 del R.D. 8 febbraio 1923, n. 422.
2. In caso di contestazione circa la necessità e le modalità delle opere anzidette decide il dirigente della competente struttura regionale.(4)
3. La dichiarazione di pubblica utilità delle opere richiamate al primo comma, su richiesta del titolare, è fatta dal dirigente della competente struttura regionale quando le stesse si trovino fuori dal perimetro della concessione.(4)
4. Su richiesta del concessionario il dirigente della competente struttura regionale può ordinare l’occupazione d’urgenza determinando le indennità e disponendone il deposito.(4)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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