Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 48
(Gestioni associate di bacino lacuale)
1. La Regione, allo scopo di garantire un efficace ed efficiente esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, adotta strumenti d'incentivazione per favorire la formazione di accordi, anche interregionali, per la gestione in forma associata delle competenze conferite in materia di demanio lacuale.
2. I comuni ricadenti nel medesimo bacino lacuale, il cui perimetro è definito dalla Giunta regionale, possono esercitare in forma associata le funzioni di cui al comma 1 mediante la costituzione di apposita autorità di bacino lacuale cui possono aderire anche le province nel cui territorio ricade il bacino lacuale.
3. Le autorità di bacino lacuale sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituiti per l'esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale nei bacini di cui al comma 2; le autorità esercitano, per gli enti locali aderenti e sul territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 5, e 6, comma 4, per quanto riferibile al demanio della navigazione interna. Nel rispetto della legge, l'ordinamento e il funzionamento delle autorità sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. La Giunta regionale adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per la predisposizione degli statuti al fine di uniformare le modalità di funzionamento e composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni. Organi delle autorità sono:
a) l'assemblea, i cui componenti svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito e senza alcun rimborso delle spese;
b) il consiglio di amministrazione, composto da un massimo di cinque consiglieri;
c) il presidente, scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione;
d) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale e che viene nominato dalla autorità di bacino lacuale fra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
e) l'organo di revisione.
4. I consorzi per la gestione associata di bacino lacuale attualmente in essere fra gli enti locali e, precisamente, il Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro, il Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, il Consorzio del Lario e dei laghi minori, il Consorzio laghi Ceresio, Piano e Ghirla e il Consorzio gestione associata dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, sono trasformati in enti pubblici non economici ai sensi del presente articolo.
5. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'adozione delle linee guida di cui al comma 3, i consorzi di cui al comma 4 procedono agli adempimenti derivanti dalla trasformazione di cui al presente articolo. Fino all'insediamento degli organi degli enti derivanti dalla trasformazione, restano in carica, per i consorzi di rispettiva competenza, gli organi in carica all'entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per l'attuazione delle procedure di trasformazione, per l'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e urgenti. Lo statutoè adeguato, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni ed alle linee guida di cui al presente articolo, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici. All'adeguamento dello statuto provvede l'assemblea consortile con deliberazione di adozione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale per la verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, del rispetto delle previsioni di legge e della coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui al comma 3. La Giunta regionale restituisce la proposta di statuto, evidenziando gli eventuali motivi di non rispondenza; lo statuto, adeguato a seguito delle evidenze regionali, è approvato in via definitiva entro i successivi trenta giorni dall'assemblea consortile e trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con efficacia dal giorno successivo. Divenuto efficace l'adeguamento statutario, l'autorità di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente consorzio. Entro quindici giorni dall'efficacia dell'adeguamento statutario, il presidente in carica convoca l'assemblea per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione. A tali adempimenti, decorso infruttuosamente il termine di cui al primo periodo del presente comma, provvede in via sostitutiva la Regione con la nomina di un commissario ad acta, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni. Il termine di cui al primo periodo è sospeso al momento della ricezione, da parte della Regione, della deliberazione dell'assemblea consortile e riprende a decorrere nuovamente dal momento della restituzione della proposta di statuto. Le successive modificazioni dello statuto sono adottate dall'assemblea, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti, nel rispetto della procedura di approvazione di cui al presente comma. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Entro trenta giorni dalla data di individuazione dei bacini lacuali, al di fuori dei casi disciplinati dai commi 4 e 5 per la trasformazione dei consorzi ivi richiamati, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia, se delegato, convoca in conferenza gli enti locali ricadenti nel territorio del bacino lacuale, per verificare l'interesse all'adesione al nuovo ente e per la successiva predisposizione dello statuto. Entro sessanta giorni dalla data di convocazione, la conferenza elabora una proposta di statuto conforme alle disposizioni ed alle linee guida di cui al presente articolo. La proposta di statuto, adottata entro i successivi trenta giorni dall'organo assembleare degli enti locali, è trasmessa alla Giunta regionale per la verifica, entro trenta giorni dalla ricezione, del rispetto delle previsioni di legge e della coerenza con gli indirizzi contenuti nelle linee guida di cui al comma 3. La Giunta regionale restituisce la proposta di statuto, evidenziando gli eventuali motivi di non rispondenza; lo statuto, adeguato a seguito delle evidenze regionali, è approvato in via definitiva entro i successivi trenta giorni dall'organo assembleare degli enti locali e trasmesso per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con efficacia dal giorno successivo. L'autoritàè costituita, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto, con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore regionale competente in materia, se delegato. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'autorità, il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti convoca l'assemblea dell'autorità per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione. Le successive modificazioni dello statuto sono deliberate dall'assemblea, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti e nel rispetto della procedura di approvazione di cui al presente comma. Le modifiche allo statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I comuni non associati versano all'autorità del bacino lacuale di riferimento le quote riscosse dei canoni demaniali di spettanza regionale che l'autorità provvede a versare alla Regione.
8. I comuni non associati e le autorità, per i comuni associati, attuano, anche in qualità di stazione appaltante, il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'articolo 12. Prima di procedere alla realizzazione di tali interventi, i comuni non associati devono ottenere il preventivo parere da parte dell'autorità del bacino lacuale di riferimento.
9. Per esigenze di economia amministrativa e migliore gestione dei conferimenti, la Giunta regionale autorizza la competente direzione generale ad avvalersi delle autorità di bacino lacuale e degli altri enti gestori delle idrovie per lo svolgimento di attività della Regione e in particolare per:
a) ottimizzare l'interscambio di informazioni tra i diversi livelli gestionali finalizzato ad assicurare il costante ritorno di informazioni dal territorio;
b) favorire la formazione di una struttura permanente dotata di strumenti e professionalità specifici per la gestione ottimale delle funzioni conferite;
c) garantire l'applicazione omogenea e coerente delle norme e delle direttive che regolano la materia.
10. Le autorità di bacino lacuale si avvalgono, per lo svolgimento delle rispettive funzioni, delle seguenti risorse:
a) percentuale dei canoni demaniali riscossi;
b) eventuali trasferimenti regionali integrativi.
11. Le autorità di bacino lacuale possono gestire attività non autoritative, purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravi, nemmeno indiretti, a carico della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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