Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 48
(Servizi bancari e di tesoreria)
1. Nei mercati può essere istituita una cassa per il servizio di tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito abilitata per legge mediante convenzione stipulata dall'ente gestore ed approvata dall'ente istitutore sentiti il comune ove ha sede il mercato e la commissione di mercato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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