Regolamento Regionale 1 marzo 2016 , n. 4

Regolamento per il funzionamento della Banca della Terra Lombarda

(BURL n. 9, suppl. del 04 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-01;4

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Banca della Terra Lombarda in attuazione dell'art. 31 quinquies, comma 8, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foresta, pesca e sviluppo rurale'.
2. La Banca della Terra Lombarda consiste in un inventario pubblico dei terreni abbandonati o incolti, pubblici e privati, al fine del loro recupero ad uso produttivo agricolo.
3. La Banca della Terra Lombarda è gestita da Regione Lombardia attraverso un apposito sistema informativo, accessibile dal proprio portale web, in conformità alle disposizioni statali e regionali in materia di amministrazione digitale.
4. La Banca della Terra Lombarda è articolata in due sezioni:
a) terreni di proprietà pubblica;
b) terreni di proprietà privata.
5. I terreni iscrivibili alla Banca della Terra Lombarda sono quelli abbandonati o incolti ai sensi dell'art. 31 quinquies, comma 2, della l.r. 31/2008, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la loro temporanea assegnazione ai fini della rimessa a coltura e identificati con i seguenti dati:
a) identificativi catastali, destinazione d'uso catastale ed estremi proprietà;
b) informazioni georeferenziate, così come messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Art. 2
(Individuazione dei terreni potenzialmente incolti o abbandonati)
1. Regione Lombardia, individua i terreni potenzialmente incolti o abbandonati sulla base dei dati presenti ed elaborati alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 novembre 2014, n. 30 'Integrazione alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda':
a) nel sistema informativo agricolo digitale di cui dell'art. 4, comma 6, della l.r. 31/2008;
b) nel livello informativo dedicato ai servizi catastali e geografici, contenuto nel sistema informativo territoriale integrato previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio'.
Sono escluse le particelle catastali aventi superficie inferiore a cinquanta metri quadrati e quelle che risultano coltivate nell'ultimo biennio, come rilevabile da fascicolo aziendale delle imprese agricole di cui all'art. 4, comma 5, della l.r. 31/2008.
2. Gli elenchi dei terreni potenzialmente incolti o abbandonati individuati da Regione Lombardia, ai sensi del precedente comma, sono resi disponibili alle amministrazioni comunali come strato informativo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Lo strato informativo contiene i seguenti dati:
a) identificativi catastali, destinazione d'uso catastale ed estremi proprietà;
b) informazioni georeferenziate, così come messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Lo strato è a disposizione di altri enti pubblici che lo richiedano.
3. Gli elenchi di cui al comma precedente sono aggiornati secondo le procedure previste dal presente regolamento.
Art. 3
(Procedure per l'inserimento dei terreni pubblici nella Banca della Terra Lombarda e avviso pubblico per la loro rimessa a coltura)
1. Possono essere inseriti nella Banca della Terra Lombarda i terreni incolti o abbandonati di proprietà o nella disponibilità degli enti pubblici e i terreni inclusi nel demanio e/o nel patrimonio di detti enti.
A tal fine, i soggetti pubblici titolari, ne individuano l'elenco anche avvalendosi dello strato informativo di cui all'art. 2, comma 2, previa verifica che, in base alla classificazione della fattibilità geologica del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune dove ricadono i terreni, non vi siano condizioni per cui l'attività agricola possa pregiudicare l'equilibrio idrogeologico, a salvaguardia della stabilità dei suoli e del regime delle acque.
L'elenco dei terreni incolti o abbandonati, identificati con i dati di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), è approvato dal soggetto titolare che ne da pubblicità nelle forme previste dalla legge con trasmissione a Regione Lombardia e ai Comuni interessati, entro 30 giorni dall'approvazione.
2. Regione Lombardia, entro 30 giorni dalla ricezione degli elenchi, inserisce i terreni abbandonati o incolti disponibili nella Banca della Terra Lombarda - sezione di cui alla lettera a), comma 4, art. 1, comunicando ai soggetti titolari l'avvenuta iscrizione.
3. I soggetti titolari che intendono valorizzare i terreni di cui al comma 1, attraverso la loro rimessa a coltura, provvedono ad attivare le procedure di evidenza pubblica per la relativa concessione o affitto.
4. L'avviso pubblico per la concessione o l'affitto dei terreni incolti o abbandonati, anche unitamente ad altre superfici, è trasmesso a Regione Lombardia e ai Comuni interessati, con evidenza della data prevista per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
5. L'avviso pubblico di cui al precedente comma, in particolare dovrà prevedere:
a) le modalità e i termini per la presentazione delle istanze;
b) la consegna di un piano di coltivazione per la rimessa a coltura dei terreni;
c) i criteri per l'assegnazione dei terreni considerando prioritarie le richieste aventi un piano di coltivazione che preveda l'utilizzo di tecniche di coltivazione biologica e valorizzando le istanze presentate da:
- coltivatori diretti, imprenditori agricoli e imprenditori agricoli professionali, singoli o associati;
- richiedenti con meno di 40 anni alla data di presentazione della domanda di assegnazione;
- donne;
- soggetti disoccupati di età superiore a 50 anni.
6. Regione Lombardia, verificata la coerenza con le finalità della legge, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale del soggetto titolare, provvede alla pubblicazione del medesimo sulla Banca della Terra Lombarda, nella sezione di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), evidenziando la data di scadenza.
7. Coloro che intendono ottenere in disponibilità i terreni al fine della loro rimessa a coltura presentano istanza al soggetto titolare, nei modi e nei termini previsti nell'avviso pubblico. Il soggetto titolare, esperite le procedure di evidenza pubblica previste dall'avviso e perfezionata l'assegnazione del terreno, entro i 30 giorni successivi, comunica a Regione Lombardia l'avvenuta assegnazione e ogni successiva variazione, al fine di provvedere all'aggiornamento della Banca della Terra Lombarda.
8. L'elenco dei terreni incolti o abbandonati può essere aggiornato con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.
Art. 4
(Procedure per l'inserimento dei terreni di proprietà privata nella Banca della Terra Lombarda)
1. I Comuni eseguono il censimento dei terreni abbandonati o incolti di proprietà privata, anche avvalendosi dello strato informativo di cui all'art. 2, comma 2, di altre banche dati o documentazioni o informazioni in loro possesso, previa verifica che, in base alla classificazione della fattibilità geologica del proprio Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), non vi siano condizioni per cui l'attività agricola possa pregiudicare l'equilibrio idrogeologico, a salvaguardia della stabilità dei suoli e del regime delle acque.
2. I terreni censiti, in esito alla procedura di cui al precedente comma, sono individuati con gli identificativi catastali e gli estremi della proprietà. L'elenco dei terreni censiti è pubblicato dal Comune nel proprio sito web istituzionale, secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 'Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile'.
3. Il Comune comunica ai singoli proprietari o titolari di altri diritti reali, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o messo comunale, l'avvenuta classificazione dei beni nell'elenco dei terreni censiti quali potenzialmente abbandonati o incolti, al fine di ottenere la disponibilità all'iscrizione alla Banca della Terra Lombarda.
4. Entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, i proprietari o i titolari di altri diritti reali dei terreni inseriti nell'elenco possono fornire la disponibilità all'iscrizione degli stessi alla Banca della Terra Lombarda, presentando istanza all'amministrazione comunale contenente i seguenti dati:
a. eventuale aggiornamento degli estremi catastali;
b. periodo di disponibilità all'affitto;
c. canone di affitto richiesto;
d. eventuali criteri di utilizzo e/o vincoli;
e. numero di telefono e indirizzo email, al fine di poter essere contattati dai soggetti di cui al successivo art. 5, comma 1;
f. consenso a pubblicare sulla Banca della Terra Lombarda i dati contenuti nell'istanza.
L'assenza dei dati richiesti non consente l'iscrizione alla Banca della Terra Lombarda.
5. Il Comune valuta la completezza e la regolarità della documentazione di cui al precedente comma.
6. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4, il Comune, entro i successivi 30 giorni, approva l'elenco dei terreni abbandonati o incolti e li pubblica con le modalità di cui al precedente comma 2.
L'elenco definitivo è inviato a Regione Lombardia, nel formato di cui all'art. 2, comma 2, entro 180 giorni dall'approvazione del presente regolamento, unitamente alla documentazione di cui al precedente comma 4.
7. Nell'elenco definitivo dei terreni abbandonati o incolti sono evidenziate le particelle catastali per le quali la comunicazione di cui al precedente comma 3 non è stata perfezionata per l'impossibilità di identificare o reperire i proprietari o gli aventi diritto.
8. Regione Lombardia, entro 30 giorni dalla ricezione dell'elenco, inserisce i terreni abbandonati o incolti disponibili nella Banca della Terra Lombarda - sezione di cui art. 1, comma 4, lett. b), unitamente alla pubblicazione delle istanze dei relativi proprietari. Le particelle di cui al precedente comma 7 sono classificate distintamente all'interno della Banca della Terra Lombarda come non disponibili all'assegnazione, quindi non visualizzabili nel sistema informativo pubblico. Regione Lombardia comunica ai proprietari e ai Comuni interessati l'avvenuta iscrizione dei relativi terreni nella Banca della Terra Lombarda.
9. E' fatta salva la facoltà dei proprietari e dei titolari di altri diritti reali, di presentare istanza per l'iscrizione dei terreni alla Banca della Terra Lombarda successivamente al termine indicato al precedente comma 4.
Art. 5
(Presentazione delle domande di assegnazione dei terreni abbandonati o incolti di proprietà privata per la loro rimessa a coltura)
1. Coloro che intendono ottenere in disponibilità i terreni di cui all'articolo 4, presentano al proprietario, identificato attraverso gli estremi pubblicati sulla Banca della Terra Lombarda, una richiesta corredata dal piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti che contiene:
a) l'identificazione della superficie attraverso i dati disponibili nella Banca della Terra Lombarda;
b) gli obiettivi di ripristino produttivo e un programma di massima per la rimessa a coltura dei terreni;
c) la definizione dell'arco temporale per cui si richiede l'utilizzo.
2. Il proprietario, perfezionato con l'assegnatario l'accordo ai sensi di legge, ne dà comunicazione a Regione Lombardia e al Comune di competenza, evidenziando la data di scadenza del medesimo, al fine dell'aggiornamento della Banca della Terra Lombarda e dell'elenco comunale.
3. Il proprietario comunica a Regione Lombardia e al Comune ogni variazione dell'accordo al fine di provvedere al relativo aggiornamento della Banca della Terra Lombarda.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Regione Lombardia rende accessibile all'utenza la Banca della Terra Lombarda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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