LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001 , N. 11

Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-11;11

Art. 1.
Finalità.
1. La presente legge, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, disciplina l’ubicazione, l’installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in conformità alla normativa statale e, in particolare, alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge citata e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).(1)
2. È fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.
Art. 2.
Ambito di applicazione.
1. Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:
a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;
b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.
3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.
Art. 3.
Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione.
1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 dell’articolo 2, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l’adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi.
2. Gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 1 dell’articolo 2, devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.
3. Nell’intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all’accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell’impianto o dell’apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) riportata nell’allegato A) (omissis) della presente legge.
4. Le valutazioni di ordine tecnico necessarie ai fini dell’installazione e dell’esercizio degli impianti e delle apparecchiature di cui all’articolo 2, comma 1 devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni di ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa. (3)
Art. 4.
Livelli di pianificazione.
1. I comuni, entro centottanta giorni dall’approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
2. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché i criteri per l’installazione dei medesimi.
3. L’individuazione delle aree di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui al comma 2 viene effettuata in coerenza con il Piano nazionale delle frequenze radio e televisive.
4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell’energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell’incidenza degli impianti su:
a) aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;
b) edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale.
5. L’identificazione dei criteri di cui alla lettera a) del comma 4, finalizzati alla tutela della salute pubblica, viene effettuata con il concorso della direzione generale della giunta regionale competente in materia di sanità, la quale a tal fine si avvale delle Aziende sanitarie locali (ASL).
6. L’identificazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 4, viene effettuata con il concorso della direzione generale della Giunta regionale competente in materia di territorio.
7. Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell’attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica. (4)
8. È comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 7 watt. (5) .
10. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, determina gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati dallo Stato, coerentemente con i tempi e le modalità individuati nei relativi provvedimenti normativi.
11. I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni ed all’ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.
12. Il comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all’installazione dell’impianto.
13. I comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 11.
14. I contenuti della comunicazione di cui al comma 11 si conformano alle indicazioni contenute in apposito regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (7) .
Art. 5.
Catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
1. È istituito il catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, qui di seguito denominato "catasto"; il catasto è gestito dall’ARPA che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
2. L’ARPA impiega le informazioni acquisite nell’ambito dell’attività istruttoria, nonché le comunicazioni dei titolari e dei comuni, per la compilazione del catasto.(8)
3. Al fine del corretto aggiornamento del catasto, l’ARPA può acquisire informazioni dai soggetti titolari di impianti nonché dagli enti e dalle strutture in grado di fornire notizie pertinenti.
4. L’ARPA fornisce le informazioni contenute nel catasto alla Giunta regionale, agli enti locali, agli organi dello Stato ed ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni.
5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ai fini della costituzione del catasto, i titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione forniscono all’ARPA la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
Art. 6.(10)
Art. 7.
Installazione ed esercizio degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.(11)
1. Le istanze, segnalazioni e comunicazioni finalizzate all’installazione e all’esercizio degli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, sono presentate al comune competente per territorio. Contestualmente alla presentazione al comune, la documentazione è inoltrata in copia all’ARPA.
2. Nel caso di variazione della titolarità dell’impianto, il nuovo titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all’ARPA entro trenta giorni.
3. Nel caso di disattivazione dell’impianto, il titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all’ARPA entro trenta giorni.
Art. 8.(12)
Art. 9.
Risanamenti.
1. I titolari presentano al Comune e all’ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative; tale proposta è inviata anche alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale.(13)
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della regolamentazione urbanistica di cui al comma 1 dell’articolo 4, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l’installazione comunicano al comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale ed all’ARPA i piani di adeguamento alla regolamentazione urbanistica. La delocalizzazione di impianti deve avvenire, per gli impianti di radiotelevisione, in siti conformi alla pianificazione in materia, e, per gli impianti di diversa tipologia in siti idonei.
3. Sulla base delle proposte e delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della vigente normativa nazionale, sentiti i comuni interessati, l’ARPA e la competente ASL, adotta un apposito piano di risanamento, al quale i titolari sono tenuti a conformarsi; l’ARPA effettua i controlli relativi alla applicazione dei piani di risanamento. Ogni onere derivante dall’applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti
4. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora l’ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente, ne dà informazione al sindaco, per l’adozione delle misure di competenza, ed all’ASL. Ove al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più impianti, l’ARPA nella comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente, e propone i tempi per l’attuazione del risanamento.
5. Il sindaco prescrive al titolare dell’impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l’attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.
6. L’ASL effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, in relazione all’entità ed alle condizioni del superamento di cui al comma 4, e propone al sindaco l’eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri a carico dei soggetti gestori.
7. Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell’esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l’ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.
8. L’ARPA effettua controlli sul risultato dell’applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l’esito al sindaco ed alla ASL.
9. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco dispone la sospensione dell’attività degli impianti.(14)
Art. 10.(16)
Art. 11.
Vigilanza e controllo.
1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell’ambiente, nell’ambito di applicazione della presente legge, avvalendosi dell’ARPA.
2. L’ARPA, su proposta della Giunta regionale, definisce annualmente un programma di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, e, in particolare, su quelli iscritti nel catasto regionale di cui al comma 1 dell’articolo 5, individuando eventuali priorità e criteri di realizzazione del programma stesso, in particolare per gli impianti localizzati nelle zone residenziali.
3. Nel programma di cui al comma 2 sono definite altresì le modalità e le periodicità di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, finalizzate al contenimento delle esposizioni ed al rispetto dei limiti di legge, nonché le forme di finanziamento di tali attività.
4. Il programma di cui al comma 2 prevede comunque l’effettuazione, da parte dell’ARPA, di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza delle strutture di cui al comma 8 dell’articolo 4. A tale fine i comuni segnalano alla regione ed all’ARPA la presenza sul proprio territorio di tali strutture, secondo le modalità indicate, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore competente in materia ambientale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (17) .
Art. 12.
Sanzioni.
1. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui al comma 3 dell’articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.(19)
2. Nel caso nel quale le valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell’impianto non siano effettuate dall’esperto di cui al comma 4 dell’articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00.(20)
3. L’esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza di un titolo abilitativo comporta la disattivazione dell’impianto, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.000,00 a euro 10.000,00.(21)
5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dall’esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). (23)(24)
6. L’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).(25)
Art. 13.
Norma finanziaria.
1. Per le spese sostenute dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente per l’attività di cui al comma 9 dell’articolo 4 e comma 1 dell’articolo 5, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di L. 400.000.000 (206.582,76 euro).
2. Per la concessione ai comuni di contributi per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui al comma 1 dell’articolo 4, e per la pubblicizzazione delle informazioni contenute nei piani di localizzazione e delle iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni di cui al preced ente comma 12 dell’articolo 4, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa complessiva di L. 300.000.000 (154.937,07 euro).
3. All’onere complessivo di L. 700.000.000 (361.519,83 euro) per l’anno 2002, previsto dai precedenti commi 1 e 2 si farà fronte mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza dell’upb 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente (voce 4.9.7.1.2.161.9021).
4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l’anno 2002, le seguenti variazioni:
- alla funzione obiettivo 1.1.2 "Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell’upb 1.1.2.4.2.229 "Operatività dell’ARPA" è incrementata di L. 400.000.000 (206.582,76 euro);
- alla funzione obiettivo 4.9.7 "Risanamento dell’aria, tutela dagli inquinamenti fisici e sicurezza industriale", spesa corrente la dotazione finanziaria di competenza dell’upb 4.9.7.1.2.161 "Realizzazione del Piano regionale per la qualità dell’aria (PRQA)" è incrementata di L. 300.000.000 (154.937,07 euro);
- alla funzione obiettivo 5.0.4 "Fondi" la dotazione finanziaria di competenza dell’upb 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" è ridotta di L. 700.000.000 (361.519,83 euro).

Allegati

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-11;11#ann1

Allegato A
Contrassegno omesso.

Allegato B (26)

NOTE:
5. Il comma sostituito dall'art. 3, comma 12, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4, è stato ripristinato a seguito della sentenza n. 331 del 27 ottobre 2003 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 12, comma 1, lett. a), della l.r. 29 giugno 2009, n. 10. Torna al richiamo nota
10. L'articolo è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. h) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
11. L'articolo è stato sostituito dall'art. 26, comma 1, lett. i) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
12. L'articolo è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. j) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. k) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. l) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
16. L'articolo è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. m) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 17, lett. e) della l.r. 5 maggio 2004, n. 12. Torna al richiamo nota
19. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. n) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. o) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. p) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
23. Vedi ordinanza della Corte Costituzionale n. 436/2005. Torna al richiamo nota
24. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. r) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 1, lett. s) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
26. L'allegato B è stato abrogato dall'art. 26, comma 1, lett. t) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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