LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1999 , N. 2

Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario

(BURL n. 4, 1° suppl. ord. del 25 Gennaio 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-01-22;2

Art. 1.
Norme attinenti alla contabilità , alla programmazione e all'attuazione dei progetti.
1. Alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione"(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 dell’art. 9 bis, articolo sostituito dall’art. 2 della l.r. 16 ottobre 1998, 20, è così sostituito:
"4. La parte 1^ contiene:
a) il riposizionamento degli obiettivi programmatici e strategici del programma regionale di sviluppo con riferimento al triennio di pertinenza del bilancio pluriennale;
b) lo stato di attuazione dei progetti strategici e il loro aggiornamento."
;
b) la lettera b) del comma 2 dell’art. 28 septies, articolo aggiunto dall’art. 7 della l.r. n. 33/91, è così sostituita:
"b) il termine massimo per il rimborso con quote annuali costanti, comprensive degli eventuali interessi, in ogni caso non superiore a 20 anni, né inferiore a 5.";
c) il comma 2 dell’art. 39 è così sostituito:
"2. Con decreto del dirigente del servizio bilancio e ragioneria, preceduto da specifica richiesta formale del direttore generale competente per materia, sono prelevate dal fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli concernenti spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente.";
d) la lett. e) del comma 1 dell’art. 48 è così sostituita:
"e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune anche in relazione allo stato di attuazione dei progetti prioritari del programma regionale di sviluppo e all’andamento della spesa delle politiche di settore.";
e) il comma 1 dell’art. 59, comma sostituito dall’art. 25, comma 1, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55 e quindi modificato dall’art. 3, comma 3, della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, è così sostituito:
"1. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell’esercizio.";
f) l’art. 60 è così sostituito:
"Art. 60
(Atto di impegno)
1. Gli impegni di spesa sono assunti con decreto del dirigente competente per materia.
2. Gli atti di impegno in esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 6 dell’art. 59, che abbiano individuato i beneficiari della spesa ed il limite della spesa stessa, sono assunti con decreto del dirigente competente per materia.
3. L’atto di impegno deve in ogni caso indicare:
a) il creditore o i creditori con gli elementi idonei ad identificarli;
b) l’ammontare della somma dovuta;
c) la scadenza dell’obbligazione;
d) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare.”
;
g) il comma 1 dell’art. 61, articolo sostituito dal comma 1 dell’art. 27 della l.r. 55/86, è così sostituito:
"1. Ogni qualvolta l’obbligazione in base alla quale è stato assunto l’impegno venga a cessare o a ridursi per qualsiasi causa, il dirigente competente per materia emana il decreto di cancellazione o riduzione dell’impegno medesimo. Il provvedimento è trasmesso al servizio bilancio e ragioneria per gli adempimenti di competenza.";
h) al comma 3 dell’art. 62, sono soppresse le parole: "e terzo";
i) l’art. 63, come modificato dall’art. 28, comma 1, della l.r. 55/86, è così sostituito:
"Art. 63
(Procedimento per l’assunzione di impegni).
1. Il decreto di assunzione dell’impegno è predisposto dalla direzione generale competente per materia.
2. I dirigenti che provvedono all’adozione dei decreti di impegno di spesa sono responsabili in ordine:
a) alla legalità della spesa;
b) agli obiettivi dei programmi regionali;
c) ai criteri economici di buona gestione della spesa;
d) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell’atto amministrativo o ad esso allegata;
e) alle procedure contabili disposte;
f) alla corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;
g) alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria;
h) al contestuale accertamento della sufficienza di disponibilità sui corrispondenti capitoli di entrata nel caso essi abbiano destinazione vincolata.
3. Il decreto del dirigente è trasmesso per la registrazione dell’ impegno al servizio bilancio e ragioneria.
4. Il servizio bilancio e ragioneria è tenuto alla restituzione senza la registrazione dell’impegno, indicando le iniziative da assumere per la regolarizzazione, nei seguenti casi:
a) quando si rileva l’insufficienza della disponibilità finanziaria a copertura della spesa;
b) quando si rileva erronea imputazione della spesa;
c) quando si rileva l’assenza dei requisiti di cui agli artt. 59 e 60;
d) quando l’atto non è conforme ai principi e alle disposizioni contenuti nella presente legge.
5. Al di fuori dei casi previsti dal comma 4, il servizio bilancio e ragioneria provvede alla registrazione dell’impegno di spesa."
;
l) l’art. 64 è così sostituito:
"Art. 64
(Atto di liquidazione)
1. La liquidazione della spesa è disposta nei limiti degli stanziamenti di cassa.
2. Con l’atto di liquidazione si accerta che la spesa è certa, liquida ed esigibile da parte del creditore e a tal fine il dirigente che emana il decreto di liquidazione si assume la responsabilità in ordine:
a) all’accertamento delle condizioni che rendono certa, liquida ed esigibile la spesa e, in ogni caso, alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all’atto di impegno, al contratto ed agli atti successivi all’impegno medesimo;
b) alla congruità della spesa da liquidare con la somma impegnata;
c) alla corretta applicazione della normativa fiscale e previdenziale;
d) all’accertamento della disponibilità della somma impegnata; e) all’accertamento della disponibilità di cassa;
f) al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 27;
g) alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell’atto amministrativo o ad esso allegata;
h) alla corretta individuazione del destinatario della spesa, delle variazioni di residenza, della ragione e denominazione sociale, nonché alle modalità di pagamento dei titoli di spesa richieste ai sensi dell’art. 68.
3. L’atto di liquidazione deve in ogni caso indicare:
a) il creditore o i creditori, con gli elementi idonei alla loro identificazione;
b) la somma dovuta;
c) le modalità di pagamento;
d) l’anno, il numero dell’impegno di spesa e gli estremi del provvedimento di impegno divenuto esecutivo;
e) le eventuali economie di spesa realizzate sugli impegni."
;
m) l’art. 65, come modificato dall’art. 29, comma 2, della l.r. 55/86, è così sostituito:
"Art. 65
(Procedimento per la liquidazione)
1. Il decreto di liquidazione è predisposto ed adottato dal dirigente competente per materia.
2. Il decreto di liquidazione viene trasmesso al servizio bilancio e ragioneria che esegue il controllo formale dell’ atto di liquidazione, esclusa ogni altra valutazione sul merito e sulla legalità della spesa, verificando:
a) la correttezza del numero di impegno e la disponibilità a liquidare e pagare dell’impegno stesso;
b) la disponibilità dello stanziamento di cassa;
c) l’esattezza dei dati riguardanti il destinatario della spesa e le modalità di pagamento;
d) la conformità rispetto all’impegno di spesa;
e) la regolarità dell’atto rispetto alle disposizioni contenute nella presente legge.
3. Nel caso in cui si rilevino eventuali difformità dell’atto rispetto a quanto indicato nel comma 2, lo stesso viene restituito, con l’indicazione delle iniziative da assumere per la regolarizzazione, alla direzione generale che ha emanato il provvedimento."
;
n) la lett. a) del comma 1 dell’art. 68, articolo modificato dall’art. 5, primo e secondo comma della l.r. 10 giugno 1981, n. 31 e dall’art. 5, primo comma della l.r. 6 giugno 1980, n. 74, è così sostituita:
"a) rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori, ed eredi. Il tesoriere è tenuto ad eseguire il pagamento previo accertamento della qualità di procuratore, rappresentante, tutore, curatore, o erede del creditore della Regione intestatario dell’ordinativo di pagamento, sulla scorta degli atti comprovanti una di dette qualità.";
o) dopo il comma 11 dell’art. 68 è aggiunto il seguente comma 11 bis:
"11 bis). Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se durante il corso dell’esercizio finanziario il tesoriere non fosse in grado di estinguere per qualsiasi motivata ragione i titoli di spesa avuti in carico, attraverso le modalità di pagamento indicate nel presente articolo, gli stessi devono essere commutati d ' ufficio, a sua cura, ed estinti con le modalità previste dal comma 1, lett. d) o e).";
p) il comma 4 dell’art. 71 è così sostituito:
"4. Le somme reclamate dai creditori sono direttamente imputate agli stanziamenti di competenza degli appositi fondi a seconda che si tratti di spese per le funzioni normali o per programmi di sviluppo, e di spese già finanziate con risorse proprie o con risorse a specifica destinazione. La liquidazione di tali somme avviene secondo quanto stabilito agli artt. 64 e 65. Il servizio bilancio e ragioneria provvede d'ufficio alla registrazione contabile dei nuovi impegni di spesa, verificandone la corretta imputazione con riferimento al residuo dichiarato perento indicato nel dispositivo dell’atto di liquidazione.".
2. Alla l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 "Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34"(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell’art. 3, comma modificato dall’art. 4, comma 19, della l.r. n. 1/98, è così sostituito:
"5. Il Consiglio regionale approva, con propria deliberazione, i progetti da finanziare; a ciascuno è allegata una scheda nella quale sono indicati gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni; i progetti sono assegnati in sede referente alla commissione consiliare competente per materia e in sede consultiva alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio.";
b) dopo la lett. g) del comma 1 dell’art. 4, sono inserite le seguenti lett. h) e i):
"h) esistenza della disponibilità finanziaria regionale a valere sugli stanziamenti di competenza del relativo fondo del bilancio annuale e pluriennale;
i) stato di avanzamento dei livelli progettuali che costituisce elemento di priorità nella destinazione delle risorse finanziarie autorizzate sul fondo."
;
c) l’art. 6 è così sostituito:
"Art. 6
(Norme contabili)
1. Per consentire il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge, è istituito nei bilanci regionali di previsione di ciascun esercizio finanziario un fondo la cui dotazione è autorizzata annualmente con legge di bilancio.
2. Al fine di accelerare le procedure di spesa, in deroga alla legge regionale di contabilità, la Giunta regionale, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale dei progetti ai sensi dell’art. 3, comma 5, provvede con propria deliberazione alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dall’apposito fondo ed iscriverle in nuovi capitoli od in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti.
3. Il dirigente competente nella materia inerente ai progetti approvati assume i conseguenti impegni di spesa.
4. La Giunta regionale dispone l’eventuale concessione della fideiussione regionale di cui all’art. 1, comma 5.
5. Ai sensi degli artt. 25 e 62 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni, per ciascun progetto, nei limiti dell’intera somma stanziata nel bilancio pluriennale. La legge finanziaria determina le quote annuali con riguardo all’entità delle obbligazioni la cui scadenza è prevista in ciascun esercizio."
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3. Alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 "Modifiche ed integrazioni della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia"(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’art. 8 è così sostituito:
"2. L’intervento finanziario del FRISL consiste nell’erogazione di contributi in capitale a rimborso, assegnati ai sensi dell’art. 28 septies della l.r. n. 34/78, da rimborsare in 20 anni senza interessi.";
b) il comma 4 dell’art. 9 è così sostituito:
"4. Con la legge di bilancio o di variazione dello stesso, in accordo con quanto previsto dal programma regionale di sviluppo e dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, possono essere stabilite nuove iniziative finanziate con il fondo e definite o modificate le schede relative alle singole iniziative; può essere altresì disposta la cessazione di una iniziativa regionale che in tal caso non è più oggetto di rifinanziamento.".
4. Alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14 "Disciplina delle procedure degli accordi di programma"(4)è apportata la seguente modifica:
a) l’art. 8, come sostituito dall’art. 4, comma 16, della l.r. n. 1/98, è così sostituito:
"Art. 8
(Finanziamenti regionali)
1. Per favorire l’attuazione degli accordi di programma, la Regione può erogare contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari o realizzare gli stessi direttamente, anche avvalendosi di enti regionali."
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5. Alla l.r. 8 settembre 1997, n. 35 "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - 3° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali" (5)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 11 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:
"11. L'utilizzazione dei finanziamenti disponibili sul capitolo di spesa corrispondente è condizionata dalla presentazione ed approvazione, da parte della Giunta regionale, di appositi progetti di intervento. La Giunta regionale, per assicurare il coordinamento della gestione delle iniziative, disciplina con propria deliberazione la gestione del fondo.".
6. La disposizione di cui all'art. 4, comma 18, lett. c) della l.r. 27 gennaio 1998 n. 1 "Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità  della regione" e successive modificazioni ed integrazioni", relativa al periodo complessivo massimo di proroghe dei termini autorizzabili, si applica ai progetti per i quali il provvedimento di finanziamento è stato approvato dalla Giunta regionale successivamente al 31 gennaio 1998.
7. In deroga alla legge regionale di contabilità  e per facilitare la realizzazione di programmi comunitari, le economie derivanti dai decreti di cancellazione o riduzione di impegni di cui all'art. 61 della l.r. n. 34/78, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), assunti negli esercizi finanziari 1997 e 1998 sugli stanziamenti dei capitoli relativi ai cofinanziamenti dello Stato e della U.E. e della Regione, possono essere utilizzate, nel corso dell'esercizio finanziario 1999, per l'assunzione di nuovi impegni con le procedure d'iscrizione previste dall'art. 50 della l.r. n. 34/78 e successive modificazioni e integrazioni.
8. E' ammessa la carta di credito quale strumento di pagamento, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, ferme restando le disposizioni in materia di assunzioni di impegni di spesa a norma dell'art. 59 della l.r. n. 34/78, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e).
9. La carta di credito può essere utilizzata da parte dei componenti della Giunta, dirigenti e funzionari dell'amministrazione regionale per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie.
10. E' ammesso, altresì, l'uso della carta di credito per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute in occasione di missioni effettuate dai soggetti autorizzati.
11. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le procedure per l'utilizzo della carta di credito quale strumento di pagamento individuato dai commi 8, 9 e 10, nonché le procedure per la rendicontazione ed il controllo, ai sensi della l.r. 10 novembre 1979, n. 57 "Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa".
12. La deliberazione di cui al comma 11 deve tenere conto dei seguenti criteri direttivi:
a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del Presidente della Giunta, degli assessori e dei direttori generali che potranno autorizzarne l'uso anche al restante personale sulla base delle disposizioni contenute nella l.r. 23 luglio 1996, n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale";
b) i rapporti con gli istituti di credito emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposite convenzioni.
Art. 2.
Norme in materia di contenimento, razionalizzazione e accelerazione della spesa e in materia di entrata.
2. Alla l.r. 5 giugno 1989, n. 20 "La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo"(7)è apportata la seguente modifica:
a) l’art. 3, come integrato dall’art. 1 della l.r. 9 dicembre 1994, n. 38, è così sostituito:
"Art. 3
(Progetti di cooperazione)
1. La Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, approva progetti di attività di cooperazione elaborati:
a) d'iniziativa propria, in collaborazione, ove necessario, con forze economiche, sociali e culturali;
b) su richiesta della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all’art. 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo";
c) su iniziativa delle organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e che abbiano ottenuto il riconoscimento regionale di idoneità ai fini della cooperazione allo sviluppo.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo la Regione può provvedere anche con risorse proprie."
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3. Alla l.r. 8 maggio 1990, n. 34 "Inquadramento nel ruolo organico della Giunta regionale degli assegnisti operanti presso l’Istituto Mario Negri di Milano ai sensi dell’art. 25 della legge 1 giugno 1977, n. 285"(8)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 4 dell’art. 1è così sostituito:
"4. La Regione Lombardia assicura l’erogazione di un contributo annuo a favore dell’Istituto Mario Negri di Milano per l’attività di ricerca da questo svolta a favore della Regione stessa, a supporto delle funzioni da essa esercitate in materia di sanità.".
4. Per l’attuazione di azioni umanitarie e di progetti di cooperazione di cui all’art. 3 della l.r. 5 giugno 1989, n. 20“La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo” in presenza di situazioni di estremo bisogno o al verificarsi di incidenti, sinistri, calamità naturali o ambientali ed eventi bellici, anche al di fuori del proprio territorio, la Regione Lombardia può svolgere le seguenti azioni:(9)
a) organizzare ed incentivare l’attività di soccorso ed assistenza, anche mettendo a disposizione mezzi, beni e servizi destinati al soccorso, ed erogare contributi a favore dei soggetti colpiti e delle loro famiglie per le prime necessità, nonché a favore di enti pubblici, di organismi associativi e di volontariato, delle organizzazioni di cui alla legge n. 49/87, nonché di enti ed istituzioni private, assicurando il coordinamento delle iniziative avviate dagli stessi;
b) partecipare alla realizzazione di campagne informative per la raccolta di generi di prima necessità e di soccorso, di fondi e mezzi a beneficio delle popolazioni colpite ed all’acquisizione dei necessari spazi pubblicitari.
5. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle somme resesi disponibili in sede giudiziale o stragiudiziale a titolo di risarcimento di danni morali, determina i criteri per l'assegnazione e per la ripartizione tra i soggetti destinatari dei contributi di cui alla lettera a) del comma 4, in considerazione delle situazioni personali e familiari venutesi a creare a seguito dell'evento dannoso e individua la struttura di volta in volta competente per l'attuazione degli interventi.
6. Nel caso di interventi da effettuare all'estero si provvede all'acquisizione delle intese e alla definizione di programmi con le competenti amministrazioni statali.
7. E' abrogata la l.r. 28 marzo 1994, n. 7 "Iniziative di solidarietà della regione Lombardia a favore delle popolazioni della ex Jugoslavia"(10).
10. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al comitato promotore per la costituzione della "Fondazione internazionale Luigi Di Liegro-ONLUS" un contributo di L. 50.000.000.
11. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare al consorzio "Nova Spes", limitatamente all'esercizio 1999, un contributo per spese di attività  connesse al reinserimento lavorativo dei detenuti di L. 150.000.000.
12. Alla l.r. 24 maggio 1985, n. 48 "Contributi regionali alla fondazione Centro Lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio'"(13) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’art. 3 è aggiunto il seguente art. 3 bis:
"Art. 3 bis (Incremento patrimoniale)
1. Al fine di consentire il ripristino di un ' adeguata condizione patrimoniale rispetto alle finalità statutarie della Fondazione "Centro lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticoltura 'Scuola di Minoprio'", la Regione contribuisce all’incremento del patrimonio nei limiti e nelle forme stabilite dal comma 2.
2. Subordinatamente all’approvazione delle modifiche alle disposizioni statutarie della Fondazione che consentano alla Regione l’assunzione della qualità di socio fondatore, la Giunta regionale delibera la partecipazione a tale titolo conferendo la somma di L. 1.500.000.000."
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13. Alla l.r. 24 maggio 1985, n. 51 "Partecipazione della Regione Lombardia alla Fondazione delle Stelline"(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo capoverso del comma 2 dell’art. 2è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale accerta che lo Statuto della Fondazione delle Stelline sia conforme alle norme di legge in materia e disponga, per la durata della Fondazione, quanto segue:";
b) dopo la lett. i ) del comma 2 dell’art. 2 è aggiunta la seguente lett. l):
"l) che i contributi di gestione a carico dei soci siano annualmente determinati con esclusione di ogni automatica rivalutazione.".
14. Al fine di assicurare il costante monitoraggio sullo stato di attuazione del decentramento operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e sui provvedimenti attuativi nonché la sua adeguata diffusione, la Giunta regionale stipula convenzioni con le università, l’istituto regionale di ricerca (IReR)(15) ed altri centri di ricerca specializzati ed individua ogni altro intervento, con l’assunzione degli oneri conseguenti.(16)
15. La Regione promuove ogni iniziativa utile ad avviare la realizzazione dello sportello unico di cui al capo IV del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ivi comprese quelle necessarie per l’attivazione della rete telematica di cui all’art. 23, comma 2 del decreto stesso.
16. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative, ivi compresi il supporto finanziario e lo schema di convenzione da stipulare con i soggetti, pubblici o privati, coinvolti nell’attuazione delle iniziative di cui al comma 15.
17. Alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l’art. 1 è aggiunto il seguente art. 1 bis:
"Art. 1 bis
(Rilancio del termalismo)
La Regione, in attuazione dell’art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", per assolvere agli obblighi e agli oneri derivanti dal trasferimento da parte dello Stato dell’azienda termale "Terme di Salice S.p.A.", già inquadrata nel soppresso Ente Autonomo Gestione Aziende Termali (E.A.G.A.T.), può finanziare un piano di rilancio delle Terme medesime.
I finanziamenti di cui al primo comma sono disposti nell’ambito delle disponibilità finanziarie stabilite con legge di bilancio."
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b) il primo comma dell’art. 22 è sostituito dal seguente:
"Il concessionario deve corrispondere alla Regione un diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione:
a) di lire 50.000, con un minimo comunque non inferiore a lire 5.000.000, per le concessioni con annesso lo stabilimento di imbottigliamento;
b) di lire 25.000, con un minimo non inferiore a lire 1.000.000, per le concessioni con stabilimento di sole cure termali;
c) di lire 25.000, con un minimo di lire 300.000, per le concessioni con solo impianti di cura idropinica in sito."
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c) il secondo comma dell’art. 22 è sostituito dal seguente:
"Il canone annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’Istat e riferiti al 31 dicembre 1998.";
d) dopo il secondo comma dell’art. 22 è aggiunto il comma seguente:
"Le somme di cui ai commi precedenti sono destinate al finanziamento della difesa attiva dei bacini idrominerali e termali, realizzata previo controllo delle matrici ambientali.".
18. Le disposizioni di cui ai successivi commi da 19 a 28 si applicano ai procedimenti aventi ad oggetto:
a) le autorizzazioni per l'escavazione di pozzo;
b) le concessioni per derivazione di acqua superficiale;
c) le concessioni per derivazioni di acqua da pozzo;
d) i nulla osta di polizia idraulica;
e) le autorizzazioni di polizia idraulica;
f) le autorizzazioni alla costruzione e al collaudo di elettrodotti;
g) le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo.
19. Le modalità  di determinazione e di corresponsione delle spese istruttorie relative ai procedimenti di cui al comma 18, che ai sensi dell'art. 3 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici", dell'art. 10 del r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche" e dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 765 "Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'art. 3 della L. 25 novembre 1971, n. 1041" sono a carico del richiedente, sono disciplinate dalle disposizioni di cui ai commi dal 20 al 28.
20. Le spese istruttorie di cui al comma 19 ricomprendono:
a) le indennità  di missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, n. 291 "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali";
b) le spese di sorveglianza e di collaudo di cui all'art. 24 del r.d. 1285/1920;
c) le spese di sorveglianza sui lavori, eventualmente sostenute dagli uffici del Genio Civile, di cui all'art. 7, comma 4 della l.r. 23 marzo 1998, n. 8 "Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale";
d) ogni altra spesa dipendente dal fatto della concessione o autorizzazione.
21. Gli adempimenti per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale e sul Foglio Annunzi Legali e le relative spese sono a carico dei richiedenti.
22. Gli importi che i privati devono corrispondere a copertura delle spese d'istruttoria sono determinati e aggiornati con provvedimento della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici competenti ad istruire il procedimento.
23. L'aggiornamento degli importi deve essere rapportato, salva l'esigenza di copertura di eventuali costi aggiuntivi, all'indice di rivalutazione monetaria.
24. Gli uffici competenti ad istruire i procedimenti di cui al comma 18, devono garantire adeguata pubblicità  ai provvedimenti di cui al comma 22.
25. Gli importi dovuti dai privati a copertura delle spese d'istruttoria, determinati ai sensi dei commi 22, 23 e 24, sono imputati al capitolo d'entrata individuato dalla Regione.
26. Il pagamento da parte dei privati è effettuato attraverso versamento sul c.c. postale intestato alla Regione Lombardia.
27. La ricevuta dell'avvenuto pagamento è presentata agli uffici competenti ad istruire i procedimenti di cui al comma 18 al momento della richiesta di concessione o autorizzazione.
28. Per i procedimenti di cui al comma 18, per i quali i privati abbiano già  depositato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, gli importi richiesti dagli uffici competenti a copertura delle spese istruttorie, si applica la disciplina di cui agli artt. 31 e ss. della l.r. 57/79.
Art. 3.
Determinazioni in ordine alle modalità  del trasferimento di risorse umane in relazione al conferimento di funzioni agli enti locali.
1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni conferite alle province, ai comuni e agli altri enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità  e nei tempi previsti dai commi 17, 18 e 19.
2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.
3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico-giuridico che già  fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del "Comitato per le politiche del personale", di cui al comma 14, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:
a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli enti locali;
b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;
c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli enti destinatari di trasferimenti e deleghe;
d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.
5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'insieme delle competenze di intere strutture della Giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso enti locali.
6. L'assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli enti locali è assistita da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 14, con oneri a carico della Regione Lombardia e degli enti locali; la ripartizione di tali oneri è definita sulla base di apposite convenzioni, nelle quali può essere prevista anche la formazione del personale degli enti locali coinvolti nel trasferimento.
7. La Regione può avvalersi degli uffici degli enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.
8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli enti di cui al comma 1 non oltre il termine di cui al comma 20.
9. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti locali avviene in conformità  alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 14, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.
10. Il personale inquadrato nei ruoli degli enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell'effettivo trasferimento.
11. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione Lombardia riconosce incentivi economici una tantum calcolati sulla base delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato e comprensivi altresì dei compensi previsti dall'art. 22 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 23 dicembre 1989 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità  montane, loro consorzi o associazioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68". Tali incentivi sono determinati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da concludersi entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di distacco funzionale.
12. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità  già  maturata presso l'ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.
13. Fatte salve le determinazioni nazionali modificative del sistema previdenziale in materia di indennità  di fine rapporto, al personale regionale distaccato è liquidata, al momento dell'effettivo trasferimento nei ruoli degli enti locali, l'integrazione regionale corrisposta ai sensi dell'art. 36, comma 5, della l.r. 23 luglio 1996, n. 16.
14. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità  del personale da trasferire presso gli enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità  di:
a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;
b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli enti locali;
c) gestione del personale proveniente dallo Stato;
d) salvaguardia della professionalità  acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.
15. Il comitato esprime pareri obbligatori per l'adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità  del personale impegnato nell'assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli enti locali.
16. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:
a) l'assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante della delegazione regionale della associazione nazionale comuni lombardi (ANCI Lombardia);
c) un rappresentante della unione regionale delle province della Lombardia (UPL);
d) un rappresentante della delegazione regionale dell'unione nazionale comuni ed enti montani;
e) un rappresentante della unione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;
f) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività  fissata dal d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 "Modificazioni al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività  sindacale nel settore del pubblico impiego a norma dell'art. 11, commi 4 e 6 della l. 15 marzo 1997, n. 59".
17. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.
18. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità  di personale, come individuate ai sensi del comma 4.
19. I decreti di cui al comma 17 sono adottati entro 4 mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite.
20. Il trasferimento agli enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 17.
21. Le disposizioni contenute nelle leggi regionali attuative del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale", del d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4, comma 4 della l. 15 marzo 1997, n. 59" e del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59", incompatibili con le norme contenute nel presente articolo si intendono abrogate.
Art. 4.(18)
Art. 5.
Norme in materia di sanità  e di servizi socio-assistenziali.
2. Alle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili accreditate nel corso del 1998 ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale del 29 dicembre 1997 nn. 33924 e 33925 che siano state attivate ed autorizzate al funzionamento nel corso del 1997 e che abbiano richiesto i contributi sul Fondo Sanitario, nel rispetto della normativa regionale in vigore antecedentemente alle nuove disposizioni di cui alle stesse deliberazioni del 29 dicembre 1997 nn. 33924 e 33925, possono essere riconosciuti, con delibera della Giunta regionale, i finanziamenti a carico del Fondo Sanitario, con decorrenza dalla data di effettiva attivazione dei posti autorizzati, previa verifica dei requisiti previsti per il finanziamento sul F.S.R.
3. Gli enti che hanno beneficiato di contributi regionali a rimborso per spese di investimento ai sensi della l.r. 3 febbraio 1983, n. 11 "Piano pluriennale per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e riconversione delle strutture socio-assistenziali", richiamata dall'art. 42, comma 1, lett. c) della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia", e che pagano annualità  ad un tasso di interesse superiore a quello stabilito dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono:
a) estinguere anticipatamente il debito residuo in un'unica soluzione, senza pagamento di penali;
b) ottenere, su specifica richiesta alla competente direzione generale, l'applicazione di un tasso di interesse pari a quello fissato dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. La decorrenza del nuovo tasso si applica dall'annualità  1999, ferma restando la durata originaria del rimborso.

Le direzioni generali, in base alla competenza per materia, provvedono di intesa a stabilire modalità  e procedure.
Art. 6.
Norma in materia di smaltimento dei rifiuti.
1. Il comma 5 dell’art. 31 bis della l.r. 7 giugno 1980, n. 94 "Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti"(20)è così sostituito:
"5. I contributi sono restituiti alla Regione dal Comune, senza interessi, nella misura del 70% dell’importo riscosso, quando questo abbia recuperato le spese sostenute nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che la Giunta regionale, all’atto della concessione, abbia deliberato di assumere l’onere, in tutto o in parte, a definitivo carico della Regione. L’obbligo si intende assolto da parte del Comune a seguito della restituzione alla Regione delle somme ottenute mediante una diligente attività volta al recupero di quanto ad esso dovuto, indipendentemente dal loro importo".
Art. 7.
Norme attinenti all'ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza regionale nonché al collocamento a riposo dei dirigenti.
Art. 8.
Norme in materia di protezione civile.
Art. 9.
Deroga ai divieti di cumulo di contributi pubblici e norme attinenti all'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia.
1. I divieti di cumulo di contributi pubblici previsti dalle leggi regionali non si applicano sino al limite del 70% dell'importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento e qualora gli interventi ammissibili al finanziamento si inseriscano nell'ambito di progetti o programmi:
a) candidati all'intesa Stato Regione di cui alla deliberazione CIPE 17 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata";
b) ammessi ed ammissibili ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270 "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località  al di fuori del Lazio".
3. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle deliberazioni consiliari approvate a norma della l.r. 27 giugno 1988, n. 36 in contrasto con quanto previsto dall'art. 14bis della stessa legge come introdotto dal comma 2, lett. c).
Art. 10.(26)
Art. 11.(27)
Art. 12.(28)
Art. 13.
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 28 ottobre 1996, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 14 dicembre 1991, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 15 maggio 1993, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 8 settembre 1997, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 5 giugno 1989, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 8 maggio 1990, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 15 dicembre 1999, n. 24. Torna al richiamo nota
10. Si rinvia alla l.r. 28 marzo 1994, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
13. Si rinvia alla l.r. 24 maggio 1985, n. 48, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 24 maggio 1985, n. 51, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 18, lett. a) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. L'articolo è stato abrogato dall'art. 45, comma 1, lett. w) della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25. Torna al richiamo nota
20. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
26. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 4, comma 4, lett. b), numero 2) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. La condizione si è realizzata a seguito della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2010, n. 13763 (BURL 4 gennaio 2011, n. 1). Torna al richiamo nota
27. L'articolo è stato abrogato dall'art. 45, comma 1, lett. w) della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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