LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999 , N. 10

Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 16 Aprile 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-04-12;10

Art. 1.
Approvazione del Piano territoriale d’area Malpensa.
1. È approvato il Piano territoriale d’area Malpensa, costituito dai seguenti elaborati:
a) Quadro analitico-conoscitivo (volume I) comprensivo di 22 tabelle, 11 figure e 20 tavole;
b) Scenari di sviluppo (volume II), comprensivo di 5 tabelle, 6 figure e 3 tavole;
c) Quadro progettuale (volume III), comprensivo di 22 tavole e 5 tavole allegate;
d) Allegato A: elenco interventi di prioritario interesse regionale, composto da:
1) tabella A1: interventi prioritari di definitiva individuazione;
2) tabella A2: interventi prioritari di individuazione preliminare.
2. Il Piano territoriale d’area Malpensa, in attuazione delle finalità di programmazione regionale di cui al Titolo I della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità regionale), costituisce strumento di programmazione e di coordinamento delle strategie per lo sviluppo economico-sociale e la valorizzazione ambientale del territorio lombardo interessato all’insediamento dell’aeroporto intercontinentale Malpensa 2000.
3. Il territorio dei comuni di Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Castano Primo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Nosate, Robecchetto con Induno, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Turbigo, Vergiate, Vizzola Ticino, costituisce in via esclusiva ambito territoriale prioritario e integrato per lo sviluppo della regione, ai fini dei successivi atti regionali di programmazione e di pianificazione e della attribuzione delle risorse regionali.
4. Il Piano territoriale d’area ha efficacia per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà essere verificato ed eventualmente integrato dopo i primi cinque anni di vigenza.(1)
5. La Giunta regionale individua, con successivo provvedimento, e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le forme e i criteri attraverso le quali verranno riservati, nell’ambito territoriale di cui al comma 3, finanziamenti e contributi a valere sulle risorse annualmente disponibili per la realizzazione di opere infrastrutturali, opere di riqualificazione o per l’incentivazione di programmi e progetti indicati nel Piano territoriale d’area Malpensa. In prima attuazione, la Giunta regionale individua le risorse finanziarie necessarie all’elaborazione, attivazione e realizzazione prioritaria di:
a) programmi di compensazione ambientale in aree naturali ed in aree degradate ricadenti nel territorio del Parco della Valle del Ticino;
b) programmi di riqualificazione diretti alla riduzione di situazioni di particolare disagio dei nuclei abitati e dei centri storici prossimi alla sede aeroportuale.
6. Le opere di cui all’allegato A) del Piano territoriale d’area sono dichiarate di preminente interesse regionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.
Art. 2.
Effetti del Piano territoriale d’area Malpensa.
1. In conformità ai principi di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive norme di attuazione, le indicazioni contenute nel Piano territoriale d’area Malpensa costituiscono indirizzi e criteri regionali per la predisposizione degli atti di programmazione e pianificazione degli enti territoriali interessati.
2. Le previsioni relative agli interventi individuati nell’allegato A) del Piano territoriale d’area Malpensa prevalgono sulle disposizioni eventualmente contrastanti contenute:
a) nel vigente piano territoriale di coordinamento del Parco regionale lombardo della Valle del Ticino, approvato con legge regionale 22 marzo 1980, n. 33, nonché in quello adottato ed operante in salvaguardia ai sensi dell’art. 18, comma 6 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale ed ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) negli strumenti urbanistici generali comunali vigenti ed adottati alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli effetti di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma 6, le previsioni inerenti agli interventi elencati nella tabella A2 dell'allegato A decadono alla data del 31 dicembre 2003, qualora non sia intervenuta l'approvazione, con le procedure di cui all'articolo 3, dei relativi progetti o programmi di attuazione. Per quanto concerne gli interventi infrastrutturali di mobilità ed accessibilità, tale termine è pari a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.(2)
4. Nel periodo di vigenza del Piano territoriale d'area e dei successivi aggiornamenti, e comunque fino all'entrata in vigore dei piani territoriali di coordinamento provinciali, i comuni di cui all'art. 1, comma 3 assumono varianti da approvarsi con le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) in conformità alle previsioni di cui all'allegato A) del Piano d'area ed in attuazione degli indirizzi e criteri contenuti nel piano stesso, nei tempi e con le modalità di cui all’ art. 4, comma 4, lett. d). Qualora sulla variante sia espresso parere non favorevole dalla Commissione tecnica regionale per Malpensa di cui all'art. 4, il comune rielabora la variante e procede ad una nuova adozione.(3)
6. I piani territoriali di coordinamento provinciali comprendenti il territorio interessato dal Piano territoriale d’area recepiscono le previsioni ed indicazioni contenute nel piano d’area stesso.
7. È istituita la consulta "Malpensa 2000", la quale, in relazione agli obiettivi e agli aggiornamenti del piano d’area e dell’intesa istituzionale di programma tra Stato e regione, propone iniziative specifiche sui temi dello sviluppo, dell’occupazione, della formazione e del mercato del lavoro.
8. La consulta di cui al comma 7 è composta da rappresentanti della regione, della provincia, dei comuni dell’ambito prioritario, delle forze sociali ed economiche direttamente interessate, nominati, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della Giunta regionale.
Art. 3.
Attuazione del Piano territoriale d’area Malpensa.
1. Qualora per la definizione ed approvazione degli interventi di carattere prioritario elencati nell’allegato A) del Piano territoriale d'area Malpensa si proceda alla stipulazione di accordi di programma, ovvero tramite altri strumenti di programmazione negoziata, all'istruttoria provvede la commissione tecnica regionale Malpensa di cui all'articolo 4, integrata dai rappresentanti tecnici delle amministrazioni coinvolte nell'accordo e nominati dal comitato per l’accordo di programma.(5)
2. Qualora non si proceda come indicato al comma 1, i progetti e i programmi di intervento sono istruiti dalla commissione tecnica di cui all’articolo 4. Sulla base dell’istruttoria della commissione, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, qualora non ricorra la conferenza di servizi di cui al d.p.r. 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere d’interesse statale), convoca apposita conferenza di servizi, alla quale partecipano gli enti e le amministrazioni interessati. Le determinazioni delle predette conferenze di servizi sono approvate dalla Giunta regionale.(6)
3. Qualora un ente o amministrazione esprima in sede di conferenza di servizi il proprio motivato dissenso, il progetto o programma è nuovamente sottoposto alla Commissione tecnica regionale che, entro trenta giorni, formula una nuova proposta; qualora il dissenso permanga, l'assessore competente può comunque proporre alla Giunta regionale l'approvazione definitiva del programma o progetto attuativo.
4. Ove il motivato dissenso sia espresso da un ente o amministrazione preposto alla tutela ambientale, pesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute dei cittadini, il progetto o programma, entro trenta giorni, è nuovamente sottoposto alla commissione tecnica e viene riconvocata la conferenza dei servizi per verificare la possibilità di rivedere il dissenso espresso; successivamente, qualora permanga il dissenso, l’assessore competente può richiedere una determinazione conclusiva al presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.
5. Per le opere di interesse statale, la deliberazione regionale di approvazione equivale ad espressione di volontà di intesa, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente; tale deliberazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri o atti di assenso comunque denominati, purché espressamente richiamati, di competenza di organi regionali e determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi approvati; l’approvazione del progetto o programma sostituisce altresì la concessione edilizia relativa agli interventi approvati, ove siano stati preventivamente acquisiti dalle amministrazioni competenti gli ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta richiesti dalla vigente legislazione.
5 bis. Per le opere elencate nell'allegato A), tabella A1 e riguardanti l'accessibilità di carattere locale, qualora l'esito della conferenza dei servizi comporti variazione dello strumento urbanistico, le determinazioni della stessa costituiscono proposta di variante, in ordine alla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo, ai sensi della l. 1150/1942, il consiglio comunale adotta, entro novanta giorni, le determinazioni conseguenti.(7)
6. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i livelli progettuali e le relative modalità per la predisposizione e la trasmissione alla commissione tecnica regionale Malpensa dei programmi attuativi degli interventi.
7. Fino all’entrata in vigore della norma che definisce la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, i progetti degli interventi di cui all’allegato A) del Piano territoriale d’area Malpensa, qualora non soggetti a procedura di V.I.A. nazionale, devono comunque essere corredati da uno studio di compatibilità ambientale. Lo studio interdisciplinare è redatto da professionisti iscritti ai relativi albi e deve contenere:
a) il rispetto delle norme di salvaguardia dell’ambiente e di ogni disposizione del Piano territoriale d’area;
b) i dati necessari per individuare e valutare gli effetti, diretti e indiretti, che l’intervento può avere sull’ambiente;
c) le misure scelte per evitare, o annullare, o ridurre e possibilmente compensare gli effetti negativi sull’ambiente.
Art. 4.
Istituzione della commissione tecnica regionale Malpensa.
1. È istituita la commissione tecnica regionale Malpensa, alla quale spettano le competenze istruttorie relative all’attuazione ed all’aggiornamento del Piano d’area Malpensa.
2. La commissione tecnica regionale è presieduta dall’assessore regionale competente per il Piano d’area Malpensa o da un suo delegato ed è composta da:
a) un dirigente di ciascuna delle direzioni generali regionali competenti in materia di territorio, urbanistica, ambiente, trasporti ed opere pubbliche, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, in qualità di membro permanente, nonché un dirigente di ciascuna delle altre direzioni generali eventualmente interessate, di volta in volta nominati in qualità di membri integrativi;
b) un tecnico o un esperto esterno in materie tecniche e legislative per ogni provincia interessata, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione formalizzata dai competenti organi provinciali;
c) un tecnico o un esperto esterno in materie tecniche e legislative indicato d’intesa dai sindaci dei comuni di cui all’art. 1, comma 3;
d) quattro esperti esterni in materie tecniche e legislative incaricati con decreto del presidente della giunta regionale in deroga alle procedure di cui alla legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione), sulla base di proposte formulate dalle istituzioni e dagli organismi professionali ed associativi interessati, nonché dalla consulta di cui all’art. 2, commi 7 e 8.
3. Sono invitati a partecipare alle riunioni della commissione i rappresentanti delle amministrazioni locali interessate per fornire elementi illustrativi in merito all’oggetto di trattazione, nonché quelli delle amministrazioni, enti ed organismi chiamati ad esprimersi sugli argomenti discussi. Qualora si debbano esaminare questioni che coinvolgono altri soggetti, anche privati, che ne facciano motivata richiesta, questi possono essere invitati a partecipare alle riunioni della commissione senza diritto di voto.
4. Spettano alla commissione tecnica regionale Malpensa le competenze istruttorie relative all’attuazione ed agli aggiornamenti del Piano d’area Malpensa, in relazione a:
a) lo svolgimento dell’istruttoria tecnico-amministrativa per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi aventi carattere prioritario compresi nell’allegato A) del Piano territoriale d’area;
b) l’espressione di parere sui programmi e progetti di intervento non compresi nell’allegato A) del Piano territoriale d’area Malpensa;
c) l’espressione di parere sulle proposte di aggiornamento del Piano territoriale d’area Malpensa ai fini delle procedure previste dall’art. 5;
d) l'espressione dei pareri di cui al comma 4 dell'articolo 2 sulle varianti in conformità alle previsioni dell'allegato A) del Piano d'area Malpensa e in attuazione degli indirizzi e criteri contenuti nel piano stesso; tali pareri devono essere formulati dalla commissione tecnica regionale Malpensa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, decorso il quale il parere si intende favorevole;(8)
e) le attività consultive e di assistenza tecnico-amministrativa, anche su richiesta degli enti locali e degli altri soggetti interessati per l’attuazione delle previsioni del Piano d’area.
5. L’istruttoria tecnica ed i pareri espressi dalla commissione ai sensi del comma 4 tengono luogo delle attività istruttorie deferite ad ogni altra struttura regionale per l’approvazione dei programmi e progetti di intervento fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale, le attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa regionale di cui alla legge regionale 20 aprile 1995, n. 24 (Riorganizzazione delle competenze e funzioni della commissione tecnico amministrativa regionale in materia di opere pubbliche) e quelle degli uffici provinciali del genio civile.
6. I singoli atti sono sottoposti all’esame della commissione tecnica regionale Malpensa su relazione di un funzionario dirigente dell’assessorato competente per il Piano territoriale d’area Malpensa, designato dal competente assessore.
7. I membri della commissione tecnica regionale Malpensa possono essere revocati, per gravi e ripetute inadempienze, con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta motivata degli organi o degli enti che hanno formulato la designazione dei membri della commissione tecnica regionale Malpensa.
8. Con apposito finanziamento si provvede alle spese di funzionamento della commissione tecnica regionale Malpensa.
9. La commissione tecnica regionale relaziona annualmente alla commissione consiliare competente.
Art. 5.
Aggiornamento del Piano territoriale d’area Malpensa.
1. Non costituiscono varianti al Piano territoriale d’area Malpensa le modifiche apportate in sede di attuazione del piano relativamente:
a) alla localizzazione puntuale di opere, impianti, strutture previste dal piano, purché contenute negli ambiti a tal fine individuati dal piano stesso;
b) alle diverse localizzazioni, definite in sede di valutazione di impatto ambientale per tracciati stradali e ferroviari;
c) alla puntuale definizione di elementi tecnici, funzionali o dimensionali, ove indicati, di interventi, opere, impianti e strutture che non comporti alterazione alle caratteristiche essenziali degli stessi.
2. Previa istruttoria della commissione tecnica regionale per Malpensa, possono essere apportate al Piano territoriale d’area le seguenti modifiche:
a) introduzione di nuove previsioni di programmi di intervento aventi rilievo regionale in relazione agli obiettivi strategici di sviluppo indicati dal Piano territoriale d’area e dal programma regionale di sviluppo;
b) adeguamento delle previsioni originarie del Piano territoriale d’area alle esigenze e situazioni sopravvenute, quali l’accertata inattuabilità o inopportunità dei programmi di intervento in precedenza indicati, il reperimento di nuove risorse finanziarie e l’attivazione di programmi infrastrutturali o di finanziamento dello Stato o della Unione Europea;
c) modifiche ed integrazioni dell’ambito di cui all’art. 1, comma 3.
3. La Giunta regionale delibera in ordine alle modifiche proposte, richiamando le deliberazioni consiliari di favorevole espressione delle province e dei comuni interessati da nuove previsioni; qualora tali previsioni abbiano, ai sensi dell’art. 2, efficacia prevalente sugli strumenti urbanistici comunali, le deliberazioni devono recare l’attestazione dell’avvenuto espletamento, da parte dei comuni, di forme adeguate di pubblicità in merito ai contenuti di variazione urbanistica e devono dare conto delle osservazioni eventualmente pervenute e delle relative controdeduzioni.
4. I contenuti delle modifiche del Piano territoriale d’area Malpensa possono essere recepite nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale e nel programma regionale di sviluppo.
Art. 6.
Norme di salvaguardia.
1. Fino all’approvazione definitiva, da parte degli organismi competenti, dei provvedimenti concernenti le curve di isolivello del rumore connesse al traffico ed alle attività dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa 2000, ed in analogia a quanto disposto dall’art. 7 del decreto del ministro dell’ambiente del 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), le nuove edificazioni previste negli strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi, vigenti ed adottati, sono sospese:
a) per le destinazioni residenziali, nella zona definita B nella tavola "Salvaguardia urbanistica in relazione alle nuove rotte di volo", allegata al Piano territoriale d’area;
b) per tutte le destinazioni, nella zona definita C nella medesima tavola.
2. A seguito della definizione delle curve di isolivello del rumore, recepite con deliberazione di Giunta regionale ed entro sei mesi dalla pubblicazione di quest’ultima, i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici con le procedure previste dall’articolo 3 della l.r. 23/1997; in caso di inerzia del comune interessato nell’assunzione del provvedimento conclusivo dei procedimenti di adozione, ovvero di approvazione della variante, il dirigente della competente struttura regionale o provinciale, a far tempo dall’efficacia del rispettivo piano territoriale, interviene, anche d’ufficio, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento, rispettivamente, di adozione o di approvazione della variante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il Presidente della Giunta regionale o provinciale, o l’assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta, scelto tra i soggetti iscritti all’albo regionale o provinciale. Entro il termine di sessanta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di adozione, ovvero di approvazione, della variante; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.(9)(10)
Art. 7.
Opere aeroportuali.
1. L’intesa di cui all’art. 81 del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), si intende perfezionata a decorrere dal 14 aprile 1993, relativamente alle opere, specificate nel decreto del ministro dei lavori pubblici 14 aprile 1993, n. 1299, contenute nel piano regolatore aeroportuale di Malpensa 2000, e ad esso conformi, approvato con decreto del ministro dei trasporti 13 febbraio 1987, n. 903, a seguito del parere di conformità urbanistica reso con deliberazione del consiglio regionale 3 giugno 1986, n. IV/274.
Art. 8.
Norma finanziaria.
1. Alle spese derivanti dalla partecipazione regionale al finanziamento degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera d), si provvede, per l’esercizio finanziario 1999 e successivi, con il fondo e secondo le procedure di cui alla l.r. 28 ottobre 1996, n. 31“Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell’art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34” e successive modificazioni.
2. Gli interventi previsti dal Piano Territoriale d"Area Malpensa sono definiti aree prioritarie di intervento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 della l.r. 31/96.
3. Per gli interventi di cui all’art. 1, comma 5, lettere a) e b) è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1999, la spesa complessiva di L. 2.000.000.000.
4. Alle spese per il funzionamento della Consulta “Malpensa 2000” di cui all’art. 2, commi 7 e 8, e della Commissione Tecnica regionale Malpensa di cui all’art. 4 si provvede con le somme annualmente stanziate sul capitolo 1.2.7.1.322 “Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1999 e successivi.
5. All’onere di L. 2.000.000.000 di cui al terzo comma, per l’esercizio finanziario 1999, si provvede per L. 1.985.988.047 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del “Fondo di riserva per oneri relativi ad obbligazioni pregresse derivanti da annualità già iscritte in bilancio” iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 utilizzando all’uopo le risorse stanziate alla voce 5.3.1.2.9721 e per L. 14.011.953 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.10.1.3836 “Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1999.
6. All’autorizzazione delle spese di cui al terzo comma, per gli esercizi successivi al 1999, si provvederà con legge di bilancio.
7. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1999 è apportata la seguente variazione:
All’ ambito 4 , settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 4.3.3.2.4890 “Programmi di compensazione ambientale in aree naturali ed in aree degradate del Parco del Ticino e di riduzione del disagio negli abitati prossimi alla sede dell’aeroporto della Malpensa” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000.
Art. 9.
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


Elaborati tecnici e cartografie omessi.

Allegato A

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-04-12;10#ann1

TABELLA A 1(1)

INTERVENTI PRIORITARI DI DEFINITIVA INDIVIDUAZIONE

Come descritti nel Volume 3°“Quadro Progettuale” del Piano Territoriale d'Area Malpensa

Opere di carattere ambientale

  • Salvaguardia idraulica del bacino dei Torrenti Arno, Rile, Tenore e risanamento delle aree di spagliamento del torrente Arno
  • Interventi di mitigazione e compensazione ambientale per opere infrastrutturali quali: IV lotto SS 336, interventi di riforestazione su aree di proprietà pubblica, su aree di proprietà SEA e lungo il torrente Arno da parte di società pubbliche e private
  • Piano a Verde (SEA)

Opere riguardanti l’accessibilità

  • Raccordo Malpensa — A4 (Malpensa Ovest SS 527, A4 Boffalora, SS 11 Magenta) (*)
  • Variante alla SS 33 Rho — Gallarate (Castano-Arluno) (*)
  • Nuova SS 341 da Gallarate (SS 336) a Vanzaghello (Intersezione con raccordo Malpensa A4) (*)
  • Bretella di Gallarate (A8 — SS 336) (*)
  • Tangenziale Nord di Somma Lombardo dalla Besnate — Malpensa alla SS 33 (confine con Vergiate) — alternativa tracciato a — tracciato b
  • Da Besnate (A8 — A26) a Malpensa (SS 336 svincolo di Case Nuove) (*)
  • Variante alla SP 40 (dalla SP 14, alla via Aspesi in Samarate fino alla nuova SS 341)
  • Variante alla SP 28 (dalla SS 336 alla vecchia SP 28 in comune di Samarate)
  • Tangenziale Ovest di Gallarate da Besnate (A8 — A26) a Cardano al Campo (svincolo SS 336)
  • SP 19 da Legnano a Gorla Minore
  • Potenziamento Polo stazione Ferno — Lonate Pozzolo

Nella parte cartografica il PA individua i corridoi all’interno dei quali il tracciato stradale potrà essere realizzato, costituendo altresì vincolo di salvaguardia per gli strumenti urbanistici. La dimensione del corridoio è stata determinata in funzione della tipologia della strada a cui fa riferimento. I corridoi riguardanti le strade contrassegnate in questa tabella con l’asterisco, il cui tracciato interessa un ambito più vasto rispetto al territorio comunale dei 17 Comuni di cui all’art. 1 comma 3 della legge di approvazione del Piano, sono individuati e costituiscono vincolo di salvaguardia unicamente per l’ambito definito.
Qualora un diverso tracciato, valutato all’interno della procedura VIA, si connoti per una maggiore fattibilità in termini ambientali, il vincolo definito nella parte cartografica decade ed è sostituito in relazione al tracciato individuato nella pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 349 del 1986.
Nel caso in cui l’intervento non fosse soggetto a procedura VIA si rimanda la definizione del tracciato al progetto definitivo approvato attraverso la procedura d"intesa ai sensi del dpr 383/94.

TABELLA A 2(1)

INTERVENTI PRIORITARI DI INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE

Come descritti nel Volume 3°“Quadro Progettuale” del Piano Territoriale d'Area Malpensa

Opere di trasformazione

  • Polo urbano integrato di Busto Arsizio
  • Polo fieristico di Busto Arsizio
  • Business Park (in comune di Gallarate)
  • Polo Museale Stabilimenti Caproni (nei comuni di Ferno, Somma Lombardo e Vizzola Ticino)
  • Trade Center (in comune di Vizzola Ticino)
  • Zona industriale in comune di Somma Lombardo
  • Cava Maggia in comune di Lonate Pozzolo (interventi di recupero zone degradate e compromesse)
  • Cava Malpensa nei comuni di Somma Lombardo e Casorate Sempione (interventi di recupero zone degradate e compromesse)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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