LEGGE REGIONALE 29 novembre 2002 , N. 29

Istituzione del comune di San Siro, mediante fusione dei comuni di Sant’Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como(1)

(BURL n. 49, 1º suppl. ord. del 03 Dicembre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-11-29;29

Art. 1.
Istituzione del comune di San Siro.
1. I comuni di Sant’Abbondio e Santa Maria Rezzonico, in provincia di Como, sono fusi in un unico comune.
2. A seguito della consultazione popolare indetta ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 28 (Norme sulle circoscrizioni comunali) , il nuovo comune è denominato San Siro.
3. Il territorio del nuovo comune è costituito dai territori appartenenti sinora ai comuni di Sant’Abbondio e Santa Maria Rezzonico, come risulta dall’allegata cartografia.
Art. 2.
Partecipazione e decentramento dei servizi.
1. Lo statuto del nuovo comune prevede che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
Art. 3.
Rapporti patrimoniali, finanziari e giuridici.
1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla fusione dei territori comunali di cui all’articolo 1 sono regolati, per delega della Regione, dalla Comunità Montana Alpi Lepontine.
2. Qualora la Comunità Montana Alpi Lepontine non adempia all’espletamento delle funzioni delegate, i relativi provvedimenti, previa diffida e assegnazione di un termine a provvedere, vengono assunti dalla giunta regionale, anche mediante la nomina di un commissario ad acta , d’intesa con la commissione consiliare competente.
3. Il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono ai comuni di origine.
Art. 4.
Disposizioni transitorie.
1. Restano in vigore, sino all’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici del nuovo comune, le prescrizioni derivanti dai piani vigenti nei comuni di Sant’Abbondio e Santa Maria Rezzonico venuti a fusione.
Art. 5.
Rimborso spese.
1. Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla Comunità Montana Alpi Lepontine in attuazione delle funzioni delegate di cui all’articolo 3 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 28/1992 e della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).
Art. 6.
Norma finanziaria.
1. Alle spese di cui all’articolo 5 si provvede mediante impiego delle somme stanziate sull’UPB 5.0.3.0.1.196 "Spese per l’esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002.
Art. 7.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore l’1 gennaio 2003.


Cartografia omessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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