LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2004 , N. 28

Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città

(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;28

Art. 1.
Finalità, ambito e oggetto.
1. Con la presente legge la Regione promuove il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari delle città al fine di sostenere le pari opportunità fra uomini e donne e di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.
2. La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I e VII della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e dell’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Art. 2.
Ruolo dei comuni, delle province e della Regione.
1. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale.
2. La Regione , nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 4, integra le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e promuove l’adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari.
3. La Regione promuove un tavolo di confronto composto dai rappresentanti della Regione, delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dei comuni e delle province per favorire un’intesa in merito all’applicazione della legge 53/2000.
4. Le province, nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 4, integrano le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli strumenti regionali di programmazione negoziata, all’attuazione e verifica dei piani territoriali degli orari.
5. I comuni, nel perseguire le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 4 e degli indirizzi regionali e provinciali di cui ai commi 2 e 4, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari e provvedono agli atti gestionali necessari.
6. Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale si conformano alle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, in attuazione dell’articolo 26, comma 1, della legge 53/2000 e dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Art. 3.
Principi di cooperazione e di sussidiarietà.
1. L’esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si attua nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione fra i livelli di cui all’articolo 2, comma 1, nonché del principio di sussidiarietà.
2. Gli strumenti regionali e provinciali di cui all’articolo 2, commi 2 e 4, forniscono gli indirizzi che, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, sono essenziali per assicurare l’esercizio unitario delle funzioni a livello regionale o provinciale.
3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della predisposizione dei piani territoriali degli orari e degli indirizzi di cui al comma 2, sono coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento.
Art. 4.
Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari.
1. I comuni realizzano il coordinamento e l’amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni si attengono ai seguenti criteri generali:
a) la mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale, anche attraverso l’utilizzo di forme di mobilità alternative all’uso dell’auto privata; (1)
b) l’accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta; (1)
c) la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età;
d) il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, la promozione di pari opportunità tra uomo e donna per favorire l’equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all’interno della famiglia;
e) l’uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse, favorendo e promuovendo in particolare la costituzione di associazioni denominate "banche del tempo".
Art. 5.
Criteri per l’adozione dei piani territoriali degli orari.
1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l’amministrazione dei tempi e degli orari.
2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o graduali.
3. Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:
a) l’ambito territoriale di applicazione;
b) le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta;
c) le misure previste per raggiungere gli obiettivi;
d) il partenariato attivato e i soggetti coinvolti;
e) gli adempimenti necessari per l’attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;
f) le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull’attuazione delle misure;
g) le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.
4. I comuni inviano alla Regione e alla provincia il piano territoriale degli orari approvato.
Art. 6.
Contributi per i piani territoriali degli orari.
1. La Regione, in attuazione degli indirizzi del documento di economia e finanza regionale (DEFR), concede ai comuni, singoli o associati, contributi per la realizzazione di progetti secondo le tipologie indicate al comma 4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al primo periodo.(2)
3. Nel definire le modalità di concessione dei contributi è data priorità a:(4)
a) associazioni di comuni anche mediante unioni di comuni, con particolare riferimento alle iniziative congiunte di comuni con popolazione non superiore a trentamila abitanti; (5)
b) comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge 53/2000.
4. Ai fini dell’assegnazione dei contributi, sono considerati esclusivamente i progetti rientranti nelle seguenti tipologie:
a) progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;
b) progetti finalizzati all’armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell’articolo 9 della legge 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;
c) progetti che favoriscono l’accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l’introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;
d) progetti attuativi di piani territoriali degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
e) progetti finalizzati alla promozione e costituzione di associazioni denominate "banche del tempo", al fine di favorire un uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse;
f) progetti rientranti in specifiche aree d’azione indicate nei bandi annuali di accesso alle risorse e rispondenti agli indirizzi della programmazione regionale;
g) altri progetti, in ogni caso dotati dei requisiti di cui all’articolo 5, promossi dai soggetti di cui al comma 3.
Art. 7.
Attività di promozione, ricerca e formazione.
1. La Giunta regionale cura e promuove attività di informazione e comunicazione volte a favorire l’esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate.
1 bis. La Regione , per la promozione e il coordinamento delle iniziative avviate ai sensi della presente legge e a carattere di rilevanza regionale, sostiene interventi diretti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e in sintonia con gli indirizzi di cui all’articolo 6, comma 2. (6)
1 ter. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per la definizione e l’approvazione degli interventi di cui al comma 1 bis, privilegiando le iniziative:
a) svolte con il concorso di soggetti pubblici e/o privati;
b) riconducibili con elevati gradi di coerenza a obiettivi previsti dagli atti generali e, in ambito sociale, settoriali della programmazione regionale, o ad attività e a interventi per l’attuazione dei provvedimenti negoziati assunti ai sensi della l.r. 2/2003;
c) che riconoscono e valorizzano il ruolo primario e l’autonoma iniziativa della persona, della famiglia e delle formazioni sociali nella realizzazione dell’intervento. (6)
2. La Giunta regionale promuove azioni di ricerca, volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con il sistema universitario.
3. La Giunta regionale promuove corsi di formazione specialistica di qualificazione e riqualificazione rivolti agli operatori e al personale impegnati nella progettazione e attuazione dei piani territoriali degli orari.
Art. 8.(7)
Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale valuta l’attuazione della presente legge e i risultati da essa ottenuti nel promuovere nuove forme di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari delle città.
2. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) in quali atti di programmazione e indirizzo le politiche per il coordinamento e l’amministrazione degli orari sono state integrate e in che misura tali indicazioni sono state implementate;
b) quali sono i progetti che hanno ottenuto il contributo regionale e quali tipologie, fra quelle previste all’articolo 6, sono più ricorrenti;
c) in quale misura i comuni hanno adottato piani territoriali degli orari rispondenti ai criteri stabiliti all’articolo 4, comma 2, e qual è stata la partecipazione di altri soggetti, pubblici e privati, alla predisposizione dei piani;
d) in quale misura le politiche temporali attuate dai comuni hanno migliorato l’accessibilità e la fruibilità dei servizi di interesse pubblico, la mobilità urbana e l’uso del tempo per fini di solidarietà sociale;
e) attraverso quali iniziative la Regione ha promosso le attività di informazione, ricerca, formazione specialistica e divulgazione delle buone prassi previste all’articolo 7.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
Art. 9.
Norma finanziaria.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 6 si provvede fino a un massimo di euro 100.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023 nell’ambito della disponibilità delle risorse stanziate con legge di approvazione del bilancio 2021-2023 alla missione 12 ‘Diritti sociali, politiche sociali e famiglia’, programma 05 ‘Interventi per le famiglie’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’ sul bilancio regionale 2021-2023. A partire dagli esercizi successivi al 2023 all’autorizzazione delle spese di cui al primo periodo si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.(8)
3. Per le spese previste dall’articolo 7 si provvede con le risorse annualmente stanziate con legge di approvazione del bilancio alla missione 12 ‘Diritti sociali, politiche sociali e famiglia’, programma 05 ‘Interventi per le famiglie’ - Titolo 1 ‘Spese correnti’.(10)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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