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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
21 dicembre 2004
, N. 39
Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti
(BURL n. 52, 2º suppl. ord. del 24 Dicembre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-21;39
Art. 1.
Ambito di applicazione.
1. La presente legge detta disposizioni per attuare, nel settore civile, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e ridurre contestualmente l’emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.
Art. 2.
Finalità.
1. Le disposizioni della presente legge, nell’ambito della politica energetica regionale, sono finalizzate a:
a) conseguire il contenimento dei consumi di energia negli edifici, attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi e degli impianti termici;
b) ridurre i consumi di energia di origine fossile attraverso lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia;
Art. 3.
Obiettivi.
1. Sono obiettivi della presente legge:
a) migliorare le caratteristiche termofisiche degli involucri edilizi in ordine alle dispersioni di calore;
b) migliorare l’efficienza degli impianti tecnologici asserviti agli edifici, riducendo al minimo le perdite di produzione, distribuzione, emissione e regolazione del calore;
c) valorizzare l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile per il riscaldamento degli ambienti e per gli utilizzi di acqua calda ad uso domestico e sanitario;
d) assicurare la predisposizione di appositi catasti degli impianti di riscaldamento e delle volumetrie riscaldate asservite agli impianti stessi;
Art. 4.
Miglioramento termico degli edifici.
1. Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, i regolamenti comunali stabiliscono che gli edifici e gli impianti di nuova costruzione e gli edifici e gli impianti ristrutturati siano concepiti e realizzati in modo da consentire il contenimento del consumo di energia primaria per il riscaldamento invernale e per la climatizzazione estiva, intervenendo sull’involucro edilizio, sul rendimento dell’impianto di riscaldamento e sull’impianto di climatizzazione estiva, favorendo gli apporti energetici gratuiti nella stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella stagione estiva.
2. Per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni totali degli edifici, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) , il coefficiente di dispersione volumica per conduzione (Cd) deve essere inferiore del 25 per cento rispetto al limite massimo fissato dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (Aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici). (1)
3. È facoltà dei comuni, nell’ambito delle proprie prerogative e in sede di revisione dei regolamenti edilizi in applicazione della presente legge, deliberare il rispetto di limiti superiori alle dispersioni di calore dei singoli componenti degli involucri edilizi, sia per gli edifici di nuova costruzione e ristrutturazione totale, sia nei casi di ristrutturazione parziale, articolando eventualmente tali limiti secondo le diverse tipologie edilizie e destinazioni d’uso.
4. Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o la funzione di spazio intermedio.
Art. 5.
Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
1. Al fine di limitare le emissioni di anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti, oltre che di ridurre i consumi di energia, per gli edifici di proprietà privata qualunque sia la loro destinazione d’uso e per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la produzione di acqua calda sanitaria, è verificata in via prioritaria l’opportunità di ricorso a fonti di energia rinnovabile o assimilata, salvo impedimenti di natura tecnica ed economica o relativi al ciclo di vita degli impianti.
Art. 6.
Catasto degli impianti di riscaldamento.
1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le province per il restante territorio provvedono alla costituzione dei catasti degli impianti di riscaldamento ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.). I catasti riportano inoltre le volumetrie riscaldate asservite agli impianti di riscaldamento e i relativi consumi di combustibile su base annuale.
2. La Regione, nell’ambito delle funzioni di coordinamento previste dall’articolo 16 del D.P.R. 551/1999, assicura che i catasti di cui al comma 1 siano congruenti e omogenei tra loro e che i relativi dati di sintesi siano trasmessi ogni due anni agli uffici regionali competenti.
Art. 7.
Diagnosi energetiche.
1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e le province per il restante territorio, sulla base delle risultanze dei catasti di cui all’articolo 6, provvedono alla predisposizione di programmi di diagnosi energetica, dando la precedenza agli edifici pubblici ed ai sistemi edificio-impianto che presentano valori più elevati del rapporto tra il consumo e la volumetria riscaldata.
2. Le diagnosi energetiche contengono proposte di interventi di miglioramento edilizio e impiantistico con la specificazione di costi, risparmi possibili e tempi di ritorno degli investimenti.
3. Le diagnosi energetiche di cui al comma 2 tengono inoltre conto:
4. I soggetti titolari dei contratti servizio energia, definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), così come modificato dal D.P.R. 551/1999, trasmettono ai comuni con più di 40.000 abitanti e alle province per il restante territorio, le risultanze delle diagnosi energetiche dei sistemi edifici-impianti gestiti e i valori dei consumi per unità di volumetria riscaldata.
Art. 8.
Personale abilitato agli interventi di diagnosi.
1. La Giunta regionale promuove appositi corsi di qualificazione per tecnici abilitati all’esercizio delle diagnosi energetiche, comprese le diagnosi effettuate ai fini della contabilizzazione energetica ai sensi della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore) e definisce i requisiti e le modalità per l’accreditamento degli stessi, in collaborazione con i collegi e gli ordini professionali.
Art. 9.
Termoregolazione e contabilizzazione del calore.
1. L’articolo 5 del D.P.R. 551/1999 si applica anche agli edifici esistenti dotati di impianti centralizzati, in caso di rifacimento dell’impianto di riscaldamento che comporti un intervento su tutto il sistema di distribuzione del calore. Sono esclusi dall’obbligo gli interventi per l’esclusiva sostituzione o rifacimento della caldaia.
Art. 10.
Accesso facilitato al credito.
1. Al fondo di rotazione per il finanziamento regionale, istituito ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia e di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), possono accedere anche le imprese lombarde che stipulino contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati nel territorio della regione Lombardia.
Art. 12.
Integrazione e abrogazione di norme.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica)(2)è aggiunto il comma 1 bis:
“1 bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.”.
“1 bis. Non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne per la realizzazione di pareti ventilate.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2004, n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore)(3)è abrogato.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia