Legge Regionale 14 dicembre 2006 , N. 27

Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali

(BURL n. 50, 3° suppl. ord. del 15 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-14;27

Art. 1
(Oggetto, finalità e definizioni)
1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2003"), le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.
2. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) impianti senza rilevanza economica quelli che per caratteristiche, dimensioni e ubicazione sono improduttivi di utili o produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di gestione;
b) impianti aventi rilevanza economica quelli che sono atti a produrre utili.
Art. 2
(Soggetti affidatari)
1. Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata.
2. In caso di impianti sportivi aventi rilevanza economica, che, per dimensioni ed altre caratteristiche, richiedono una gestione di tipo imprenditoriale, i soggetti di cui al comma 1, devono dimostrare di possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari.
3. L'affidamento della gestione a soggetti diversi, ivi comprese le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 118), è consentito, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel caso non sia pervenuta alcuna proposta nell’ambito di procedura pubblica di selezione regolarmente esperita fra i soggetti di cui al comma 1.
Art. 3
(Modalità di affidamento degli impianti)
1. Gli enti pubblici territoriali stabiliscono le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:
a) differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di impianto avente rilevanza economica o di impianto senza rilevanza economica;
b) rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità, nonché adeguata pubblicizzazione;
c) individuazione della proposta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili secondo la tipologia dell’impianto, quali:
1) l’esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto dell’affidamento;
2) il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto;
3) il corrispettivo dovuto all’affidatario o il canone di concessione dovuto dal concessionario all’ente proprietario dell’impianto;
4) le tariffe o i prezzi d’accesso, a carico degli utenti o il ribasso su quelli eventualmente predeterminati dall’ente pubblico, proprietario dell’impianto;
5) la qualificazione professionale degli istruttori e allenatori da utilizzare nell’ambito della gestione;
6) il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell’impianto oggetto della gestione;
7) la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto e della migliore fruizione da parte di giovani, diversamente abili ed anziani;
8) le modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione dello stesso;
9) la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
10) le eventuali migliorie finalizzate all’efficienza ed alla funzionalità dell’impianto;
11) modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.
2. Gli enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle proposte, possono individuare ulteriori elementi oggettivi di valutazione, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera c).
3. Alle selezioni per la gestione di impianti sportivi sono ammessi raggruppamenti temporanei fra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.
4. Alle selezioni, qualora ricorra il caso di cui all’articolo 2, comma 3, sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese e raggruppamenti misti tra imprese ed i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1.
Art. 4
(Utilizzazione di impianti sportivi scolastici)
1. Gli enti pubblici territoriali possono stipulare convenzioni con i soggetti individuati all’articolo 2, comma 1, per l’utilizzo degli impianti sportivi pertinenti alle scuole, in orari diversi da quelli scolastici.
2. Le convenzioni stabiliscono le modalità e le condizioni per l’uso, le pulizie e la custodia dell’impianto sportivo in orari extra scolatici.
Art. 5
(Esclusioni e deroghe)
1. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli impianti sportivi quali stadi, palazzi dello sport ed altre strutture, presso i quali la pratica sportiva non è consentita ai singoli cittadini, che sono ammessi solo in qualità di spettatori e non di praticanti.
2. Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dell’incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni, fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da loro costituite.
3. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l’affidamento diretto dell’incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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