Legge Regionale 15 marzo 2012 , n. 5

Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

(BURL n. 11, suppl. del 16 Marzo 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-03-15;5

Art. 1
(Concessione di contributi a soggetti di diritto privato ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010)
1. La concessione, da parte della Regione, di contributi ordinari a soggetti di diritto privato ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è subordinata all'attestazione, da parte dei rispettivi rappresentanti legali, dell'effettiva applicazione delle misure di riduzione dei costi previste dalla citata disposizione statale.
Art. 2(1)
Art. 3(1)
Art. 4(1)
Art. 5(2)
Art. 6
(Norma di prima applicazione)
1. A seguito dell'adeguamento statutario di cui all' articolo 3, il consiglio di amministrazione della fondazione delle Stelline è completamente rinnovato, con contestuale cessazione anticipata degli incarichi non ancora scaduti.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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