Legge Regionale 7 giugno 2012 , n. 9

Sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi

(BURL n. 23, suppl. del 08 Giugno 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-06-07;9

Art. 1
(Sospensione del divieto di effettuare vendite promozionali nei periodi antecedenti i saldi)
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è sospeso per un anno il divieto, previsto dall'articolo 116, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) di effettuare vendite promozionali dei prodotti di cui all'art. 115, comma 1, della l.r. 6/2010 nei trenta giorni antecedenti i periodi di cui all'art. 115, comma 2, della l.r. 6/2010 e, in ogni caso, nel periodo dal 25 novembre al 31 dicembre.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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