Legge Regionale 19 dicembre 2012 , n. 19

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico(1)

(BURL n. 51, suppl. del 20 Dicembre 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-12-19;19

Art. 1
(Norme per l’adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nell’ambito della sperimentazione di cui all’articolo 36 dello stesso decreto. Applicazione del d.p.c.m. 28 dicembre 2011)
1. In applicazione dell'articolo 9, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) a partire dall'esercizio finanziario 2013 Regione Lombardia adotta il bilancio di previsione finanziario annuale e triennale, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo triennale di competenza di cui agli allegati n. 7 dello stesso decreto.
2. Al bilancio di previsione finanziario annuale e triennale di cui al comma 1 sono allegati:
a) la nota preliminare che si conforma alla nuova struttura del bilancio di cui al comma 1 (allegato 1);
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) il prospetto concernente la composizione del fondo svalutazione crediti (allegato 10/a-b-c);
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);
m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) (allegato 13);
n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate per l'esercizio finanziario 2013 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della l.r. 34/1978 (allegato 14);
o) le spese e le entrate connesse, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio (allegato 15);
p) l'elenco dei programmi collegati relativi alle risorse rimodulabili tra cui la Giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative (allegato 16);
q) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 17);
r) le informazioni che evidenziano gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (allegato 18).
3. All'individuazione dei capitoli all'interno rispettivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio e alla relativa assegnazione alle direzioni generali si provvede con successivo provvedimento a cura del segretario generale o suo delegato.
4. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e triennale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e dell'art. 16 del d.lgs. 118/2011 con provvedimento della Giunta regionale, sono i seguenti:
a) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione, previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011;
b) le variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero le rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni, di cui alla lettera p) del comma 2, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011;
c) le variazioni compensative fra le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i diversi macroaggregati del medesimo programma;
d) le variazioni di bilancio degli stanziamenti di cassa ed i prelievi del fondo di riserva per le spese impreviste;
e) le variazioni relative all'iscrizione di nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
f) le variazioni compensative delle risorse derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate tra programmi, appartenenti anche a missioni diverse, nel rispetto delle finalità di spesa definite nella legge di spesa e nell'eventuale provvedimento di assegnazione;
f bis) le variazioni riguardanti l'iscrizione delle entrate e delle relative spese riguardanti poste autonome di natura compensata la cui destinazione specifica sia tassativamente regolata dalla legislazione nazionale e regionale in vigore.(2)
5. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e triennale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e dell'art. 16 del d.lgs. 118/2011 con provvedimento del responsabile finanziario su richiesta motivata del dirigente responsabile della materia, sono i seguenti:
a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale salvo differente autorizzazione della Giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, il responsabile finanziario può effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;(3)
b) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
c) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
6. Ai sensi dell'art. 14 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 in merito al ri-accertamento dei residui all'avvio della sperimentazione è autorizzato il ri-accertamento dei residui attivi e passivi relativi a risorse autonome, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2012. Ad esito della suddetta operazione è altresì autorizzato l'incremento della dotazione finanziaria di competenza e di cassa derivante dalle relative risultanze, riportate nel prospetto allegato al bilancio (allegato 19) e aggregate rispettivamente per voci di entrata e di spesa, con l'indicazione della copertura finanziaria da fondo pluriennale vincolato. A eventuali successive variazioni si provvederà con provvedimento amministrativo della Giunta, in analogia a quanto previsto dall'art.7, comma 3, del medesimo d.p.c.m..
7. Con successivo atto del responsabile finanziario, entro la data di approvazione del rendiconto 2012, si provvede all'eventuale ri-accertamento dei residui attivi e passivi finanziati da risorse con vincolo di destinazione.
8. Gli enti regionali, individuati con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2012, n. 2962 (Individuazione degli enti regionali che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del d.lgs. 118/2012), nel corso della sperimentazione applicano le norme regionali finalizzate all'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni del d.lgs.118/2011 eventualmente anche in deroga ai rispettivi regolamenti.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2013, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del d.lgs.118/2011, le disposizioni di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011 si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla l.r. 34/1978, le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al medesimo d.p.c.m..
10. Al bilancio di previsione finanziario annuale e triennale di cui al comma 1 sono allegati i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. f-bis), della l.r. 34/1978, come modificata dalla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009) (allegato 20).
Art. 2
(Bilancio annuale e pluriennale)
1. Per l'esercizio finanziario 2013 sono previste, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, entrate di competenza per euro 38.493.708.119,77 e di cassa per euro 58.024.008.045,98, giusto lo stato di previsione delle entrate allegato alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2013 sono autorizzati, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, impegni di spesa per euro 38.493.708.119,77 e pagamenti per euro 58.024.008.045,98, giusto lo stato di previsione delle spese allegato alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2014 sono previste, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, rispettivamente entrate di competenza per euro 35.791.973.839,48 e autorizzati impegni di spesa per euro 35.791.973.839,48, giusto lo stato di previsione delle entrate allegato alla presente legge.
4. Per l'esercizio finanziario 2015 sono previste, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011, rispettivamente entrate di competenza per euro 35.482.977.679,41 e autorizzati impegni di spesa per euro 35.482.977.679,41, giusto lo stato di previsione delle entrate allegato alla presente legge.
5. Nelle more dell'adozione della legge di cui all'art. 5 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio del bilancio nella Carta costituzionale), ai fini del rispetto del vincolo del pareggio del bilancio e del conseguente divieto di indebitamento, gli stanziamenti riferiti agli esercizi 2014 e 2015 relativi a spese per investimenti, da finanziarsi con debito, non sono di natura autorizzatoria. Stante la loro natura programmatica non è possibile assumere sugli stessi obbligazioni giuridicamente vincolanti.(4)
6. In applicazione dell'art. 1, commi 2, 6 e 10 della presente legge sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) la nota preliminare che si conforma alla nuova struttura del bilancio (allegato 1);
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);(5)
g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);(5)
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);(5)
j) il prospetto concernente la composizione del fondo svalutazione crediti (allegato 10/a-b-c);(5)
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);(5)
m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 34/1978 (allegato 13);(5)
n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate per l'esercizio finanziario 2013 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 34/1978 (allegato 14);
o) le spese e le entrate connesse, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio (allegato 15);
p) l'elenco dei programmi collegati relativi alle risorse rimodulabili tra cui la Giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative (allegato 16);
q) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 17);(5)
r) le informazioni che evidenziano gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (allegato 18);
s) il prospetto recante le risultanze derivanti dall'operazione di ri-accertamento dei residui attivi e passivi relativi a risorse autonome all'avvio della sperimentazione, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 14 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 (allegato 19);
t) i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. f-bis), della l.r. 34/1978, come modificata dalla l.r. 33/2008 (allegato 20).
7. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004') come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che ammette il ricorso all'indebitamento unicamente per finanziare gli investimenti quali risultano dall'elenco previsto all'articolo 3, comma 18, della legge 350/2003, per gli interventi che potenzialmente fanno riferimento a beneficiari privati, la Regione è autorizzata ad assumere obbligazioni nella misura massima di euro 30.151.099,59 per l'anno 2013, di euro 16.614.432,78 per l'anno 2014 e di euro 16.835.000,00 per l'anno 2015, coperti, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale, come risulta nell'allegato 7 (Equilibrio di bilancio), e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.
8. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di indebitamento ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 34/1978, è determinato per l'anno 2013 in euro 2.573.954.713,88. Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:
a) saldo negativo presunto dell'esercizio 2012, pari a euro 1.950.000.000,00;
b) disavanzo dell'esercizio 2013 determinato in euro 623.954.713,88.(6)
9. Gli indebitamenti di cui al comma 8 possono essere contratti per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla 'Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448' in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa depositi e prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
10. La Giunta regionale contrae indebitamenti autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 8 e 9. Le condizioni degli indebitamenti di cui ai commi 8 e 9 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2002').
11. Gli ammortamenti dei mutui di cui al comma 8, lettera a), saldo negativo presunto dell'esercizio 2012, possono decorrere dal 1° dicembre 2013.
12. L'onere annuo derivante dagli ammortamenti degli indebitamenti di cui al comma 11è posto a carico della missione 50 (Debito pubblico), programma 01 per quanto riguarda la quota interessi e della missione 50 (Debito pubblico), programma 02 per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.
13. La Regione, ai sensi dell'articolo 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 8 e 9, prestiti obbligazionari.
14. In relazione a quanto disposto dal comma 13, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009)).
15. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su tali somme sarà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
16. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta regionale può avvalersi di advisor esterni con riconosciute esperienze internazionali.
17. All'onere valutato in euro 45.000,00 connesso alle attività di cui al comma 16, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate alla missione 01 (Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo), programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).
18. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 8 e 13, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o presso gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
19. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della l.r. 34/1978 e dall'articolo 19, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2013 a contrarre anticipazioni, da estinguere nell'esercizio finanziario in cui sono contratte, per un importo non superiore a euro 1.100.000.000,00, di cui euro 1.000.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 6, Tipologia 202 in entrata ed alla missione 60, programma 01 in spesa.
20. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 19, è altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 40.100.000,00 di cui euro 40.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario stanziati alla missione 13, programma 01 ed euro 100.000,00 stanziati alla missione 60, programma 01.
21. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle Aziende sanitarie locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2013, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2013 tali attività siano trasferite alle ASL, si provvede ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
22. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e fino alla piena attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è autorizzata, per il finanziamento del Servizio socio-sanitario, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2013 di euro 17.435.000.000,00 stanziati alla missione 13, programma 01, di cui:
a) euro 15.370.900.000,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario e per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 21;
b) euro 320.000.000,00 quali spese programmate per la mobilità passiva del Servizio sanitario regionale, iscritte distintamente dalle entrate programmate per la mobilità attiva stanziate al Titolo 3, Tipologia 102 di entrata;
c) euro 1.632.000.000,00 per gli interventi in ambito socio-sanitario;
d) euro 72.100.000,00 per le funzioni dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA);
e) euro 40.000.000,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il Servizio sanitario di cui al comma 20.
23. La Giunta regionale è autorizzata, con proprie deliberazioni, a ripartire le risorse di cui al comma 22 tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio socio-sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti mensili, nelle more dell'approvazione di tali deliberazioni, e comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio socio-sanitario regionale.
24. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio socio-sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 22, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.
25. Con la presente legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.
26. Le spese per l'ottimizzazione delle valutazioni ambientali e per azioni di promozione dello sviluppo sostenibile trovano riferimento alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale).
27. Le risorse stanziate alla missione 01, programma 03, al fine di ottemperare alle riduzioni di spesa previste dall'art. 16, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono reiscrivibili ai sensi dell'art. 50 della l.r. 34/1978 e prelevabili secondo le modalità di cui all'art. 40, comma 3, della l.r. 34/1978, sulla base delle esigenze e della verifica degli andamenti della spesa e nel rispetto degli obblighi di stabilità finanziaria. Eventuali somme prelevate e non impegnate possono a loro volta essere riversate, con le stesse modalità, sullo stanziamento originario.
28. E' autorizzata, ai sensi dell'art. 50, comma 2, e dell'art. 70-bis della l.r. 34/1978, la re-iscrizione in conto competenza 2013 della somma complessiva di euro 11.470,92 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti relative a contributi in annualità sul capitolo di spesa 2296 di cui alla missione 16, programma 01.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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