Legge Regionale 4 giugno 2013 , n. 1

Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)

(BURL n. 23, suppl. del 05 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-04;1

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge ha lo scopo di dare definitivo impulso ai comuni che non hanno ancora provveduto alla approvazione definitiva del Piano di Governo del Territorio (PGT), così come previsto dalla parte I, titolo II, capo II della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), evitando nei medesimi territori penalizzazioni eccessive e non ulteriormente sostenibili a carico delle collettività e delle imprese, nonché il prolungarsi della assenza di pianificazioni urbanistiche moderne ed omogenee alla normativa regionale.
Art. 2
(Modifiche alla l.r. 12/2005)(1)
1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo) del territorio è sostituito dal seguente:
'4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Il Consiglio comunale ha facoltà di prorogare al 31 dicembre 2014 la validità del documento di piano approvato entro il 31 dicembre 2009. Scaduti tali termini il Comune provvede all'approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le n orme di cui all'articolo 25, comma 7.'.
2. All'articolo 25 della l.r. 12/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole “la data del 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle parole “la data del 30 giugno 2014”;
b) i commi 1 ter, 1 quater e 1 quinquies sono abrogati.
3. Dopo l'articolo 25 della l.r. 12/2005 sono inseriti i seguenti:
'Art. 25 bis
(Disposizioni sanzionatorie)
1. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013 i comuni inadempienti sono esclusi dall'accesso al patto di stabilità territoriale per l'anno 2014.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 costituisce, fino all'approvazione del PGT, indicatore valutabile negativamente nell'indice sintetico di virtuosità dei comuni lombardi secondo le modalità indicate dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011).
3. In caso di mancata approvazione del PGT entro il 30 giugno 2014, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni, nomina un commissario ad acta il quale dispone degli uffici tecnici comunali e regionali di supporto, ove necessario, nonché dei poteri idonei a completare la procedura di approvazione del piano.
4. Nei comuni che entro il 30 giugno 2014 non hanno approvato il PGT, dal 1° luglio 2014 e fino all'approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 12, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;
c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati e convenzionati entro il 30 giugno 2014, con convenzione non scaduta.

Art. 25 ter
(Disciplina per la pianificazione dei comuni danneggiati dal sisma del maggio 2012)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 26, è sempre ammessa l'approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche al PRG finalizzate a rendere più agevole il ripristino e la ricostruzione degli edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma del maggio 2012. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della l.r. 23/1997 sono dimezzati.
2. Le varianti al PGT finalizzate a rendere più agevole il ripristino e la ricostruzione degli edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma del maggio 2012 sono approvate con dimezzamento dei termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 ed acquistano efficacia con la pubblicazione nel BURL dell'avviso di approvazione definitiva, fatti salvi i successivi adempimenti ai fini della realizzazione del SIT.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le varianti adottate entro il 30 giugno 2014 dai Comuni inclusi nell'elenco allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni.'.
4. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 26 della l.r. 12/2005è inserito il seguente:
'3 quinquies. I comuni che alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni transitorie per la pianificazione comunale. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)' non hanno approvato il PGT non possono in ogni caso dar corso o seguito a procedure di variante al vigente PRG comunque denominate. È sempre ammessa l'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 2/2003 e dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 92, comma 4, nonché dei progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive e delle varianti finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.'.
Art. 3
(Supporto e accompagnamento a favore dei comuni)
1. I sindaci dei comuni che non hanno ancora provveduto alla definitiva approvazione del PGT possono richiedere il suppor to operativo agli uffici tecnici della Regione e della provincia interessata, senza oneri aggiuntivi a carico dei rispettivi bilanci, allo scopo di superare le difficoltà che ne hanno fino ad ora impedito l'approvazione.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi