Legge Regionale 30 dicembre 2014 , n. 37

Bilancio di previsione 2015 - 2017

(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-12-30;37

Art. 1
(Norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009), in coerenza con la disciplina prevista dallo stesso, Regione Lombardia si adegua alle versioni aggiornate degli schemi di bilancio, del piano dei conti integrato e dei principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria.
2. Al fine di assicurare l'autonomia contabile, a decorrere dal 1° gennaio 2015 il Consiglio regionale adotta i medesimi schemi di bilancio, i medesimi sistemi contabili e i medesimi principi contabili della Giunta regionale disposti dalla normativa statale contenuta nel d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs 126/2014; ai fini della redazione e approvazione del rendiconto del Consiglio regionale si applicano tutte le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 67 del d.lgs. 118/2011, in quanto compatibili.
3. In applicazione dell'articolo 14, comma 3 bis, del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs 126/2014, al bilancio di previsione finanziario annuale e triennale è allegata la tabella recante la disaggregazione delle spese di personale per le singole missioni e i programmi rappresentati a bilancio, da aggiornare con legge di assestamento e da contabilizzare definitivamente con il rendiconto.
4. A decorrere dal 2015 le spese autorizzate da leggi regionali per finanziamento regionale aggiuntivo degli interventi in ambito sanitario sono effettuate a valere sull'apposito conto di tesoreria intestato alla gestione sanitaria, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, per garantire la trasparenza dei conti sanitari e la confrontabilità dei flussi di cassa.
5. Al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa di cui al comma 4, la Regione è autorizzata a trasferire le risorse di cassa dal conto di tesoreria ordinario al conto della gestione sanitaria, nella misura corrispondente ai pagamenti effettuati, sulla base delle effettive esigenze di liquidità per assicurare una gestione ottimale del flusso di cassa regionale.(1)
6. Alla legge regionale 19 dicembre 2012, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico)(2), in applicazione del comma 4 dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 1 dopo la parola: 'triennale' sono aggiunte le seguenti: 'salvo differente autorizzazione della Giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, il responsabile finanziario può effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti.'.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2014, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014.
Art. 2
(Bilancio di previsione 2015-2017)
1. Per l'esercizio finanziario 2015 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per 37.561.429.503,16 euro e di cassa per 58.817.358.198,51 euro e autorizzati impegni di spesa per 37.561.429.503,16 euro e pagamenti per 57.817.358.198,51 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2016 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per 32.693.996.843,13 euro e autorizzati impegni di spesa per 32.693.996.843,13 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per 32.583.683.501,02 euro e autorizzati impegni di spesa per 32.583.683.501,02 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
4. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, della l.r. 19/2012, dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente) e dell'articolo 1 della presente legge, sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 16;
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);(3)
g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);(3)
h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);(3)
j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10/a-b-c);(3)
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);(3)
m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) (allegato 13);(3)
n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate per l'esercizio finanziario 2013 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 34/1978 (allegato 14);
o) le spese e le entrate connesse per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio (allegato 15);
p) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato 16);(3)
q) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 17);(3)
r) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 18);
s) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 19);(3)
t) i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f bis), della l.r. 34/1978 (allegato 20).(3)
5. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2004'), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che ammette il ricorso all'indebitamento unicamente per finanziare gli investimenti quali risultano dall'elenco previsto all'articolo 3, comma 18, della l. 350/2003, per gli interventi che potenzialmente fanno riferimento a beneficiari privati, la Regione è autorizzata ad assumere obbligazioni nella misura massima di 29.854.035,00 euro per l'anno 2015, di 20.446.815,00 euro per l'anno 2016 e di 17.819.993,00 euro per l'anno 2017, coperti, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.
6. L'indebitamento da contrarre ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 34/1978è determinato per l'anno 2015 in 2.500.000.000,00 euro; tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:
- saldo negativo presunto dell'esercizio 2014 pari a 1.500.000.000,00 euro;
- valore degli investimenti da finanziare a debito dell'esercizio 2015 determinato in 1.000.000.000,00 euro.
7. Gli indebitamenti di cui al comma 6 potranno essere contratti per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi a un tasso massimo pari al tasso determinato dalla 'Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a 51.645.689,91 euro ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)' in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
8. La Giunta regionale contrae indebitamenti autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 6 e 7. Le condizioni degli indebitamenti di cui ai commi 6 e 7 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze e opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2002').
9. Gli ammortamenti degli indebitamenti di cui al comma 6 potranno decorrere per una parte del debito, nella misura massima di 150.000.000,00 euro, a partire dal 1° febbraio 2015; per la parte residuale potranno decorrere dal 1° settembre 2017. Il relativo onere annuo è posto a carico del programma 01 della missione 50 'Debito pubblico' per quanto riguarda la quota interessi e del programma 02 della missione 50 'Debito pubblico' per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi.
10. La Regione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 6 e 7, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009).
11. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze. Su tali somme sarà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
12. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta regionale può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.
13. All'onere valutato in 35.000,00 euro connesso alle attività di cui al comma 12, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato'.
14. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 6 e 10 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.
15. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della l.r. 34/1978 e dall'articolo 19, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2015 a contrarre anticipazioni, da estinguere nell'esercizio finanziario in cui sono contratte, per un importo non superiore a 1.100.000.000,00 euro di cui 1.000.000.000,00 euro per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 7 - Tipologia 100 in entrata e alla missione 60 - programma 01 in spesa.
16. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 15, è altresì autorizzata la spesa complessiva di 1.100.000,00 euro di cui 1.000.000,00 euro riguardanti il Servizio sanitario stanziati alla missione 13 - programma 01 e 100.000,00 euro stanziati alla missione 60 - programma 01.
17. E' autorizzata, per il finanziamento del Servizio socio-sanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2015 di 17.920.204.321,00 euro stanziati alla missione 13 - programma 01, in relazione a quanto disposto:
- dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133);
- dall'articolo 27, comma 14, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);
- dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- dall'articolo 1, commi 449, 455 e 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2007'), nonché dall'articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2010'), dall'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di stabilità 2014');
- dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, rep. n. 82/CSR, e fino alla piena attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 68/2011.
18. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie locali (ASL) che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2015, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2015 tali attività siano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
19. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire, con proprie deliberazioni, le risorse di cui al comma 17 tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio socio-sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie, nonché, nelle more dell'approvazione delle deliberazioni di riparto, le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio socio-sanitario regionale.
20. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio socio-sanitario regionale non sia possibile far luogo in tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 17, le stesse possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978 per quanto compatibili con quelle di cui al d.lgs. 118/2011.
21. Al fine di accelerare l'operatività nella fase di avvio e di anticipare gli interventi strategici delle proposte dei Programmi Operativi Regionali (POR) FSE e FESR 2014-2020, approvati rispettivamente con deliberazioni della Giunta regionale 11 luglio 2014, n. 2109 e n. 2110 e deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2014, n. 2431, adottati in coerenza con il quadro nazionale e comunitario di cui ai Regolamenti (UE) n. 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013, in attesa della definitiva approvazione dei suddetti POR da parte della UE, è autorizzato il cofinanziamento regionale relativo agli anni 2015-2020 per complessivi 291.142.355,00 euro stanziati alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 12 'Politica Regionale unitaria' di cui 150.502.504,00 euro al titolo I 'Spese correnti' e 140.639.850,00 euro al titolo II 'Spese in conto capitale', suddiviso per ciascun anno in base ai seguenti piani finanziari:

POR FSE 2014–2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totale
Risorse UE
57.616.812
61.184.560
70.411.945
71.821.136
73.258.486
74.724.553
76.219.766
485.237.258
Risorse STATO+RL
57.616.812
61.184.560
70.411.945
71.821.136
73.258.486
74.724.553
76.219.766
485.237.258
Totale
115.233.624
122.369.120
140.823.890
143.642.272
146.516.972
149.449.106
152.439.532
970.474.516









15% RL — FSE
17.285.043,60
18.355.368,00
21.123.583,50
21.546.340,80
21.977.545,80
22.417.365,90
22.865.929,80
145.571.177,40



POR FESR 2014–2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Totale
Risorse UE
57.616.812
61.184.560
70.411.945
71.821.136
73.258.486
74.724.553
76.219.766
485.237.258
Risorse STATO+RL
57.616.812
61.184.560
70.411.945
71.821.136
73.258.486
74.724.553
76.219.766
485.237.258
Totale
115.233.624
122.369.120
140.823.890
143.642.272
146.516.972
149.449.106
152.439.532
970.474.516









15% RL — FESR
17.285.043,60
18.355.368,00
21.123.583,50
21.546.340,80
21.977.545,80
22.417.365,90
22.865.929,80
145.571.177,40

22. Con la presente legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari a regia diretta della UE, stanziati alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 3 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato'.
23. Con riferimento agli stanziamenti di cui ai commi 21 e 22 possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, variazioni compensative con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto delle finalità di spesa definite nel provvedimento di assegnazione.
24. Ai fini della contabilizzazione dell'eventuale ristrutturazione del prestito obbligazionario emesso nel 2002, con scadenza nel 2032, ai sensi dell'articolo 45 del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'anno 2015 sono previste entrate rispettivamente per 600.000.000,00 euro al titolo 5 - tipologia 0400 e per 500.000.000,00 euro al titolo 6 - tipologia 0300 è autorizzata la spesa complessiva di 1.100.000,000,00 euro alla missione 01 - programma 03 di cui rispettivamente 71.563.737,00 euro al titolo 3 e 1.028.436.263,00 euro al titolo 4 del bilancio di previsione 2015. La Giunta regionale può con proprio provvedimento autorizzare la variazione dei relativi stanziamenti in conseguenza degli effettivi valori della rinegoziazione.
25. Le risorse stanziate alla missione 01'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' relative alle riduzioni di spesa previste dall'articolo 46 della l. 89/2014, come modificato dal d.d.l. di stabilità, articolo 36, comma 1, sono prelevabili secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 3 e reiscrivibili ai sensi dell’articolo 50, della l.r. 34/1978.(4)
26. Alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014 - 2016 a legislazione vigente)(5)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 22 dell'articolo 2è aggiunto il seguente:
'22 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare con proprio provvedimento le indennità di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1986, n. 12 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali) nei limiti degli stanziamenti di bilancio.'.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 19 dicembre 2012, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. L'allegato è stato aggiornato dall'art. 7, comma 1 della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 24 dicembre 2013, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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