Legge Regionale 20 luglio 2016 , n. 17

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale

(BURL n. 29, suppl. del 22 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-20;17

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in attuazione dei principi di sussidiarietà, pubblicità e trasparenza di cui agli articoli 2, 3, 5, 8, 9, 36 e 50 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, nonché degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione, disciplina la funzione di rappresentanza di interessi presso il Consiglio regionale quale attività concorrente alla formazione dei processi decisionali pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), anche al fine di garantire una più ampia base informativa sulla quale i pubblici decisori possano fondare le proprie scelte.
2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni rappresentative di interessi collettivi.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) attività di rappresentanza di interessi: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici, svolta dai rappresentanti di interessi, attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale e scritta, anche in via telematica, richieste di incontri, nonché ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione della decisione pubblica;
b) rappresentante di interessi: il soggetto al quale è stato conferito l'incarico di rappresentare presso i decisori pubblici, di cui alla lettera d), i portatori di interessi di cui alla lettera c);
c) portatori di interessi: soggetti, organizzazioni, enti, società, associazioni, fondazioni e comitati, ad esclusione delle associazioni e dei comitati che abbiano finalità contingenti e rilievo territoriale limitato, che conferiscono ai rappresentanti di interessi di cui alla lettera b), uno o più incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a);
d) decisori pubblici: Presidente e componenti della Giunta regionale, sottosegretari regionali, consiglieri regionali, dirigenti regionali, nonché coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono ai processi decisionali pubblici. Sono altresì tali i collaboratori dei medesimi;
e) processi decisionali pubblici: tutte le attività relative all'esame e all'approvazione delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli atti di programmazione e di pianificazione svolte nella sede del Consiglio regionale.
Art. 3
(Elenco dei rappresentanti di interessi)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici, si accreditano presso il Consiglio regionale che provvede all'inserimento in un apposito elenco.
2. Ai fini dell'accreditamento, i rappresentanti di interessi devono fornire le seguenti informazioni, tramite una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
a) in caso di persone fisiche, i propri dati anagrafici e il domicilio;
b) se l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta da un soggetto giuridico diverso da una persona fisica, la denominazione e la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto tale attività;
c) i dati identificativi del portatore di interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazioni istituzionali;
d) la descrizione dell'attività di rappresentanza di interessi che si intende svolgere, nonché i potenziali destinatari dell'attività di relazioni istituzionali.
3. Agli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 possono provvedere direttamente i portatori di interessi per i propri dipendenti e collaboratori in via esclusiva preposti ai rapporti con i decisori pubblici.
4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con apposito provvedimento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina le modalità di gestione dell'elenco.
5. L'elenco è pubblicato in apposita sezione del sito internet del Consiglio regionale ed è puntualmente aggiornato in relazione alle modifiche intervenute.
6. Non costituiscono attività di rappresentanza di interessi le dichiarazioni rese e il materiale depositato nel corso di audizioni dinanzi alle commissioni consiliari e la partecipazione a convegni o iniziative pubbliche che vedano la presenza di decisori pubblici.
Art. 4
(Organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative a livello regionale)
1. I rappresentanti di interessi delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative a livello regionale, secondo i criteri stabiliti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché i rappresentanti di interessi delle organizzazioni del terzo settore riconosciute formalmente da atti del Consiglio regionale o della Giunta regionale quali partecipanti a tavoli istituzionali di confronto regionale, in virtù del ruolo che esse svolgono, sono automaticamente accreditati presso il Consiglio regionale e inseriti nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1 comunicano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i nominativi dei propri rappresentanti di interessi.
3. Agli adempimenti previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, possono provvedere direttamente le organizzazioni di cui al comma 1.
Art. 5
(Requisiti per l'accreditamento)
1. Ai fini dell'accreditamento il rappresentante di interessi:
a) deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e deve godere dei diritti civili;
b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva superiore a dodici mesi per un delitto doloso per uno dei seguenti reati previsti dal Libro secondo del Codice penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) contro: la pubblica amministrazione (Titolo II), la fede pubblica (Titolo VII) e il patrimonio (Titolo XIII) e non deve essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici salvo che il reato sia stato dichiarato estinto o sia intervenuta riabilitazione;
c) non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), salvo che sia stato riabilitato.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti per tutto il periodo in cui il rappresentante di interessi è accreditato presso il Consiglio regionale. Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche tali requisiti devono essere posseduti dalle persone fisiche indicate all'articolo 3, comma 2, lettera b).
Art. 6
(Divieto di accreditamento)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, non possono accreditarsi e svolgere attività di rappresentanza di interessi:
a) chi ricopre la carica di consigliere regionale, di assessore, di sottosegretario o di presidente della Regione ovvero ha ricoperto una di tali cariche negli ultimi dodici mesi, purché riferiti alla stessa legislatura in cui ha svolto il mandato;
b) chi ricopre la carica di componente del Governo nazionale ovvero di una delle Camere del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
c) chi ricopre l'incarico di dirigente della Regione o di amministratore o dirigente degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007);
d) i dipendenti della Regione e degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della l.r. 30/2006;
e) gli organi di vertice regionali e nazionali dei partiti, dei movimenti e associazioni politiche.
2. La struttura competente del Consiglio regionale provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco del soggetto interessato che rientra nei casi previsti dal comma 1 o non possiede i requisiti di cui all'articolo 5. Il rappresentante di interessi è, in ogni caso, tenuto a dare tempestiva comunicazione al Consiglio regionale in merito alla perdita dei requisiti ovvero alla sopravvenienza di una delle cause di divieto previste dalla presente legge.
Art. 7
(Obblighi dei soggetti accreditati e attività di verifica)
1. Il rappresentante di interessi accreditato è tenuto nel corso delle attività disciplinate dalla presente legge ad attenersi alle seguenti norme comportamentali:
a) trasparenza e tracciabilità;
b) obbligo di fornire al decisore pubblico informazioni corrette e non fuorvianti;
c) divieto di indurre i decisori pubblici a violare norme di comportamento e di esercitare pressioni indebite nei loro confronti;
d) divieto di elargire o promettere ai decisori pubblici qualsivoglia utilità anche in via indiretta.
2. L'accreditamento è subordinato all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare le norme di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'accreditamento, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette al Consiglio regionale, sotto la propria responsabilità, una relazione concernente l'attività di rappresentanza svolta nell'anno precedente.
4. La relazione contiene:
a) l'elenco delle attività di rappresentanza poste in essere;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le predette attività.
5. Agli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 possono provvedere direttamente i portatori di interessi per i propri dipendenti e collaboratori in via esclusiva preposti ai rapporti con i decisori pubblici.
6. Le strutture amministrative del Consiglio regionale preposte alla tenuta dell'elenco possono richiedere ai soggetti accreditati, ove necessario, la trasmissione di informazioni e di dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 4.
7. La relazione viene inviata dalle strutture amministrative ai consiglieri menzionati nella relazione.
8. La relazione di cui al comma 4, eventualmente integrata dalle informazioni e dai dati di cui al comma 6, è pubblicata sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale, nella sezione di cui all'articolo 3, comma 5.
9. Il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui al presente articolo da parte del rappresentante di interessi comporta l'applicazione dei provvedimenti e l'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 9.
Art. 8
(Diritti dei soggetti accreditati presso il Consiglio regionale)
1. Il rappresentante di interessi accreditato presso il Consiglio regionale ha facoltà di presentare ai decisori pubblici richieste di incontro, proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, memorie scritte, documenti e qualsiasi altra comunicazione relativa all'interesse rappresentato.
2. Il rappresentante di interessi accreditato ha facoltà di accedere alle sedi istituzionali del Consiglio regionale, nonché di acquisire documenti relativi ai processi decisionali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Art. 9
(Sanzioni)
1. Il decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi accreditato le disposizioni della presente legge ne dà immediata comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che dispone in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni.
2. La violazione degli obblighi posti in capo al rappresentante di interessi dalla presente legge, nonché la falsità delle informazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 7, è punita con la censura oppure con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la revoca dell'accreditamento. Le sanzioni sono graduate dall'Ufficio di Presidenza in relazione alla gravità delle infrazioni, secondo procedure e modalità stabilite dallo stesso Ufficio di Presidenza. Prima di irrogare la sanzione, il responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale informa l'interessato della procedura in atto e concede un termine perentorio di quindici giorni per presentare controdeduzioni. Del provvedimento assunto è data informazione nella sezione del sito internet indicata all'articolo 3, comma 5.
3. In caso di revoca dell'accreditamento, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nell'elenco prima di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. Alla falsità delle informazioni fornite all'atto dell'accreditamento o nei successivi aggiornamenti si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. 445/2000.
Art. 10
(Attività di rappresentanza di interessi presso la Giunta regionale e gli enti del sistema regionale)
1. La Giunta regionale adotta, sulla base dei principi della presente legge ed entro dodici mesi dalla entrata in vigore della stessa, un regolamento regionale(1) con il quale disciplina la funzione di rappresentanza di interessi in relazione ai propri processi decisionali pubblici e a quelli degli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della l.r. 30/2006.
2. Il regolamento regionale di cui al comma 1 non si applica alle attività svolte dai singoli componenti nei tavoli tecnici, negli osservatori, nelle consulte o in altri organismi di rappresentanza e consultazione di cui fanno parte e regolati da leggi, regolamenti o deliberazioni della Giunta regionale.
3. Per le violazioni del regolamento di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9.
Art. 11
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto assicurata dal ricorso a risorse umane e strumentali già allocate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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