Legge Regionale 2 maggio 2017 , n. 14

Interventi per lo sviluppo dei sistemi bibliotecari della Città metropolitana di Milano

(BURL n. 18, suppl. del 04 Maggio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-05-02;14

Art. 1
(Promozione dei sistemi bibliotecari)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)) e dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo), promuove lo sviluppo dei sistemi bibliotecari riconosciuti del territorio della Città metropolitana, con particolare riferimento a:
a) razionalizzazione dei sistemi stessi e loro dimensionamento e zonizzazione;
b) integrazione e razionalizzazione dei sistemi informativi per la catalogazione, la gestione delle biblioteche e la diffusione dei servizi, anche in relazione ai sistemi informativi utilizzati dalla Regione e dal servizio bibliotecario nazionale(1);
c) innovazione e diversificazione dei servizi rivolti al pubblico e sperimentazione di nuovi servizi informativi offerti dalla biblioteca;
d) promozione della lettura con particolare attenzione alle fasce giovanili;
e) sviluppo dell'accessibilità alle biblioteche e ai loro servizi per le persone con disabilità;
f) ammodernamento e incremento delle raccolte documentarie, cartacee o digitali, delle attrezzature, delle infrastrutture tecnologiche e degli arredi delle biblioteche.
2. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 e i criteri di riparto delle risorse assegnate sono definiti nel programma triennale e nel programma annuale di cui all'articolo 9 della l.r. 25/2016.
Art. 2
(Norma finanziaria)
1. Alla spesa per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, prevista per l'anno 2017 in euro 345.000,00, la Regione assicura il finanziamento tramite incremento di euro 345.000,00 della missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali', programma 2 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti'.
2. Per gli esercizi successivi al 2017 all'autorizzazione della spesa del comma 1 si provvede, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate annualmente alla missione 5 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali' e relativi programmi.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 11, comma 6, lett. a) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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