Legge Regionale 13 ottobre 2017 , n. 23

Ratifica dell'intesa tra la Regione Lombardia della Repubblica Italiana, la Provincia di Sondrio e il Cantone dei Grigioni (Confederazione Svizzera) per lo sviluppo del traffico pubblico regionale e transfrontaliero e della sua componente turistica

(BURL n. 42, suppl. del 17 Ottobre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-10-13;23

Art. 1
(Oggetto della ratifica)
1. In conformità all' articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è ratificata l'intesa tra la Regione Lombardia della Repubblica Italiana, la Provincia di Sondrio e il Cantone dei Grigioni (Confederazione Svizzera) per lo sviluppo del traffico pubblico regionale e transfrontaliero e della sua componente turistica, parte integrante della presente legge, sottoscritta il 16 marzo 2017 a Tirano dal Presidente della Regione Lombardia, dal Presidente della Provincia di Sondrio e dal Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni.
Art. 2
(Efficacia dell'intesa)
1. Le disposizioni dell'intesa di cui all'articolo 1 assumono efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero alla data di effettiva vigenza della stessa intesa nel Cantone dei Grigioni, secondo le norme del relativo ordinamento, se successiva.
2. L'approvazione della presente legge, con relativa entrata in vigore, costituisce l'adempimento delle procedure interne regionali ai fini dell'efficacia dell'intesa di cui al comma 1.
3. Fermo restando il rispetto della normativa statale, l'approvazione della legge di ratifica di eventuali atti integrativi concordati tra le Parti ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa, con relativa entrata in vigore, costituisce l'adempimento delle procedure interne regionali, ai fini dell'efficacia degli atti integrativi stessi.
4. La Regione può consentire, nel rispetto delle leggi dello Stato, il tacito rinnovo dell'intesa secondo quanto stabilito all'articolo 9 della stessa intesa, a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7, della l.r. 22/2016.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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