Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 41

Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9 bis della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;41

Art. 1
(Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9 bis della l.r. 16/2004)
1. All'articolo 5.1 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1 le parole 'di durata triennale,' sono soppresse;
b) alla fine del primo periodo del comma 1 sono aggiunte le parole: ', eletti ogni tre anni'.
2. All'articolo 9 bis della l.r. 16/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole 'sede di confronto fra le autorità regionali e locali di protezione civile sulle tematiche relative alla promozione, alla formazione e allo sviluppo del volontariato' sono sostituite dalle seguenti: 'organismo di rappresentanza delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e per il confronto con la competente autorità regionale sulle tematiche riguardanti il volontariato di protezione civile';
b) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. La consulta è composta dai rappresentanti eletti dai rispettivi comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile provinciali, di cui all'articolo 5.1, per ciascuna sezione provinciale dell'albo regionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 8, in numero di due, se la sezione è composta sino a cento organizzazioni, in numero di tre, se la sezione è composta da più di cento organizzazioni. I rappresentanti eletti restano in carica per la durata del rispettivo comitato. La consulta è presieduta dal presidente o dal vicepresidente, entrambi eletti tra i suoi componenti. L'assessore regionale competente partecipa alle sedute della consulta senza diritto di voto.';
c) i commi 3 e 3 bis sono abrogati;
d) al primo periodo del comma 4 dopo le parole 'quando ve ne sia necessità' sono aggiunte le seguenti: 'anche su richiesta dell'assessore regionale competente.';
e) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;
f) il comma 5 è abrogato;
g) al comma 8 dopo le parole 'dei suoi componenti' sono aggiunte le seguenti: ', con il quale sono altresì disciplinate l'elezione del presidente, del vicepresidente e la designazione del portavoce della consulta e dei rappresentanti presso gli organismi istituzionali.'.
Art. 2
(Norme finali)
1. Le modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 16/2004, di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. La consulta è costituita entro sei mesi dalla data di proclamazione di cui al precedente periodo, previa approvazione delle modifiche al regolamento regionale di cui all'articolo 5.1, comma 1 ter, della l.r. 16/2004.
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 22 maggio 2004, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi