Legge Regionale 4 luglio 2018 , n. 9

Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 'Il mercato del lavoro in Lombardia'

(BURL n. 27, suppl. del 05 Luglio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-07-04;9

Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 'Il mercato del lavoro in Lombardia')
1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1, dopo la parola 'promuovere' sono inserite le seguenti: 'la piena occupazione,';
b) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1, dopo la parola 'promozione' sono inserite le seguenti: 'dell'inserimento, della permanenza nel lavoro e';
c) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole 'rivolte in particolare' sono inserite le seguenti: 'alle persone con disabilità, ai soggetti svantaggiati e';
d) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole 'nuovi modelli organizzativi e gestionali' sono inserite le seguenti: 'improntati ai criteri dello sviluppo sostenibile e della responsabilità sociale di impresa';
e) dopo il comma 1 dell'articolo 2è aggiunto il seguente:
'1 bis. La Regione esercita, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in collaborazione con le province e la Città metropolitana, inoltre, le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività svolte dai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). In particolare, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce, nel rispetto delle linee di indirizzo e degli standard di servizio di cui al d.lgs. 150/2015, sentite le rappresentanze degli enti locali:
a) gli indirizzi e le modalità operative per assicurare l'omogenea erogazione e la qualità dei servizi sul territorio regionale;
b) l'organizzazione dei servizi per l'impiego relativamente alle sedi, alla dotazione minima del personale e alle forme di collaborazione con gli enti locali;
c) l'integrazione delle procedure in un sistema informativo unitario;
d) l'integrazione dei servizi della filiera della formazione, orientamento e politiche attive del lavoro;
e) le modalità operative con cui assicurare il rispetto dei principi di integrazione e cooperazione pubblico-privato nella gestione ed erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18 del d.lgs. 150/2015.';
f) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:
'1. Il Consiglio regionale definisce nell'ambito del programma regionale di sviluppo e dei successivi aggiornamenti annuali, approvati con il documento di economia e finanza regionale (DEFR), gli indirizzi di programmazione pluriennale e in particolare:
a) le aree di intervento prioritario;
b) gli obiettivi da perseguire;
c) le tipologie degli interventi da effettuare;
d) gli indirizzi per fronteggiare la gestione delle crisi occupazionali;
e) gli indirizzi in merito alla gestione dei centri per l'impiego;
f) gli indicatori di risultato e di impatto, anche nell'ambito delle politiche di genere, di pari opportunità e di non discriminazione, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 12, comma 3, della presente legge;
g) gli obiettivi in materia di tutela e sicurezza del lavoro da raggiungere nel territorio regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dalla legislazione nazionale.

2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, può aggiornare gli indirizzi di cui al comma 1 al fine di attuare interventi di rilevanza strategica non compresi negli aggiornamenti annuali del programma regionale di sviluppo.';
g) le parole 'piano d'azione regionale' o 'piano d'azione', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 'indirizzi di programmazione';
h) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
'Art. 4
(Competenze delle province e della Città metropolitana di Milano)
1. E' delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all'allegato A, connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999;
2. Le province e la Città metropolitana di Milano possono esercitare le funzioni di cui al comma 1 ricorrendo alle aziende speciali, agli altri enti strumentali o alle società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31 dicembre 2017 e che alla medesima data abbiano sottoscritto uno specifico contratto di servizio per la gestione dei centri per l'impiego, nonché stipulare convenzioni per prevedere reciproche forme di collaborazione anche mediante i suddetti enti strumentali, aziende speciali o società per la gestione dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) resta inquadrato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Milano. Tale personale non è considerato, in ragione della delega di funzioni di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
4. La Regione adotta, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Milano, specifici provvedimenti per il potenziamento dei centri per l'impiego e per il rafforzamento delle competenze professionali del relativo personale, anche in attuazione di programmi definiti a livello nazionale.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le province e la Città metropolitana di Milano si avvalgono di proprie risorse strumentali, comprese quelle in uso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)', tra cui le sedi dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato.
6. Le province e la Città metropolitana di Milano assicurano il confronto a livello territoriale con le parti sociali nello svolgimento delle rispettive funzioni e possono definire programmi attuativi degli indirizzi regionali, nonché svolgere attività di monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro e attuare iniziative per migliorare l'efficacia del sistema regionale dei servizi al lavoro e per la gestione delle crisi aziendali.
7. Le province e la Città metropolitana di Milano presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione, anche sotto il profilo finanziario, delle funzioni esercitate secondo gli indirizzi nazionali e regionali, fatte salve le responsabilità connesse a tale esercizio.';
i) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:
'2. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto:
a) l'assessore regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
b) l'assessore regionale competente in materia di pari opportunità o suo delegato;
c) i consiglieri delegati delle province e della Città metropolitana di Milano competenti in materia di lavoro o loro delegati;
d) cinque rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI - Lombardia, tra cui il comune di Milano;
e) un rappresentante delle comunità montane, designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), sezione della Lombardia;
f) un rappresentante di Unioncamere Lombardia;
g) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato;
h) il direttore regionale dell'INPS.';
j) il comma 7 dell'articolo 8 è abrogato;
k) l'articolo 9 è abrogato;
l) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 è aggiunta la seguente:
'c bis) i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999, iscritti di diritto nell'albo di cui all'articolo 13 quali operatori pubblici accreditati, con la denominazione rispettivamente di centri per l'impiego e di uffici del collocamento mirato della Lombardia.';
m) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
'Art. 15 bis
(Centri per l'impiego e uffici del collocamento mirato della Lombardia)
1. La Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'articolo 7 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, determina il numero e la localizzazione dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato della Lombardia e ne può modificare l'organizzazione per esigenze di razionalizzazione e per assicurare l'efficacia e la continuità del servizio, anche ricorrendo alla collaborazione degli enti locali.
2. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, la Giunta regionale può altresì adottare misure volte al contenimento e alla razionalizzazione della spesa anche mediante azioni di coordinamento, collaborazione e affiancamento nei confronti degli enti di cui all'articolo 4, anche per la predisposizione o il rinnovo dei contratti di servizio con le aziende speciali, gli altri enti strumentali o le società a capitale pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 4.
3. I centri per l'impiego e gli uffici del collocamento mirato, costituiti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)' ed elencati nell'allegato B, assumono anch'essi la denominazione di centri per l'impiego e di uffici del collocamento mirato della Lombardia e sono iscritti di diritto nell'albo di cui all'articolo 13 quali operatori pubblici accreditati.';
n) dopo il comma 3 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Qualora i servizi di cui all'articolo 16 siano finanziati prevalentemente mediante le risorse del Fondo sociale europeo, le attività di valutazione sono svolte dal valutatore indipendente previsto dai regolamenti dell'Unione europea relativi alla gestione dello stesso fondo.';
o) i commi 2 e 3 dell'articolo 29 sono abrogati;
p) l'articolo 32 è abrogato;
q) l'art. 36 è così modificato:
1) il comma 1è abrogato;
2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
“11 bis. Alle spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 4 si provvede con le risorse finanziarie stanziate alla missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione del bilancio regionale 2018-2020.”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 28 settembre 2006, n. 22, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. L'allegato B è stato abrogato dall'art. 7, comma 2 della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Vedi anche art. 7, comma 3 della l.r. 20 maggio 2022, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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