Legge Regionale 28 dicembre 2018 , n. 24

Legge di stabilità 2019 - 2021

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;24

Art. 1
(Rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rimodulazioni di spese pluriennali)
1. Per il triennio 2019/2021 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, nonché dalla presente legge, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
2. Sono autorizzate per il triennio 2019/2021 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui alla allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del d.lgs. 126/2014).
4. Alle spese autorizzate dal presente articolo è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'Allegato 7 alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2019-2021', recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale'.
Art. 2
(Nuove disposizioni finanziarie e autorizzazioni di spesa)
1. Al fine di favorire la competitività delle imprese agricole, è autorizzata per l'anno 2019 un'anticipazione finanziaria fino a euro 250.000.000,00 all'Organismo pagatore regionale per consentire l'erogazione agli agricoltori delle somme dovute per la Politica agricola comune (PAC) in anticipo rispetto ai trasferimenti dell'Unione europea.
2. Per l'anticipazione finanziaria del comma 1è previsto l'incremento di entrata e di spesa di euro 250.000.000,00, rispettivamente al titolo 5 'Entrate da riduzione di attività finanziarie' tipologia 0200 'Riscossione crediti di breve termine' e alla Missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca' - Programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' del bilancio regionale 2019-2021.
4. Al fine di favorire il rinnovo della concessione per il quinquennio 2020-2024 del Gran Premio d'Italia all'Autodromo di Monza, per gli anni dal 2020 al 2024 Regione Lombardia riconosce alla federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia (ACI) un contributo in conto esercizio di euro 5.000.000,00 per ciascun anno.
5. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce termini e modalità per l'erogazione delle risorse e individua i contenuti ai fini della stipula di apposita convenzione con la federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia (ACI) e con Società Incremento Automobilismo e Sport - SIAS s.p.a.
6. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 4è autorizzata alla Missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali' - Programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo I 'Spese correnti' la spesa di euro 5.000.000,00 annui per gli anni dal 2020 al 2024.
7. E' previsto per gli anni dal 2019 al 2023 un contributo di euro 200.000,00 annui per la realizzazione di interventi di adeguamento o potenziamento infrastrutturale in comune di Senago. L'erogazione annuale avviene a seguito di dichiarazione del comune di Senago da presentare entro il 31 dicembre di ciascun anno, attestante lo stato di avanzamento degli interventi realizzati nell'anno di riferimento. L'importo erogato è pari a quanto attestato dal comune e non può superare il contributo annuale previsto.
8. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 7è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 2019 al 2023 la spesa di euro 200.000,00 annui alla Missione 08 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa' - Programma 01 'Urbanistica e assetto del territorio' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale.
9. È riconosciuto per l'anno 2019 un contributo di euro 100.000,00 al comune di Montevecchia per la realizzazione di una biblioteca e centro di aggregazione culturale e sala multifunzionale; a tal fine per l'esercizio finanziario 2019 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 alla Missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali' - Programma 02 'Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale', con corrispondente riduzione di pari entità finanziaria alla Missione 20 'Fondi e accantonamenti' - Programma 03 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
10. E' autorizzata la rimodulazione in spesa per euro 12.500.000,00 dagli anni 2019-2021 agli anni 2020-2023 delle risorse previste all'articolo 1, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42 (Legge di stabilità 2018 - 2020), destinate all'ulteriore finanziamento del programma FESR 2014-2020 Obiettivo 'Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione' (decisione CE C(2015) 923 del 12 febbraio 2015), al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse provenienti dalle assegnazioni comunitarie e statali.
11. Le restituzioni da parte di Finlombarda s.p.a. delle somme derivanti dai rientri del 'Fondo Infrastrutture 2000/2006', previste in entrata al Titolo 4 'Entrate in capitale' - Tipologia 500 'Altre entrate in capitale' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, per la parte eccedente la copertura finanziaria delle risorse rimodulate ai sensi del comma 10, sono gestite nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica di cui al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e destinate al finanziamento degli investimenti autonomi autorizzati con la presente legge.
12. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 43 (Bilancio di previsione 2018 - 2020) sono riprogrammate e destinate all'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di garanzia AL VIA, costituito con legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali).
13. Alla missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio regionale è autorizzata per gli anni dal 2021 al 2023 la complessiva spesa di euro 10.000.000,00 suddivisa rispettivamente in euro 1.000.000,00 per l’anno 2021, euro 2.500.000,00 per l’anno 2022 ed euro 6.500.000,00 per l’anno 2023 da destinarsi nell’ambito della programmazione negoziata alle nuove sedi universitarie di Bergamo all’interno delle ex Caserme Montelungo e Colleoni a Bergamo. (2)
14. Per l'anno 2019 il contributo di cui al comma 3 dell'articolo 1 bis della legge regionale 9 dicembre 1989, n. 69 (Contributo della Regione Lombardia alla Fondazione Lombardia per l'ambiente) è previsto in euro 400.000,00.
15. Al fine di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi erogati dal comune di Brescia, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di euro 6.573.400,00 alla Missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - Programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.
16. Nell'ambito dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto del Consiglio regionale per l'anno 2017 la somma di euro 1.586.199,45, restituita dai gruppi consiliari al termine della X legislatura, è finalizzata in spesa a iniziative dedicate alla ricerca sulle malattie rare. Tale somma è introitata al Titolo 3 'Entrate extratributarie' tipologia 0400 'Altri redditi da capitale' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2019-2021 e allocata in spesa alla Missione 13 'Tutela della salute' - Programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.
17. Per gli anni dal 2020 al 2025 è autorizzata alla Missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità' - Programma 05 'Viabilità e infrastrutture stradali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' la spesa complessiva di euro 4.300.000,00, suddivisa rispettivamente in euro 300.000,00 nel 2020, euro 500.000,00 nel 2021, euro 500.000,00 nel 2022, euro 1.000.000,00 nel 2023, euro 1.000.000,00 nel 2024 ed euro 1.000.000,00 nel 2025, da destinarsi al comune di Cassano Magnago per il finanziamento del IV lotto dell'opera viabilistica funzionale al completamento della tangenziale sud del territorio comunale. Le risorse sono assegnate a titolo di cofinanziamento pari al 70 per cento del costo complessivo dell'opera.
18. Alla Missione 6 'Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero' - Programma 01 'Sport e Tempo Libero' - Titolo 1 'Spese correnti' è autorizzata la spesa di euro 500.000,00 nel 2019 da destinare a iniziative sperimentali di promozione della montagna invernale, in avvicinamento alle Olimpiadi invernali del 2026, per favorire l'utilizzo gratuito degli impianti di risalita in favore dei ragazzi fino ai sedici anni. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua criteri e modalità di erogazione delle risorse nel rispetto della normativa degli aiuti di Stato.
19. Al fine di contribuire alla valorizzazione del Sito archeologico di Ossimo-Pat è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di euro 42.000,00 a favore del comune di Ossimo alla Missione 05 'Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali' - Programma 01 'Valorizzazione dei beni di interesse storico' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.
20. Per il finanziamento degli interventi infrastrutturali dei lavori della metrotranvia di Milano-Limbiate è autorizzata in favore dei comuni di Cormano, Paderno Dugnano e Limbiate la complessiva spesa di euro 6.000.000,00 dal 2020 al 2024, suddivisa in euro 1.200.000,00 annui, alla Missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità' - Programma 02 'Trasporto pubblico locale' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021.
21. La Giunta regionale è autorizzata al rilascio di apposita garanzia per un importo di euro 217.500.000,00 per la realizzazione delle infrastrutture previste dal Dossier di Candidatura ai Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali del 2026, in relazione agli impegni assunti da Regione Lombardia nell'ambito del Protocollo di intesa con CONI, Regione Veneto, comuni di Milano e Cortina e in attuazione delle richieste di cui al punto 6.2 - G2.5 del 'Candidature Questionnaire' del Comitato Olimpico Internazionale.
22. La garanzia di cui al comma 21, fino al valore massimo di euro 21.750.000,00, non costituisce indebitamento e trova adeguata copertura finanziaria per euro 21.750.000,00, pari al dieci per cento dell'importo garantito, nelle risorse proprie stanziate alla Missione 20 'Fondi e accantonamenti' - Programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021. La rimanente somma di euro 195.750.000,00 è inclusa nel calcolo del limite di indebitamento come riportato alla sezione 'DEBITO POTENZIALE' dell'Allegato 13 'Limite di indebitamento' della legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2019-2021'.
23. A partire dal 2019 è autorizzata, a valere sulle risorse dei fondi di cui alla Missione 20 'Fondi e accantonamenti' - Programma 3 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale, l'anticipazione delle risorse per contributi agli investimenti previsti ai commi 71 e 72 dell'articolo 1 del Disegno di legge 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021'.
24. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica, le società regionali partecipate in modo totalitario di cui alla sezione I dell'allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007), e la società a partecipazione regionale Explora s.c.p.a. di cui all'allegato A2 della l.r. 30/2006, concorrono alle misure di contenimento della spesa e, corrispondentemente, sono ridotti per ciascun anno del biennio 2019-2020 i rispettivi contributi di gestione annuali, in misura del 5 per cento rispetto all'importo assestato dell'esercizio finanziario 2018.
25. Per la società Infrastrutture Lombarde s.p.a. la riduzione del contributo di gestione di cui al comma 24è stata calcolata nella misura dell'11,2 per cento rispetto all'importo assegnato per l'esercizio 2018.
26. All’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria s.p.a.) è riconosciuta la somma fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per la spesa sostenuta per le attività in favore degli enti del servizio sanitario regionale. A tal fine è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 1.000.000,00 alla Missione 13 'Tutela della salute' - Programma 1 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021.(3)
27. Per il potenziamento infrastrutturale e tecnologico del nodo ferroviario di Bovisa è autorizzata la spesa di euro 7.000.000,00 per il 2021, euro 7.000.000,00 per il 2022 e di euro 16.000.000,00 per il 2023 alla Missione 10 'Trasporti e diritto alla Mobilità' - Programma 01 'Trasporto ferroviario' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
28. A partire dal 2019, al fine di consentire il completo recupero e riutilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è autorizzata, a valere sulle risorse dei fondi di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale, nel limite massimo di disponibilità dei fondi stessi pari a € 12.002.424,00 nel 2019, € 3.432.770,00 nel 2020 e € 31.238.526,00 nel 2021, l'integrazione, sulla base dei relativi cronoprogrammi, della spesa prevista per i contributi ai comuni alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale 2019-2021.(4)
29. Alle spese autorizzate dal presente articolo, incluse nella tabella A allegate alla presente legge è assicurata per gli anni 2019-2021 la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'Allegato 7 alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2019-2021', recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.
30. Alle spese oltre il pluriennio autorizzate dal presente articolo, riportate nell'Allegato 12 della legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2019-2021', la copertura finanziaria è assicurata con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.
Art. 3
(Modifiche a disposizioni di natura finanziaria)
1. Alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta)(5)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 6 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
'6 bis. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, è istituito per le spese in conto capitale, alla Missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza' - Programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021, il 'Fondo in conto capitale in favore delle vittime del terrorismo - attività economiche', con una dotazione prevista in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2019-2021, cui si provvede con le risorse stanziate alla Missione 3 'Ordine Pubblico e Sicurezza' - Programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2019-2021. A partire dagli esercizi successivi al 2021 alle dotazioni del fondo si provvede con le leggi di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti della disponibilità delle risorse stanziate alla Missione 03 'Ordine pubblico e sicurezza' - Programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.'.
2. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42 (Legge di stabilità 2018-2020)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la cifra '20.000.000,00' è sostituita dalla seguente: '30.000.000,00';
b) al comma 2, la cifra '270.000.000,00 è sostituita dalla seguente: '390.000.000,00' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', la cui erogazione può essere effettuata in unica soluzione anche in deroga ai termini di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
c) alla lettera b) del comma 4 le parole 'dall'esercizio 2021' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'esercizio 2022'.
Art. 4
1. All'articolo 77 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 octies, le parole ', nonché in via sperimentale per il primo semestre del 2018,' sono sostituite dalla seguente: 'e', e dopo le parole '50.000 abitanti' sono aggiunte le seguenti: ', nonché, dal 1° gennaio 2019, dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.';
b) dopo il comma 6 octies è inserito ilseguente:
'6 octies 1. Dal 1° gennaio 2019 l'azzeramento dell'aliquota dell'IRAP si applica anche alle nuove imprese di cui al comma 6 octies, costituite tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, ovvero alle sedi o alle unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese nel 2019, localizzate nei comuni fino a 3.000 abitanti; il beneficio di cui al presente comma si applica per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2019. Alle nuove imprese di cui al precedente periodo localizzate nei piccoli comuni come individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), non si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9 della stessa l.r. 11/2004. Per accedere al beneficio, le nuove imprese di cui al presente comma devono rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma 6 novies.';
c) al comma 6 undecies le parole 'decorrenti dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018' sono sostituite dalle seguenti: 'decorrenti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019', e le parole 'nel medesimo anno 2018' sono sostituite dalle seguenti: 'negli anni 2018 e 2019';
d) al comma 6 duodecies le parole '31 dicembre 2018' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2019';
e) al comma 6 ter decies le parole 'e, decorso il periodo di sperimentazione di cui al comma 6 octies, può ridefinire i comuni nei quali è riconosciuto il beneficio sulla base di indicatori di natura demografica, economica, sociale, territoriale e ambientale' sono soppresse.
2. Dall'agevolazione fiscale di cui al comma 1 non discendono nel biennio 2019-2020 impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate stante l'allargamento della base imponibile al termine del periodo agevolato. Dal 2021 al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - tipologia 0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2019-2021 sono previste maggiori entrate derivanti dalla misura incentivante per euro 4.100.000,00.
Art. 5
(Modifiche agli articoli 12, 35, 38, 39, 44, 48, 49 bis e 93 della l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 12:
1. la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Chiarezza, motivazione degli atti tributari e obbligo di conservazione';
2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
'4 bis. L'obbligo di conservazione di atti e documenti da parte della Regione, stabilito ai soli effetti tributari, è fissato in dieci anni dalla loro esecutività. Sono conservati oltre il termine decennale i soli atti per i quali gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, iniziati prima del decimo anno, non siano ancora stati definiti a tale scadenza.';
b) al comma 3 dell'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nel caso di atti emessi o aventi scadenza nel corso dell'anno la tassa dovuta non è frazionabile.';
c) dopo il comma 7 dell'articolo 38 è inserito il seguente:
'7 bis. L'annotazione al PRA della sentenza di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), o del provvedimento di omologazione del piano di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), interrompe l'obbligo di pagare il tributo per i periodi d'imposta successivi alla data della sentenza o del provvedimento di omologazione fino alla chiusura della relativa procedura oppure alla vendita dei veicoli.';
d) dopo il comma 3 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Coloro che risultano essere intestatari di un veicolo nei registri di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 94, commi 1 e 4 bis, del d.lgs. 285/1992, nonché degli articoli 247 e 247 bis del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica se risultano proprietari del medesimo veicolo a seguito di esibizione, ai competenti uffici regionali, di atto di data certa da parte del venditore attestante il trasferimento di proprietà non trascritto al PRA.';
e) al comma 19 bis dell'articolo 44 dopo le parole 'nell'anno 2018' sono aggiunte le seguenti: 'e nell'anno 2019,', e le parole 'nel medesimo anno 2018' sono sostituite dalle seguenti: 'rispettivamente nei medesimi anni 2018 e 2019';
f) all'articolo 48:
1. alla lettera c-quater) del comma 5 le parole '31 dicembre 2020' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2018';
2. dopo la lettera c-quater del comma 5 è aggiunta la seguente:
'c quinquies) veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna oppure GPL/elettrico, metano/elettrico, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019, riduzione del 50 per cento per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione.';
3. alla lettera a) del comma 7 dopo le parole 'veicoli elettrici' sono aggiunte le seguenti: ', per i veicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno';
g) all'articolo 49 bis:
1. il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Al fine di contrastare l'evasione della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del d.lgs. 446/1997, nonché di favorire il recupero delle sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni del d.lgs. 285/1992, commesse dai soggetti indicati all'articolo 39, la Regione può stipulare accordi con le associazioni rappresentative dei comuni e delle province o direttamente con singoli comuni o province o con la Città metropolitana di Milano ovvero con i loro consorzi o con le società dagli stessi interamente partecipate per lo scambio di informazioni inerenti alla circolazione dei veicoli sul territorio lombardo. Il rilevamento della circolazione stradale può essere effettuato anche attraverso un sistema di lettura targhe integrato al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) di cui alle linee di indirizzo emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato.';
2. al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le finalità di cui all’ultimo periodo del comma 1 le parti definiscono le modalità di adesione al protocollo d’intesa per il collegamento con la banca dati del SCNTT.”;
h) all'articolo 93:
1. al comma 3 bis dopo le parole 'medesimo articolo 11' sono aggiunte le seguenti: ', nonché trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), per gli atti impositivi di cui all'articolo 90, commi 5 e 5 bis, della presente legge.';
2. il comma 3 ter è abrogato.
2. Alle minori entrate di cui al Titolo 01 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa'- tipologia 0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale 2019-2021, derivanti dalle lettere e) ed f) del comma 1, previste complessivamente in euro 4.000.000,00 nel 2019, euro 5.000.000,00 nel 2020 ed euro 4.500.000,00 nel 2021, si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2019-2021', recante il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.
Art. 6
(Misure per il contenimento della spesa pubblica)(9)
1. A decorrere dal 2019, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi, già in essere, in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, sono rideterminati secondo il metodo di calcolo contributivo o altro metodo che tenga conto della contribuzione effettivamente versata.
Art. 7
(Acquisizione partecipazioni Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a.)
1. Nel rispetto dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e nell'ambito del processo di liquidazione di ASAM s.p.a., Regione Lombardia è autorizzata all'acquisizione delle partecipazioni di soci pubblici cessati in Milano Serravalle - Milano Tangenziali s.p.a. fino al valore complessivo di euro 44.942.576,00, per il perseguimento delle finalità istituzionali inerenti e correlate all'esercizio delle funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale, oltreché di coordinamento della viabilità e dei trasporti di rilevanza. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua le modalità di acquisizione delle suddette participazioni.
2. In attuazione del comma 1è autorizzata nel 2019 alla Missione 1 'Servizi istituzionali, generale e di gestione' - Programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' la somma di euro 44.942.576,00 cui è data copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011.
Art. 8
(Misure per politiche ambientali)
1. Ai fini del contenimento della spesa corrente da parte degli enti strumentali di cui alla sezione I dell'Allegato A1 della l.r. 30/2006, il contributo di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 35 (Legge di stabilità 2017-2019) è determinato per l'anno 2019 in euro 5.000.000,00 da destinare alle politiche ambientali.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.
NOTE:
1. Il comma è stato abrogato dall'art. 8, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 14, della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 13, lett. b) della l.r. 3 aprile 2019, n. 6. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 6 novembre 2017, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2017, n. 42, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 22 della l.r. 28 dicembre 2018, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi