Legge Regionale 4 febbraio 2019 , n. 2

Istituzione e adozione della bandiera, della fascia e del segno distintivo della Regione Lombardia

(BURL n. 2 suppl. del 04 Febbraio 2019 )

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Art. 1
(Istituzione e adozione della bandiera, della fascia e del segno distintivo della Regione Lombardia)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, dello Statuto d'autonomia della Lombardia, istituisce e adotta la bandiera della Regione e ne disciplina le modalità d'uso e di esposizione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché dei privati cittadini, come individuati dall'articolo 2.
2. La bandiera è patrimonio collettivo dei cittadini della Lombardia e, in virtù di ciò, liberamente utilizzabile da ciascuno di essi, in forma singola o associata, in ogni contesto privato e pubblico, purché questo avvenga in modo decoroso. La Regione, le Province, la Città metropolitana di Milano e i comuni della Lombardia sono tenuti a promuoverne la diffusione e l'utilizzo.
3. La presente legge, inoltre, istituisce la fascia di rappresentanza istituzionale e il segno distintivo e ne regolamenta l'utilizzo.
Art. 2
(La bandiera della Regione Lombardia)
1. La bandiera della Regione Lombardia è una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 85 (Lo stemma e il gonfalone della regione), come da Allegato A.
2. La bandiera è alta i due terzi della sua lunghezza e comunque della stessa dimensione delle altre bandiere, con le quali è eventualmente esposta.
3. La bandiera della Regione Lombardia deve essere esposta permanentemente all'esterno e sugli accessi principali delle pubbliche sedi di organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali.
4. La bandiera della Regione Lombardia deve essere esposta nel corso delle sedute degli organi istituzionali ed elettivi della Regione e degli enti locali ed ogni qualvolta sia esposta dagli stessi la bandiera della Repubblica italiana o dell'Unione europea.
5. La bandiera viene esposta altresì:
a) all'esterno degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia ogni qualvolta sia esposta dagli stessi la bandiera della Repubblica italiana o dell'Unione europea;
b) all'esterno degli edifici sedi di seggi elettorali in occasione di votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale o riguardanti referendum regionali;
c) sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, degli enti locali e degli altri organismi pubblici regionali, nonché delle imbarcazioni private acquistate con il finanziamento o contributo, anche parziale, della Regione Lombardia;
d) da parte di privati qualora vengano esposte altre bandiere istituzionali nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione Lombardia o i suoi enti strumentali o che abbiano ottenuto un patrocinio regionale.
6. La bandiera della Regione Lombardia deve essere esposta in buono stato d'uso e correttamente dispiegata.
7. L'esposizione della bandiera della Regione Lombardia da parte dei privati è libera ed è incentivata anche con riferimento alla legge regionale 26 novembre 2013, n. 15 (Istituzione della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano), purché avvenga in modo decoroso.
8. La bandiera della Regione Lombardia esposta all'esterno degli edifici pubblici regionali in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta e all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera è portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
9. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera della Regione Lombardia è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.
10. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posto al di sopra della bandiera della Regione Lombardia.
Art. 3
(La fascia istituzionale)
1. La fascia istituzionale, da portarsi a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro, riporta una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario che deve trovarsi, una volta indossata la fascia, all'estremità inferiore a sinistra.
2. La fascia è segno distintivo della Regione Lombardia ed è assegnata al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale, che la utilizzano in occasione di manifestazioni ufficiali al fine di rendersi immediatamente distinguibili.
3. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale (o suo delegato) e del Presidente della Regione (o suo delegato), l'uso della fascia spetta a quest'ultimo, salvo intesa diversa tra le parti.
4. Il Presidente della Regione, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del Presidente del Consiglio regionale, può delegare l'uso della fascia al Vice Presidente della Regione o a un assessore regionale.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l'uso della fascia a un Vice Presidente del Consiglio regionale, a un consigliere Segretario o ad altro consigliere regionale.
Art. 4
(Segno distintivo dei consiglieri regionali)
1. Ai fini di valorizzare il ruolo e permettere una migliore identificazione dei consiglieri regionali, agli stessi viene fornito in dotazione un segno distintivo istituzionale raffigurante una croce curvilinea argentea in campo verde inclinata in senso orario. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, ne determina il materiale, le dimensioni, la grafica e le relative modalità di utilizzo.
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese per le bandiere e le fasce istituzionali di cui agli articoli 2 e 3, di competenza del Consiglio regionale, nonché per i segni distintivi dei consiglieri regionali di cui all'articolo 4, stimate per l'anno 2019 complessivamente in euro 6.500,00 si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2019-2021.
2. Alle spese per le bandiere e le fasce istituzionali di cui agli articoli 2 e 3, di competenza della Giunta regionale previste per l'anno 2019 in euro 500,00 si provvede nell'ambito delle risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale 2019-2021.
3. Per gli esercizi successivi al 2019 le spese di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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