Legge Regionale 10 dicembre 2019 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019

(BURL n. 50, suppl. del 13 Dicembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-12-10;22

TITOLO I
Ambito istituzionale
Art. 1
(Modifica alla l.r. 20/1989 - Istituzione della Consulta regionale per l’integrazione e la promozione del dialogo interreligioso)
1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 20 (La Lombardia per la pace e la cooperazione allo sviluppo)(1)è inserito il seguente:
'Art. 7 bis
(Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso)
1. E' istituita presso la Giunta regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale per l'integrazione e la promozione del dialogo interreligioso, di seguito denominata Consulta, quale organismo di consultazione e confronto, anche con gli enti locali, in relazione all'attività della Regione negli ambiti d'intervento di cui al comma 2 nonché di studio delle tradizioni religiose e delle relazioni tra le religioni.
2. La Consulta, su richiesta della Giunta regionale, si esprime ai fini della definizione e attuazione di interventi concernenti politiche di integrazione per le quali assumano particolare rilievo le pluralità di orientamento religioso, con riguardo ai seguenti ambiti:
a) servizi sociali e sociosanitari;
b) istruzione e formazione professionale;
c) pari opportunità e politiche per la famiglia;
d) politiche attive del lavoro.

3. La Consulta, coordinata dal Presidente della Regione o da un suo delegato, è composta da due rappresentanti per ognuna delle seguenti comunità religiose aventi una presenza diffusa sul territorio:
a) chiesa cristiana cattolica;
b) chiese cristiane ortodosse;
c) chiese cristiane protestanti;
d) chiese cristiane copte;
e) comunità islamiche;
f) comunità ebraiche;
g) comunità buddiste;
h) comunità evangeliche;
i) comunità induiste;
l) comunità sikh.

4. Ciascuna comunità religiosa designa, su invito del Presidente della Regione, i propri rappresentanti secondo la propria autonomia. Con le stesse modalità si procede all'eventuale sostituzione dei rappresentanti stessi.
5. Ai fini del confronto con gli enti locali di cui al comma 1, partecipano alle sedute della Consulta, pur non facendone parte, un rappresentante di ANCI Lombardia e un rappresentante dell'Unione province lombarde (UPL).
6. Ai lavori della Consulta partecipano i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessati in relazione agli argomenti da trattare. Ai lavori possono altresì partecipare altri soggetti, su invito del coordinatore.
7. La composizione della Consulta si rinnova ogni cinque anni con le stesse modalità di cui al comma 4.
8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, acquisite le designazioni di cui al comma 4 e verificata l'insussistenza nei confronti dei nominativi designati di sentenze di condanna penale, anche non passate in giudicato, di misure di prevenzione o di procedimenti penali in corso, provvede alla costituzione della Consulta e ne definisce, sentiti i rappresentanti delle comunità di cui al comma 3, le modalità di funzionamento.'.
TITOLO II
Ambito economico
Art. 2
(Modifiche agli articoli 19, 57, 61, 66, 67, 69 e introduzione dell’articolo 67 bis della l.r. 27/2015 e norma di prima applicazione)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 19, le parole 'complessiva dei compendi immobiliari' sono sostituite dalle seguenti: 'netta destinata alle camere';
b) il comma 1 dell'articolo 57 è sostituito dal seguente:
'1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che in via principale forniscono, organizzano, vendono, offrono o agevolano servizi e pacchetti turistici secondo le definizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).';
c) il comma 3 dell'articolo 57 è abrogato;
d) la rubrica dell'articolo 61 è sostituita dalla seguente: 'Garanzie per il viaggiatore';
e) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
'1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, le polizze o le garanzie bancarie o consortili previste dalla normativa statale vigente a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto, in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nonché a garanzia del prezzo versato dal viaggiatore nei casi di insolvenza, fallimento o liquidazione giudiziale dell'organizzatore o del venditore.';
f) il comma 3 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
'3. Le agenzie inviano entro il 31 dicembre di ogni anno al comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura con le garanzie di cui al comma 1 per le attività da svolgere nell'anno successivo. Con decreto dirigenziale possono essere definite specifiche e differenti modalità con cui assolvere all'obbligo di comunicazione di cui al presente comma.';
g) l'articolo 66 è abrogato;
h) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
'Art. 67
(Associazioni)
1. Le associazioni senza fine di lucro di cui all'articolo 5 del d.lgs. 79/2011 che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, laddove agevolino l'offerta o la vendita di pacchetti turistici e di servizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento, agendo occasionalmente, nel limite di due volte l'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori senza offerta al pubblico, non sono soggette alle disposizioni del presente titolo.
2. Nel limite dell'occasionalità di cui al comma 1, le associazioni sono comunque tenute a fornire informazioni adeguate ai viaggiatori sul fatto che i pacchetti o servizi turistici collegati non sono soggetti alla disciplina di cui al Titolo VI, Capo I, del d.lgs. 79/2011.
3. Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti agli associati e a dare preventiva comunicazione delle attività al comune sede dell'associazione.
4. Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata l'assicurazione.
5. Le associazioni di cui al comma 1 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.
6. È fatto divieto alle associazioni di cui al comma 1 di effettuare promozione commerciale al di fuori dei propri associati, in qualsiasi forma, le iniziative afferenti all'organizzazione di viaggi.';
i) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
'Art. 67 bis
(Disposizione relativa alle scuole)
1. Le scuole si avvalgono di agenzie di viaggio e turismo per l'organizzazione di pacchetti e servizi turistici collegati, salvo quanto previsto dall'art. 32, comma 2, lett. a) del d.lgs. 79/2011.';
j) al comma 1 dell'articolo 69, dopo le parole: 'turismo o' sono inserite le seguenti: ', in caso di presentazione della SCIA, ' e le parole: 'requisiti necessari per l'ottenimento della stessa' sono sostituite dalle seguenti: 'requisiti richiesti';
k) il comma 3 dell'articolo 69 è sostituito dai seguenti:
'3. Sono assoggettate alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 le associazioni di cui all'articolo 67 che contravvengono ai limiti e agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.
3.bis. Sono assoggettate alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 le associazioni di cui all'articolo 67 che contravvengono al divieto di cui al comma 7 dello stesso articolo.'.
l) al comma 7 dell'articolo 69, dopo il numero '3' è inserito il seguente: '3 bis';
m) il comma 8 dell'articolo 69 è abrogato;
n) dopo il comma 12 dell'articolo 69 è aggiunto il seguente:
'12 bis I riferimenti alle agenzie di viaggio contenuti nei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9 sono da intendersi anche come riferimenti alle associazioni di cui all'articolo 67 che più di due volte l'anno agevolino l'offerta o la vendita di pacchetti turistici e sevizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento.'.
2. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 66 della l.r. 27/2015 alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere la loro attività senza dover presentare la SCIA.
Art. 3
1. All'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è ricerca e innovazione)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 6 è sostituita dalla seguente:
'e) istituisce la Giornata della ricerca nella quale assegnare uno o più premi a ricercatori, studenti e imprenditori che si sono particolarmente distinti nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;';
b) la lettera h) del comma 6 è sostituita dalla seguente:
'h) sostiene lo sviluppo di progetti che prevedono l'applicazione di tecnologie e processi innovativi nell'ambito di attività di conservazione programmata del patrimonio culturale, storico e architettonico di edifici o manufatti di pregio, che contribuiscono a valorizzare l' identità della Lombardia a livello nazionale e/o internazionale;';
c) dopo la lettera h) del comma 6 è aggiunta la seguente:
'h bis) promuove la valorizzazione della ricerca e dell'innovazione anche attraverso l' istituzione di un riconoscimento volto a premiare le eccellemze imprenditoriali lombarde che adottano modelli innovativi.';
d) dopo il comma 6 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
'6 bis. La Giornata della ricerca si tiene l'8 novembre di ogni anno in ricordo dell'oncologo Umberto Veronesi.
6 ter. La Giunta regionale, definisce gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione dei premi di cui al comma 6, lettera e), nonché le modalità, i requisiti e i presupposti sottesi all' attribuzione del riconoscimento di cui al comma 6, lettera h bis). Ogni anno la Giunta regionale definisce, altresì, la consistenza del premio o dei premi e l'area strategica per cui vengono assegnati, nonché eventuali variazioni della data di svolgimento degli eventi correlati alla giornata della ricerca.'.
Art. 4
(Modifiche agli articoli 7, 8, 10, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 41, 42, 43, 48 e 51 della l.r. 26/1993)
1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 dell'articolo 7 dopo le parole 'contributi annuali ai proprietari dei fondi ove sono situati gli impianti' sono inserite le seguenti: ', oppure ai conduttori dei fondi o ai gestori degli impianti di cattura purché abbiano il consenso scritto dei proprietari e conduttori dei fondi';
b) al comma 3 dell'articolo 8 le parole ', ai quali compete la validazione dei censimenti.', sono sostituite dalle seguenti: '; la validazione dei censimenti compete alla vigilanza venatoria dipendente dalla provincia o ai tecnici faunistici, in possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale, incaricati dagli ATC o CAC.';
c) al comma 4 dell'articolo 10 dopo le parole 'della fauna selvatica.' è aggiunto il seguente periodo: 'I dati relativi agli inanellamenti svolti vengono trasmessi annualmente a Regione Lombardia.';
d) al comma 2 dell'articolo 22 dopo le parole 'l'ambito territoriale o il comprensorio alpino di caccia assegnato.' è aggiunto il seguente periodo: 'E' compito del cacciatore annotare il numero della licenza di porto di fucile per uso caccia, qualora mancante.';
e) al comma 5 dell'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di subentro dell'erede al titolare dell'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti richiesti. È ammesso il subentro nella titolarità di persona diversa dall'erede a seguito di rinuncia da parte di quest'ultimo, entro due anni dalla morte del titolare e secondo le disposizioni precedenti';
f) al comma 5 dell'articolo 27 dopo le parole 'fatta eccezione per la caccia al cinghiale e alla volpe.' sono inserite le seguenti: 'Nella zona Alpi di maggior tutela è consentita l'istituzione di nuovi appostamenti fissi a condizione che il nuovo impianto non ricada all'interno di un'area con la presenza di una popolazione stabile di avifauna tipica alpina e previo parere favorevole del comprensorio alpino';
g) al comma 7 dell'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Il dirigente competente stabilisce con proprio provvedimento i casi nei quali i termini di cui al presente comma possono essere prorogati per cause indipendenti dalla volontà del cacciatore.';
h) al comma 8 dell'articolo 30 dopo le parole 'Gli enti o organismi proponenti non possono nominare in seno al comitato di gestione il medesimo membro per più di due volte consecutive' sono inserite le seguenti: ', fatta eccezione per gli ATC o CAC con un numero di soci inferiore ai mille.';
i) dopo il comma 2 dell'articolo 31 è inserito il seguente:
'2 bis. I comitati di gestione possono richiedere al socio cacciatore la partecipazione alle attività gestionali degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, secondo le modalità che riterranno opportuno applicare.';
j) dopo il comma 8 dell'articolo 33 è inserito il seguente:
'8 bis. Il dirigente competente, qualora il commissario o il presidente dell'ATC o CAC ne motivino la necessità, può disporre la proroga dei termini di cui al presente articolo.' ;
k) alla fine del comma 2.1 dell'articolo 35 è aggiunto il seguente periodo:
'L'autorizzazione dei cacciatori ammessi è disposta dall'ATC entro il 31 maggio di ogni anno, sulla base di graduatorie che devono tenere conto dell'ordine di arrivo delle richieste.';
l) al comma 3 dell'articolo 35 la parola 'richiesta' è sostituita dalla seguente: 'comunicazione';
m) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 41 la parola 'stesse' è soppressa e la parola 'autorizzati' è sostituita dalla seguente: 'abilitati';
n) al comma 5 dell'articolo 41 la parola 'stesse' è soppressa, la parola 'da' è sostituita dalla seguente: 'di' e le parole 'autorizzati dagli stessi enti' sono sostituite dalle seguenti: 'abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio';
o) dopo il comma 5 dell'articolo 41 è inserito il seguente:
5 bis. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate agli operatori dalle province alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale' e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015).';
p) al comma 2 dell'articolo 42 le parole 'nei territori e negli istituti di cui all'articolo 14, comma 3,' sono sostituite dalle seguenti: 'negli istituti di cui all'articolo 14, commi 1 e 3,';
q) dopo la lettera gg bis) del comma 1 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente:
'gg ter) abbattere fauna stanziale in caso di pagamento del contributo base per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante.';
r) dopo il comma 13 dell'articolo 48 è aggiunto il seguente:
'14. A seguito di ogni controllo i soggetti deputati alla vigilanza venatoria devono effettuare l'annotazione relativa all'avvenuto controllo sul tesserino venatorio regionale del cacciatore controllato.';
s) al comma 4 dell'articolo 51 dopo le parole 'appostamento fisso' sono aggiunte le seguenti: 'e per chi ha optato per la caccia alla sola selvaggina migratoria in forma vagante.'.
Art. 5
(Modifiche agli articoli 24 ter, 43, 75 bis, 75 ter, 90, 92, 151 della l.r. 31/2008)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(5) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 24 ter sono inseriti i seguenti commi:
'2 bis. Al fine di dare maggiore attuazione sul territorio regionale agli indirizzi e agli interventi declinati nelle linee guida per la gestione delle malghe e l'esercizio dell'attività d'alpeggio di cui al comma 2, Regione Lombardia, sentite le comunità montane territorialmente interessate, individua i requisiti minimi per la costituzione, nelle forme previste dalle norme vigenti, dei consorzi d'alpeggio tra i proprietari privati che, fatto salvo il possesso degli specifici requisiti previsti da ciascun bando, possono essere ricompresi tra i soggetti beneficiari di finanziamenti regionali.'
2 ter. Regione Lombardia promuove studi e ricerche finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipici delle alpi e delle malghe.';
b) dopo il comma 8 ter dell'articolo 43 è inserito il seguente:
'8 quater. La trasformazione del bosco a seguito di operazioni di ricerca e di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale è esente dall'obbligo di compensazione.';
c) il comma 3 dell'articolo 75 bis è abrogato;
d) la rubrica dell'articolo 75 ter è sostituita dalla seguente: 'Strutture di vendita, assortimento merceologico e sanzioni';
e) dopo il comma 3 dell'articolo 75 ter sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio oltre i limiti di fatturato di cui all'articolo 4, comma 8, del d.lgs. 228/2001, per superfici superiori ai limiti di cui al comma 1 o anche avente ad oggetto categorie merceologiche diverse da quelle elencate al comma 2 è soggetto all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 114/1998.
3 ter. L'inosservanza delle disposizioni di maggior dettaglio di cui al comma 3, primo periodo, nonché l'inosservanza delle soglie massime di cui al comma 3, secondo periodo, comportano l'applicazione di una sanzione da euro 1.000 a euro 5.000.
3 quater. Le sanzioni di cui al comma 3 ter sono applicate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, con relativo introito dei proventi.';
f) all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 90 le parole 'entro sei mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'entro ventiquattro mesi', e le parole 'entro i successivi centoventi giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'entro i successivi centottanta giorni';
g) l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 92 è sostituito dal seguente:
'La proroga dell'incarico o la sostituzione del commissario può essere disposta dalla Giunta regionale fino a un massimo di quarantotto mesi, in relazione alla complessità degli adempimenti derivanti dai compiti stabiliti ai sensi del comma 5 e ai tempi necessari per il relativo assolvimento.';
h) il comma 5 dell'articolo 151 è sostituito dal seguente:
'5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 156:
a) è consentita la somministrazione di alimenti e bevande al di fuori delle strutture aziendali nel limite di venti giornate all'anno, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta;
b) è altresì consentito alle aziende che in base al certificato di connessione possono somministrare centosessanta pasti al giorno di oltrepassare tale soglia all'interno delle loro strutture nel limite di venti giornate all'anno e con riguardo alla ricettività massima consentita.';
i) dopo il comma 5 dell'articolo 151 è inserito il seguente:
'5 bis. In ogni caso, il numero delle giornate di cui alla lettera a) del comma 5 sommato alle giornate di cui alla lettera b) dello stesso comma non può essere superiore a venti.'.
2. La disposizione di cui al comma 1, lett. g), si applica anche ai consorzi di bonifica eventualmente commissariati, ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 31/2008, alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
(Modifiche agli articoli 2, 3, 5 e introduzione degli articoli 7 bis e 7 ter della l.r. 35/2017)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 2è inserito il seguente:
'1 bis. Le fattorie sociali si distinguono in fattorie sociali inclusive e fattorie sociali erogative a seconda che svolgano le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e d), o le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).';
b) la rubrica dell'articolo 3è sostituita dalla seguente: 'Ambiti di attività e modalità operative';
c) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 la parola 'agritata' è soppressa;
d) la rubrica dell'articolo 5è sostituita dalla seguente: 'Registro, rete delle fattorie sociali, formazione degli operatori e contrassegno identificativo';
e) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5è sostituito dal seguente: 'Il registro è costantemente aggiornato a seguito di ogni accreditamento e pubblicato sul portale della Regione.';
f) dopo il comma 1 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Per presentare domanda di iscrizione al registro di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli frequentano un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione in esito al quale è rilasciato un attestato di partecipazione. Per le fattorie sociali erogative sono altresì richiesti il certificato comprovante la connessione dell'attività agricola rispetto a quella sociale e l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici. Per lo svolgimento delle attività di agri-nidi e agri-asili non è necessaria la frequenza del corso di cui al primo periodo, ma trovano applicazione le specifiche normative di settore.
1 ter. Le fattorie sociali si dotano, per fini promozionali, di un contrassegno identificativo avente le caratteristiche definite con deliberazione della Giunta regionale.';
g) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 5 le parole 'da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge' sono soppresse e dopo le parole 'tenendo conto' sono inserite le seguenti: 'dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale definiti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2018, n. 12550,';
h) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5è sostituito dal seguente: 'Con il medesimo regolamento sono definiti anche le modalità per lo svolgimento dell'attività e i relativi obblighi, nonché le modalità di tenuta del registro delle fattorie sociali, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e le modalità di utilizzo del contrassegno identificativo.';
i) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
'Art. 7 bis
(Controlli)
1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività di fattoria sociale, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi alle attività stesse.
2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede la fattoria sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 7 ter
(Sanzioni)
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 162 della l.r. 31/2008, incorre nella sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 chi esercita l'attività di fattoria sociale in mancanza di uno o più requisiti richiesti per il relativo svolgimento specificati nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 2.
2. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro.
3. Incorre nella sanzione amministrativa da euro 100 a 1.000 chi non rispetta gli obblighi definiti dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Le sanzioni sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Sono in ogni caso fatte salve le eventuali sanzioni penali.'.
TITOLO III
Ambito territoriale
Art. 7
(Modifiche all’articolo 12 bis 1 della l.r. 16/2007)
1. All'articolo 12 bis 1 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 1, le parole 'la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro due anni' sono sostituite dalle seguenti: 'la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dall'ente gestore del parco entro tre anni';
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Ai soli fini dell'applicazione del presente comma, il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di modifica dei confini del parco, previsto all'articolo 206 bis, comma 3, deve intendersi di tre anni.'.
Art. 8
1. All'articolo 10 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche)(8)è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera a) del primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'ai monitoraggi geologici e geotecnici utili per la salvaguardia della pubblica incolumità;'.
Art. 9
1. All'articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali, di conservazione e di complessità gestionale, la Giunta regionale, per le riserve naturali di cui all'articolo 8, comma 5, della Legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), ha facoltà, con propria deliberazione, di designare il direttore dell'ente gestore, dandone comunicazione al rispettivo presidente del consiglio di gestione.
Il presidente del consiglio di gestione provvede al conferimento della nomina, sentito il consiglio di gestione.
Col conferimento dell'incarico di cui al precedente periodo, si intende automaticamente:
a) risolto il rapporto con il direttore della riserva uscente, che resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore;
b) adeguato allo statuto della riserva.'.
Art. 10
1. All'articolo 2 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica) (9)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
'I consorziati dei consorzi di bonifica soppressi, in quanto titolari dei diritti di elettorato attivo e passivo nell'ambito del consorzio di bonifica o dell'Associazione Irrigazione Est Sesia incorporante, contribuiscono, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 31/2008, alle spese del consorzio di bonifica o dell'Associazione incorporante. Nelle more dell'approvazione del piano di classificazione degli immobili del consorzio di bonifica o dell'Associazione incorporante, l'entità del contributo di cui al precedente periodo viene determinata in base al piano di classificazione degli immobili o anche al riparto delle spese del consorzio soppresso; l'entità del contributo dovuto, ove non esistenti il piano di classificazione o anche il riparto delle spese del consorzio soppresso, è determinata, in via provvisoria, in base alla deliberazione annuale di riparto della contribuenza approvata dal consorzio o Associazione incorporante.'
.
TITOLO IV
Ambito sociale e sanitario
Art. 11
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 33/2009 e norma transitoria. Modifica alla l.r. 30/2006)
1. All'articolo 16 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. È istituita l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L'AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti. All'AREU sono assegnati la programmazione e il controllo del Servizio NUE 112. L'AREU garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112. Assicura inoltre il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione, il coordinamento delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale. L'AREU opera inoltre in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze, promuove attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con altre strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale.';
b) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2. Per le funzioni delegate di cui al comma 1 l'Agenzia:
a) svolge un supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale, per il tramite dell'assessorato al Welfare;
b) svolge, su indicazione della direzione generale Welfare, le funzioni di referente tecnico regionale nei confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pubbliche amministrazioni e del Ministero della Salute;
c) dirige l’attività di emergenza urgenza extraospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema sociosanitario, come definito nei rapporti convenzionali, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio;
d) promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
e) gestisce il convenzionamento per l’attività di soccorso sanitario extra ospedaliero di base con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di riferimento;
f) assicura il coordinamento logistico del rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure;
g) garantisce, in collaborazione con le ATS, l’attuazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) e i), l’erogazione dei LEA di competenza e dei relativi controlli nell’ambito dell’attuazione della programmazione regionale;
h) assicura attività scientifiche e di ricerca valorizzando l’esperienza dell’emergenza urgenza con particolare riferimento allo sviluppo dell’attività formativa.”;
c) alla lettera a) del comma 4 la parola: 'quinquennale'è sostituita dalle seguenti: 'non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.';
d) la parola 'Azienda' ovunque ricorra nel testo dell'articolo, compresa la rubrica, è sostituita dalla seguente: 'Agenzia '.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale assume le determinazioni conseguenti all'istituzione dell'Agenzia, regolando contestualmente la fase di transizione, con particolare riguardo alla definizione dei nuovi assetti organizzativi e dei procedimenti in corso, al rinnovo degli organi e al subentro nei rapporti giuridici, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione delle prestazioni.
3. Alla Sezione II dell'Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)) - collegato 2007 è apportata la seguente modifica:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
'a) Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU).'.
Art. 12
(Sostituzione dell’articolo 2 bis della l.r. 10/2004)
1. L'articolo 2 bis della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere) è sostituito dal seguente:
'Art. 2 bis
(Giornata regionale della sicurezza stradale)
1. A partire dall'anno 2020, nel mese di novembre, in cui ricorre la Giornata mondiale delle vittime della strada, si celebra la Giornata regionale della sicurezza stradale, istituita in via permanente dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010), nella quale attuare iniziative, convegni, manifestazioni aventi ad oggetto la memoria delle vittime della strada e la sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale.
2. A partire dall'anno 2020, viene istituito un riconoscimento della Regione Lombardia da assegnare, nello stesso mese indicato al comma 1, ad agenti e militari delle Forza dell'Ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, e a operatori delle pubbliche assistenze di Regione Lombardia, protagonisti di particolari interventi e atti di coraggio nel contesto della circolazione stradale, nonché alle iniziative più efficaci nella lotta contro gli incidenti stradali.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e gli aspetti organizzativi afferenti all'assegnazione del riconoscimento di cui al comma 2.'.
1 bis. Alle spese per l'attuazione del presente articolo, previste in euro 175,00 annui e rideterminabili ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari, si provvede con le risorse annualmente stanziate a valere sulla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' , programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale.(10)
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 5 giugno 1989, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 23 novembre 2016, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1993, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2017, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 14 agosto 1973, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2011, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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