Legge Regionale 14 dicembre 2020 , n. 24

Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020

(BURL n. 51 suppl del 16 Dicembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-12-14;24

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge, a integrazione delle misure adottate a livello statale, reca disposizioni volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale nell'ambito dell'offerta della rete territoriale preposta all'erogazione dei livelli di assistenza di cui al capo IV 'Assistenza sociosanitaria' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), garantendo la continuità dell'erogazione delle prestazioni attraverso il riconoscimento dei relativi costi sostenuti durante tutta la fase dell'emergenza pandemica dovuta al virus Sars-CoV-2. Tali disposizioni sono destinate, per le prestazioni erogate dalla data di avvio dell'emergenza, stabilita con deliberazione del Consiglio dei ministri, e fino al termine della stessa, esclusivamente agli erogatori che, in ragione della sottoscrizione con la ATS territorialmente competente di un rapporto contrattuale, sono titolati a produrre attività per conto del SSR nei limiti del budget contrattualizzato.
2. La presente legge reca, altresì, disposizioni volte a garantire che tutti i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli erogatori di cui al comma 1 siano dotati di dispositivi di protezione individuale e medicali a tutela della salute pubblica, fino al termine del periodo emergenziale.
3. La presente legge reca, inoltre, disposizioni volte a valorizzare la collaborazione con il sistema universitario per la gestione dell'emergenza da Sars-CoV-2 e l'utilizzo di istituti contrattuali flessibili per far fronte all'emergenza epidemiologica.
Art. 2
(Incrementi tariffari)
1. Agli erogatori di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto, in funzione del mantenimento di tutti gli standards strutturali previsti e del contestuale innalzamento del livello assistenziale riservato agli ospiti e assistiti, un incremento tariffario per singole giornate di cura o per singole prestazioni rese e certificate mediante i flussi regionali, in considerazione della riduzione delle attività rese, anche a favore di utenza non tipica, dovuta alla necessità di rispettare gli indirizzi regionali e nazionali per far fronte all'epidemia.
2. Ferma restando la compartecipazione, ove prevista, da parte degli ospiti e delle loro famiglie e fatto salvo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza, l'incremento tariffario di cui al comma 1 a carico del sistema sociosanitario è calcolato come differenza tra il costo sanitario medio a giornata per le classi sosia 1 e 2, in applicazione delle determinazioni della Giunta regionale in materia di incidenza dei costi sanitari, e la tariffa erogata per il singolo posto letto occupato per le stesse classi sosia 1 e 2, incrementato del 50 per cento.
3. Nell'ambito dell'incremento tariffario a ciascun gestore non possono essere riconosciute risorse ulteriori rispetto a quanto negoziato per gli esercizi 2020 e 2021 nel contratto con l'ATS di riferimento, tenuto conto di quanto stabilito dalle regole di gestione annuali del sistema sociosanitario lombardo e delle previsioni del bilancio regionale annuale.
4. L'incremento tariffario ha durata limitata al periodo emergenziale e non può essere utilizzato quale base di calcolo per la negoziazione tra erogatori e ATS una volta concluso lo stesso periodo emergenziale.
Art. 3
(Forniture di dispositivi di protezione individuale e medicali)
1. La Regione, per il tramite delle ATS territorialmente competenti, garantisce ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta i dispositivi di protezione individuale e medicali forniti dalla gestione commissariale e necessari per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2.
2. Fermo restando che le forniture assicurate dalla gestione commissariale a livello nazionale contribuiscono ad assicurare i livelli di sicurezza anche agli erogatori di cui all'articolo 1, comma 1, limitatamente al periodo emergenziale, qualora la centralizzazione degli acquisti renda impossibile l'approvvigionamento da parte di tali gestori, la società ARIA S.p.A. è autorizzata, senza oneri a carico del sistema sanitario e del bilancio regionale, ad acquistare i dispositivi di protezione individuale e medicali a loro favore.
Art. 4
(Tavolo regionale sociosanitario per l'emergenza pandemica)
1. Al fine di monitorare l'attuazione delle misure di gestione e contenimento dell'emergenza da Sars-CoV-2 in relazione ai servizi sociosanitari residenziali, semiresidenziali e domiciliari, è istituito presso la Giunta regionale, senza oneri per il bilancio, il tavolo regionale sociosanitario per l'emergenza pandemica al quale partecipano rappresentanti degli erogatori dei medesimi servizi designati dagli stessi erogatori in numero di due per ciascun servizio.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione del tavolo a seguito delle designazioni ricevute e ne definisce le modalità di svolgimento dei lavori.
Art. 5
(Collaborazione con il sistema universitario)
1. Fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, le università, sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, collaborano alla gestione dell'epidemia da Sars-CoV-2, prevedendo la possibilità per i propri medici specializzandi di rendersi disponibili allo svolgimento delle attività necessarie alla sorveglianza e all’assistenza ai soggetti affetti da Sars-CoV-2, compatibilmente con il grado di competenza acquisito dai medici stessi e nel rispetto delle norme statali che ne regolano l’attività.(1)
2. I medici specializzandi che, ai sensi della normativa statale vigente, non possono accedere ad incarichi nell'ambito dell'emergenza da Sars-CoV-2 restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato da una premialità per il contributo alle attività per la gestione dell'emergenza.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano previa stipula di uno specifico protocollo d’intesa tra la Regione e le università ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419).(2)
Art. 6
(Attivazione di contratti flessibili)
1. I contratti di lavoro flessibili sottoscritti dagli enti di diritto pubblico del sistema sanitario regionale per far fronte ad esigenze straordinarie strettamente connesse con la gestione dell'epidemia da Sars-CoV-2 possono essere finanziati mediante le risorse di cui alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19).
Art. 7
1. All'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19)(3)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
' 2 ter. Le risorse di cui al comma 1 possono essere inoltre utilizzate per corrispondere la premialità di cui all'articolo 5, comma 2, e per il finanziamento dei contratti di cui all'articolo 6 della legge regionale recante (Misure urgenti per la continuità delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020).' .
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'articolo 2 previste fino a un massimo di euro 250.000.000,00 annui si fa fronte per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 con le risorse stanziate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
2. Alle spese derivanti dall'articolo 5, previste in euro 1.500.000,00 nel 2020 si fa fronte con le risorse di cui alla missione 13 'Tutela della salute', programma 1 'Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022. Alle stesse spese possono contribuire le risorse derivanti dalle donazioni di cui alla legge regionale 31 marzo 2020, n. 4 (Differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali e disposizioni urgenti in materia contabile e di agriturismi, in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19).
3. Alle spese per l'attivazione dei contratti flessibili di cui all'articolo 6 si provvede nei limiti delle disponibilità delle risorse derivanti dalle donazioni di cui alla l.r. 4/2020 secondo criteri e modalità di utilizzo delle stesse da individuarsi con successivo provvedimento della Giunta regionale.
4. Dai restanti articoli della presente legge non discendono oneri finanziari per il bilancio regionale.
Art. 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Region e.
NOTE:
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n.8. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 2020, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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