Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 , N. 1

Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6‘Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali’

(BURL n. 6, 2° suppl. ord. del 09 Febbraio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-02-06;1

Art. 1
1. Al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell’articolo 8 dopo le parole:
"Internamente all’area minima di 50 metri"
sono inserite le seguenti:
", ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria,";
b) il comma 1 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
"1. L’autorizzazione all’inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la normativa nazionale vigente.";
c) dopo il comma 1 dell’articolo 11 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.
1 ter. L’ASL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura corredata dell’indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo, rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al comune ove si è verificato l’evento.
1 quater. In mancanza della richiesta di sepoltura, si provvede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.";
d) il comma 3 dell’articolo 11 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all’ASL idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:
a) tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
b) valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti di dose di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti).";
e) dopo il comma 3 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente:
"3 bis. In mancanza della documentazione di cui al comma 3, l’ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA, provvede a verificare direttamente il rispetto dei limiti di dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti al servizio cimiteriale.";
f) al comma 6 dell’articolo 12 la parola:
"radioattività"
è sostituita dalle seguenti:
"sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all’allegato I del d.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalla ASL, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPA.";
g) il comma 1 dell’articolo 13 è sostituito dal seguente:
"1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dall’ufficiale di stato civile del comune in cui si trova il cimitero.";
h) il comma 9 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:
"9. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l’adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.";
i) al comma 2 dell’articolo 25 le parole:
"nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale"
sono sostituite dalle seguenti:
"o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all’art. 6, comma 1.";
j) al comma 1 dell’articolo 31 le parole:
"nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori"
sono sostituite dalla seguenti:
"nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie.";
k) al comma 1 dell’articolo 32, dopo le parole:
"rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre"
sono aggiunte le seguenti parole:
"entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.";
l) la lettera e) del comma 2 dell’articolo 32 è sostituita dalla seguente:
"e) la dichiarazione, da parte del richiedente l’autorizzazione, della disponibilità di almeno 4 operatori funebri o necrofori, in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 6 e con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l’autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di un formale contratto, nel rispetto della normativa in materia di impresa e di mercato del lavoro.";
m) il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 32 è sostituito dal seguente:
"I corsi formativi sono svolti da soggetti pubblici e privati accreditati per erogare servizi di formazione continua e permanente, secondo la normativa nazionale e regionale vigente.";
n) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"l’identificazione può avvenire in uno dei seguenti modi: verifica documentale, conoscenza diretta, una o più testimonianze;";
o) al comma 2 dell’articolo 36 le parole:
"sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1"
sono sostituite dalle seguenti:
"su una vite di chiusura e sul documento di cui al comma 1";
p) al punto 2 a) dell’allegato 1 è soppresso il periodo:
"La relazione geologica-geotecnica dovrà essere presentata anche a corredo dei piani cimiteriali, ove non già prodotta;";
q) al punto 3 (Requisiti per i loculi aerati), comma 6, dell’allegato 2 sono soppresse le parole:
"secondo criteri uniformi stabiliti da enti di normazione, ai fini di controllo.".
Art. 2
(Norme finali)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il termine di adeguamento di cui al comma 11 dell’articolo 32 del r.r. 6/2004è prorogato di novanta giorni.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 9 novembre 2004, n. 6 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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