Regolamento Regionale 27 settembre 2010 , n. 8

Regolamento per l'individuazione, in attuazione dell'articolo 54, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) dei lavori di mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici, e fissazione dei relativi limiti d'importo

(BURL n. 39, 1° suppl. ord. del 01 Ottobre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-09-27;8

Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 9, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) , individua i lavori di mera manutenzione forestale che, non comportando una modificazione delle situazioni naturali, non sono configurabili come impianti o opere edilizie in senso stretto rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sui lavori pubblici, fissando i limiti di importo entro i quali detti lavori possono essere eseguiti.
2. I lavori da realizzare, di norma, attraverso la modalità dell'amministrazione diretta possono essere eseguiti dall'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), nonché da comuni, comunità montane, province, enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, consorzi di bonifica e consorzi forestali, ad esclusione di quelli che gestiscono interamente superfici di proprietà privata di cui all'articolo 56, comma 3, della l.r. 31/2008.
3. Il presente regolamento si applica anche alla realizzazione di interventi in amministrazione diretta finanziati attraverso le misure del Regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevedono tipologie di lavori di cui all'articolo 2.
Art. 2
(Tipologia dei lavori)
1. Ai fini del presente regolamento i lavori di mera manutenzione forestale sono i seguenti:
a) interventi selvicolturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti e imboschimenti anche al fine di riqualificazione ambientale e salvaguardia del territorio, forestazione urbana e altri interventi finalizzati alla realizzazione di sistemi verdi e della rete ecologica regionale o locale, comprensivi delle lavorazioni agricole accessorie, nonché lavori di realizzazione, manutenzione di sentieri in fondo naturale, piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali;
b) vivaismo nel settore forestale e lavori agro-florovivaistici accessori;
c) lavori fitosanitari nel settore forestale;
d) lavori di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, come previsto dall'articolo 71 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 (Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale');
e) lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, connessi alla sistemazione di piccole frane, scarpate, manutenzione viabilità agro-silvo-pastorale vietata al transito ordinario, sentieri, piste di esbosco, ruscelli e piccoli corsi d'acqua, opere di pronto intervento a seguito di eventi calamitosi o di natura eccezionale;
f) lavori di sistemazioni idraulico forestale consistenti in interventi integrati di ricostituzione e cura dei boschi, di consolidamento dei versanti e di regimazione delle acque;
g) opere di pronto intervento a seguito di eventi calamitosi o di natura eccezionale, così come definite all'articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008;
h) manutenzione dei pascoli e lavori accessori per la gestione degli alpeggi.
Art. 3
(Limiti d'importo dei lavori)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, comma 8, della l.r. 31/2008, l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori del settore forestale è consentita:
a) nel limite delle risorse disponibili a bilancio e in raccordo con la programmazione regionale di cui all'articolo 63 della l.r. 31/2008, per tutte le tipologie di lavori di cui all'articolo 2, comma 1, se svolti dall'ERSAF sul demanio regionale e sul patrimonio forestale conferito in gestione allo stesso ente dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, della l.r. 31/2008;
b) fino a € 2.500.000,00 per il complesso dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), se svolti da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;
c) fino a € 1.500.000,00 per il complesso dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), se svolti da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;
d) fino a € 500.000,00 per il complesso dei lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e h), se svolti da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi