Regolamento Regionale 8 giugno 2012 , n. 1

Disciplina del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 82 della l.r. 31/2008 e dell'articolo 2 della l.r. 25/2011

(BURL n. 24, suppl. del 12 Giugno 2012 )

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Art. 1
(Oggetto del regolamento)
1. In attuazione dell'articolo 82, comma 2, della l.r. 31/08 e dell'articolo 2, comma 15, della l.r. 25/2011 il presente regolamento disciplina:
a) il procedimento elettorale per l'elezione del consiglio di amministrazione dei consorzi di bonifica;
b) il procedimento di designazione dei rappresentanti dei comuni, delle province e della Regione nel consiglio di amministrazione;
c) l'elezione del presidente del consiglio di amministrazione;
d) l'elezione del comitato esecutivo.
Art. 2
(Aventi diritto al voto)
1. Per l'elezione del consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 82, comma 2, lettera b), della l.r. 31/08, hanno diritto al voto tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del consorzio e tenuti al pagamento dei contributi imposti dal consorzio ai sensi dall'articolo 90 della l.r. 31/08, i titolari di diritti reali, i conduttori singoli o associati dei terreni che, per norma di legge o per contratto, sono tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica o anche di irrigazione.
Art. 3
(Persone giuridiche, comunioni e soggetti collettivi)
1. Hanno elettorato attivo e passivo tutti i soggetti di cui all'articolo 2.
2. I rappresentanti delle persone giuridiche, delle comunioni o dei soggetti collettivi esercitano il diritto di voto sia per gli immobili di proprietà delle persone giuridiche o del soggetto collettivo che rappresentano, sia per gli eventuali immobili di cui sono personalmente proprietari.
3. I soggetti indicati all'articolo 2 sono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, pur se siti in comuni diversi dello stesso comprensorio.
4. Il voto è esercitato nel seggio elettorale che include il comune nel quale il consorziato è soggetto a maggior contribuzione.
Art. 4
(Elenco degli aventi diritto al voto)
1. L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è formato sulla base degli avvisi di pagamento o di altri strumenti di riscossione dei contributi relativi all'esercizio finanziario in corso alla data di convocazione delle elezioni ai sensi dell'articolo 90, comma 3, della l.r. 31/08 ed è adottato dal direttore del consorzio.
2. L'elenco è depositato presso la sede del consorzio e contestualmente pubblicato sul relativo sito istituzionale, almeno centoventi giorni antecedenti al primo giorno di elezione e per un periodo di trenta giorni consecutivi; del deposito è data notizia agli interessati nel sito del consorzio e sulla stampa locale. I soggetti iscritti nell'elenco e altri consorziati che ritengono di avere titolo all'iscrizione possono presentare al consorzio richiesta scritta di rettifica alle risultanze dell'elenco provvisorio mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro il termine perentorio di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'elenco stesso.
3. Il consiglio di amministrazione decide in merito ai reclami presentati dai soggetti interessati contro le risultanze dell'elenco provvisorio e alle richieste di rettifica di cui al comma 2 e approva l'elenco definitivo entro quindici giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 2; la decisione è comunicata ai soggetti interessati entro cinque giorni con le modalità di cui al comma precedente.
Art. 5
(Diritto ed esercizio di voto)
1. Ogni elettore ha diritto ad esprimere il voto all'interno della propria fascia di contribuenza, in caso di mancata previsione di distretti, a fini elettorali, ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della l.r. 25/2011, nel seggio in cui è iscritto.
2. In caso di comunione, il cumulo è effettuato in capo al primo intestatario con riferimento sia agli immobili in comunione, sia agli immobili di cui egli è proprietario a titolo personale sia a quelli in proprietà di altra comunione di cui egli è primo intestatario. Nel caso di cumulo fra ditta individuale ed una o più ditte plurintestate o di più ditte plurintestate non omogenee, il soggetto cumulante sarà iscritto nell'elenco degli aventi diritto come ditta individuale.
3. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo; sono esclusi dal cumulo i beni appartenenti, a titolo personale o quale partecipante a comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo.
4. Per gli organismi associativi il voto può essere validamente espresso dai soggetti di cui agli articoli 36 e 41 del Codice Civile.
5. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi il diritto di voto è esercitato da loro rappresentanti, nei casi e nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).
6. Per i minori e gli interdetti, per i falliti, per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria il diritto di voto è esercitato dai tutori o dai curatori o dagli amministratori.
7. I documenti attestanti la qualità di rappresentante dei soggetti di cui commi 4, 5 e 6, sono consegnati al momento del voto direttamente al presidente del seggio. A tal fine, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario ovvero da altro intestatario al quale sia stata conferita delega congiunta dalla maggioranza della comunione con atto sottoscritto e autocertificato con allegata fotocopia dei documenti di identità dei deleganti. La delega è consegnata al momento del voto direttamente al presidente del seggio.
Art. 6
(Convocazione degli aventi diritto al voto)
1. Il presidente del consorzio di bonifica, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, entro il 30 giugno dell'anno di scadenza degli organi ordinari, fissa la data delle votazioni, che si svolgono per non meno di due giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso fra il 15 novembre e il 15 dicembre.
2. Della convocazione e del procedimento di formazione delle liste dei candidati deve essere data tempestiva ed ampia notizia mediante pubblicazione sul sito del consorzio, sul sito istituzionale della Regione e all'albo informatico delle province e dei comuni compresi nel comprensorio, sui quotidiani a rilevanza locale e su ogni altro mezzo idoneo.
3. Il consorzio di bonifica, successivamente all'informativa di cui al comma 2, non oltre trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, dà comunicazione scritta e personale agli aventi diritto al voto, nonché tempestiva e ampia comunicazione sul territorio con le modalità di cui al comma 2, delle date di svolgimento delle elezioni, delle candidature presentate e dei seggi presso cui si svolgono le operazioni elettorali.
4. Nel caso gli aventi diritto al voto siano in numero tale da rendere la comunicazione scritta e personale, di cui al comma 3, particolarmente gravosa e concretamente pregiudizievole per l'interesse pubblico, il consorzio di bonifica può darne notizia con le sole modalità di cui al comma 2.
5. Il direttore del consorzio di bonifica individua nell'ambito della struttura organizzativa consortile il responsabile della sicurezza e della trasparenza dell'intero procedimento elettorale. In assenza dell'atto di individuazione, la responsabilità fa capo direttamente al direttore.
Art. 7
(Deleghe)
1. Le persone fisiche aventi diritto al voto, con esclusione dei rappresentanti delegati della comunione, di tutori e curatori, possono farsi sostituire da altro consorziato, avente diritto al voto ed appartenente alla medesima fascia o distretto, mediante delega conferita con atto sottoscritto, autenticato dal notaio o dal segretario comunale o da funzionario incaricato dal sindaco o da funzionari del consorzio di bonifica appositamente incaricati. La delega può essere consegnata al momento del voto direttamente al presidente del seggio, che ne prende nota nel verbale, oppure al consorzio di bonifica non oltre otto giorni prima della data delle elezioni.
2. Ciascun soggetto può esercitare non più di due deleghe; il regolamento elettorale dei consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 22, stabilisce misure per il regolare esercizio dell'istituto della delega.
3. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi in carica, nonché ai dipendenti del consorzio.
Art. 8
(Modalità di votazione)
1. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, per i consorzi il cui statuto non prevede la suddivisione del comprensorio in distretti funzionali o territoriali a fini elettorali, gli aventi diritto al voto di cui all'articolo 2 sono suddivisi in tre fasce a seconda del diverso carico contributivo, in modo da assicurare ad ogni fascia una rappresentanza proporzionale al rapporto tra il carico contributivo complessivo della fascia stessa e il totale della contribuenza consortile, garantendo l'elezione di almeno due rappresentanti per fascia nel consiglio di amministrazione. In ciascuna delle prime due fasce un seggio è assegnato, in ogni caso, alla minoranza, mentre nella terza fascia alla lista che ottiene più voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati arrotondando all'unità dei resti maggiori, mentre il restante terzo dei seggi è attribuito alla lista che segue la prima per numero di voti. Le fasce sono così ripartite:
a) alla prima fascia appartengono i consorziati aventi diritto al voto tenuti al pagamento di un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero totale degli aventi diritto al voto;
b) alla seconda fascia appartengono i consorziati aventi diritto al voto tenuti al pagamento di un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale, decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia, ed il numero totale degli aventi diritto al voto, decurtato del numero degli aventi diritto al voto appartenenti alla prima fascia;
c) alla terza fascia appartengono i consorziati aventi diritto al voto che non appartengono alle fasce di cui alle lettere a) e b).
2. Ogni fascia non può eleggere un numero di rappresentanti nel consiglio di amministrazione superiore alla metà dei componenti da eleggere nel consiglio medesimo; i seggi eventualmente in eccesso sono riassegnati in modo proporzionale alle altre fasce.
3. Per i consorzi che, ai sensi dell'articolo 2, comma 15 della l.r. n. 25/2011, istituiscono nel proprio comprensorio distretti funzionali o territoriali ai fini elettorali, gestionali e amministrativi, ulteriori disposizioni e procedure elettorali sono definite nel regolamento elettorale del consorzio di cui all'articolo 22, che deve essere conforme al comma 2, dell'articolo 82, della l.r. 31/2008 e al presente regolamento.
4. Per i consorzi che istituiscono i distretti funzionali o territoriali a fini elettorali, qualora nel distretto vengano istituite più fasce, la suddivisione degli aventi diritto al voto nelle fasce di contribuenza deve essere compatibile con il principio di garantire la presenza delle minoranze nel consiglio di amministrazione. In tali casi, il regolamento elettorale del consorzio stabilisce il numero di seggi spettanti a ciascun distretto e conseguentemente può suddividere gli aventi diritto al voto nelle fasce tenendo conto del principio di cui al presente comma. Per i consorzi che istituiscono i distretti funzionali o territoriali a fini elettorali e non suddividono gli aventi diritto al voto in fasce, le minoranze devono essere garantite nel complesso del consiglio di amministrazione.
5. La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate sono desunti dagli avvisi di pagamento o dagli altri strumenti di riscossione dei contributi di cui all'articolo 4.
Art. 9
(Candidati e sottoscrittori delle liste)
1. Entro il termine massimo delle ore dodici del 30 settembre dell'anno di scadenza degli organi ordinari un numero di consorziati, iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto, che rappresenti almeno il sei per cento degli appartenenti alla medesima fascia o, qualora le modalità di votazione di cui all'articolo 8 non prevedano la formazione di fasce, degli aventi diritto al voto del distretto presentano al consorzio liste di candidati da eleggere appartenenti alla fascia o distretto di riferimento, scelti tra consorziati iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto; in alternativa, sono sufficienti cinquanta firme di presentatori per ogni fascia o per aventi diritto al voto del distretto.
2. In ogni lista le candidature di cui al comma precedente devono essere in numero almeno pari e comunque non superiore al doppio del numero dei consiglieri da eleggere.
3. Le liste dei candidati devono essere firmate per accettazione dagli stessi candidati; le firme dei candidati e dei presentatori devono essere corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità personale in corso di validità.
4. Le liste possono essere corredate di contrassegni e di motti distintivi. I candidati sono elencati nelle liste con numeri progressivi, indicando cognome, nome, data e luogo di nascita.
5. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma nelle liste successive.
6. Non possono essere candidati, oltre a quanti si trovino nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente, per quanto applicabili, coloro i quali abbiano rapporti di lavoro o incarichi professionali o lite pendente o abbiano in corso contratti di fornitura o di appalto con il consorzio, ovvero esercitino funzioni di vigilanza e controllo sullo stesso.
Art. 10
(Presentazione e accettazione delle liste)
1. Le liste di candidati devono essere consegnate, presso la sede consortile in unico originale, ai funzionari del consorzio designati dal direttore. Il funzionario del consorzio ne accusa ricevuta, restituendo una copia fotostatica attestante il giorno e l'ora di ricezione.
2. Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione o meno delle liste sono adottate dal consiglio di amministrazione entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione e comunicate, nei successivi 5 giorni, dal direttore del consorzio al primo tra i sottoscrittori di ogni lista.
3. Qualora vengano presentate liste con un numero di candidati superiore a quello previsto al comma 2 dell'articolo 9, le liste stesse devono essere ridotte escludendo i candidati eccedentari in ordine di lista.
4. La riduzione del numero di candidati delle liste viene comunicata al primo sottoscrittore della medesima contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2.
5. Ultimate le operazioni riguardanti la presentazione e la accettazione delle liste, il direttore del consorzio assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, secondo l'ordine di presentazione, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
6. Il direttore del consorzio provvede alla pubblicazione delle liste dei candidati mediante affissione di apposito manifesto all'albo del consorzio almeno 15 giorni antecedenti la data delle elezioni.
7. Le liste dei candidati sono altresì affisse nella sede dei seggi elettorali.
Art. 11
(Seggi elettorali)
1. Al fine di garantire la massima partecipazione alle elezioni da parte degli aventi diritto al voto, con deliberazione del consiglio di amministrazione del consorzio sono istituiti più seggi elettorali presso i quali i consorziati votano nei giorni fissati per le elezioni. Deve essere comunque assicurata l'istituzione di almeno un seggio per ogni distretto elettorale. I seggi sono ubicati nei comuni ricompresi nella superficie comprensoriale. In alternativa è ammessa la costituzione di uno o più seggi elettorali presso la sede del consorzio di bonifica, che deve o devono trasferirsi, nei giorni preventivamente stabiliti e resi pubblici con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 6, presso le sedi periferiche del consorzio di bonifica o altre sedi, purché ubicate nel comprensorio consortile.
2. Il seggio elettorale è composto da un numero massimo di cinque componenti: un presidente, un segretario e da uno a tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice-presidente.
3. Il consiglio di amministrazione nomina i componenti il seggio elettorale e detta disposizioni integrative al presente regolamento per l'espletamento delle operazioni elettorali, copia delle quali è consegnata ai componenti dei seggi.
4. Durante le operazioni di voto e di spoglio devono essere presenti almeno tre componenti del seggio.
5. Ai seggi è ammessa la presenza di un rappresentante per ogni lista designato in sede di presentazione delle liste.
6. Tra l'apertura e la chiusura giornaliera delle votazioni debbono trascorrere almeno sei ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala sono ammessi a votare.
Art. 12
(Espressione del voto e validità delle votazioni)
1. Gli aventi diritto esprimono il voto per una lista riportata sulla scheda relativa alla propria fascia o al proprio distretto di appartenenza. E' ammessa l'espressione di una preferenza per un candidato della lista votata. La preferenza per un candidato assegna il voto anche alla lista corrispondente.
2. Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Art. 13
(Spoglio dei voti)
1. Lo spoglio delle schede avviene ad elezioni ultimate separatamente per ciascuna fascia, ove siano costituite più fasce. Il seggio decide a maggioranza dei componenti sulle contestazioni e sui voti nulli.
Art. 14
(Proclamazione degli eletti)
1. Terminati lo spoglio delle schede e lo scrutinio dei voti, il presidente del seggio elettorale comunica i risultati nell'ordine decrescente dei voti riportati all'ufficio elettorale consortile e riconsegna il materiale elettorale.
2. I seggi sono assegnati alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi. I candidati con il maggior numero di preferenze validamente espresse nell'ambito della lista più votata sono eletti fino a raggiungere il numero di seggi assegnato alla lista ai sensi dell'articolo 8, salvo i seggi assegnati ai candidati con maggiori preferenze, nell'ambito della lista che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quella più votata. In caso di parità dei voti di preferenza o in assenza di voti di preferenza, risultano eletti i candidati appartenenti alla lista secondo l'ordine di precedenza fissato nella lista medesima.
3. In caso di lista unica, alla stessa è attribuita la totalità dei seggi assegnati alla fascia o anche al distretto, purché votata.
4. La proclamazione degli eletti è effettuata entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali con deliberazione del consiglio di amministrazione.
Art. 15
(Accettazione)
1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione che è comunicata per iscritto al consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni, inviato agli eletti con raccomandata o PEC entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto è considerato rinunciatario e subentra il primo dei non eletti della medesima lista. Contestualmente all'accettazione l'eletto deve dimostrare l'avvenuto pagamento dei contributi consortili per i quali siano scaduti i termini ordinari.
Art. 16
(Designazione dei rappresentanti degli enti locali)
1. Entro il 30 ottobre dell'ultimo anno di mandato del consiglio di amministrazione del consorzio, il presidente della provincia ove ha sede il consorzio, previo invito del presidente del consorzio trasmesso nei trenta giorni antecedenti la data del 30 ottobre, convoca in assemblea i sindaci dei comuni interessati dal comprensorio consortile.
2. I sindaci partecipano all'assemblea anche tramite un assessore o un consigliere allo scopo delegato.
3. L'assemblea di cui al comma 1 designa il rappresentante dei comuni.
4. Ogni rappresentante dei comuni vota per un solo nominativo; è eletto il candidato comunale più votato.
5. Sono eleggibili i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei comuni interessati dal comprensorio consortile.
6. Il presidente della provincia in cui ha sede il consorzio, nei dieci giorni successivi alla designazione di cui al comma 3, comunica al consorzio il nominativo del rappresentante designato, nonché la sua accettazione.
7. Entro il 30 novembre dell'ultimo anno di mandato del consiglio di amministrazione del consorzio, la provincia nel cui territorio ricade la maggiore superficie comprensoriale del consorzio, designa il proprio rappresentante.
8. La provincia, nei dieci giorni successivi alla designazione di cui al comma 7, comunica al consorzio il nominativo del proprio rappresentante, nonché la sua accettazione.
Art. 17
(Designazione del rappresentante della Regione)
1. La Giunta regionale entro il 15 dicembre designa il rappresentante regionale di cui alla lettera e bis), comma 2, dell'articolo 82 della l.r. 31/2008, con le modalità di cui alla l.r. 32/2008.
Art. 18
(Entrata in carica)
1. Sia i rappresentanti eletti che quelli designati dagli enti locali e dalla Regione entrano in carica il 1º gennaio successivo alla data delle elezioni o delle designazioni. Qualora le elezioni o le designazioni subiscano un ritardo e siano effettuate in date successive al 1 gennaio, gli eletti o i designati entrano in carica immediatamente.
2. Dopo tale data, qualora le designazioni degli enti locali e della Regione non siano ancora pervenute, il consiglio di amministrazione può comunque validamente deliberare.
Art. 19
(Convocazione del consiglio di amministrazione per l'elezione del presidente e del comitato esecutivo)
1. Per l'elezione del presidente e del comitato esecutivo, il consigliere più anziano di età convoca il consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio. Per l'elezione del presidente e del comitato esecutivo, nei primi due scrutini, è richiesta la maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio, compresi i rappresentanti degli enti locali e della Regione, se designati; a partire dal terzo scrutinio, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Sono eleggibili a presidente e a membri del comitato esecutivo solo i componenti eletti del consiglio di amministrazione.
2. Il comitato esecutivo è composto dal presidente e da due consiglieri, eletti con le modalità di cui al comma 1.
Art. 20
(Consorzi di bonifica di secondo grado)
1. Nelle linee guida per la predisposizione degli statuti, approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 81 della l.r. 31/2008, sono individuati per i consorzi di bonifica di secondo grado specifici indirizzi per la nomina della maggioranza dei consiglieri da parte dei consorzi di primo grado e per le elezioni di ulteriori consiglieri da parte delle assemblee degli altri soggetti pubblici e privati aderenti al consorzio, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 21
(Consorzi commissariati)
1. Nel caso di consorzi di bonifica commissariati ai sensi della l.r. 31/2008 le competenze degli organi consortili sono esercitate dal commissario regionale. Il calendario del procedimento elettorale è determinato dal commissario stesso, nel rispetto dei termini procedurali del presente regolamento. Gli organi così costituiti entrano in carica immediatamente.
Art. 22
(Regolamento elettorale consortile)
1. Per quanto non disciplinato con il presente regolamento, il regolamento elettorale consortile può prevedere procedure e misure integrative che devono essere approvate con la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione del consorzio.
Art. 23
(Norme transitorie)
1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, per i comprensori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/ 2011:
a) il catasto consortile di cui all'articolo 2è formato dai catasti degli enti che costituiscono il consorzio; il contributo consortile è riferito ai contributi imposti per l'esercizio finanziario in corso da tali enti;
b) in attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 25/2011, per l'elezione del primo consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 8, ad ogni distretto il cui territorio corrisponde a quello di un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado è attribuito un numero di rappresentanti fissato nel regolamento elettorale consortile di cui all'articolo 22, tenuto conto della estensione territoriale, delle opere esistenti nel territorio del distretto gestite dal consorzio alla data indicata dall'articolo 2 comma 6 della l.r. 25/2011. Il numero di consiglieri per distretto non può essere inferiore a 3. Per l'elezione dei rappresentanti del distretto nel consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica, il diritto di voto è attribuito ai legali rappresentanti dei consorzi elementari associati al consorzio di secondo grado secondo le regole di rappresentanza stabilite nello statuto del consorzio di secondo grado.
2. L'organismo collegiale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della l.r. 25/2011, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla stessa legge, può approvare il regolamento consortile di cui all'articolo 22.
3. Per le prime elezioni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le liste dei candidati di cui al comma 1 dell'articolo 9 devono essere presentate entro il termine massimo delle ore dodici del 31 ottobre.
Art. 24
(Abrogazioni)
1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7 'Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e irrigazione)'(1) ed il regolamento regionale 6 maggio 2008, n. 3 'Modifiche al regolamento regionale 16 novembre 2004, n. 7 (Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica)'(2).
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 16 novembre 2004, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia al r.r. 6 maggio 2008, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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