Regolamento Regionale 17 marzo 2015 , n. 1

Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008

(BURL n. 12, suppl. del 20 Marzo 2015 )

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Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge regionale 1/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), disciplina l'Albo regionale delle cooperative sociali e in particolare i requisiti per l'iscrizione e la permanenza nell'albo, i tempi e le modalità di iscrizione, i casi di cancellazione, le modalità di gestione e di raccordo con le Camere di commercio.
Art. 2
(Compiti della Regione)
1. Regione assicura l'omogeneità di gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali da parte degli uffici camerali mediante emanazioni di delibere e circolari.
2. La Regione effettua il monitoraggio sistematico e la rielaborazione dei dati relativi alle cooperative sociali iscritte all'Albo.
3. La Regione assicura la pubblicazione semestrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito internet dell'elenco delle cooperative iscritte, con gli aggiornamenti progressivi e le informazioni riguardanti l'Albo.
Art. 3
(Compiti delle Camere di Commercio)
1. Le Camere di commercio, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione, assicurano la tenuta dell'Albo e lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) acquisiscono tramite il sistema informativo camerale la Comunicazione Unica Regionale di cui all' art. 6 della l.r. 11/2014 finalizzata all'iscrizione, al mantenimento o alla cancellazione all'Albo della stessa presentata dalle cooperative sociali e loro consorzi aventi sede legale o operativa sul territorio di competenza di ciascuna Camera di Commercio nonché dagli organismi analoghi alle cooperative sociali avente sedi negli Stati dell'Unione europea e dalle cooperative che hanno sede in Italia ma che non operano prevalentemente in Lombardia;
b) annotano in base all'ordine cronologico di presentazione delle Comunicazioni le iscrizioni, le modificazioni e le cancellazioni nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economico amministrative;
c) comunicano gli estremi dell'annotazione alla Regione e al legale rappresentante della cooperativa;
d) valutano le comunicazioni trasmesse dalle cooperative iscritte contenenti le modifiche statutarie, i cambiamenti della compagine sociale in rapporto alla presenza dei soci volontari e, per le cooperative iscritte nella sezione B dell'Albo, la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate al di sotto della soglia stabilita dalla legge 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali);
e) effettuano i controlli a campione con particolare riferimento ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione e mantenimento all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
f) assicurano la massima diffusione dell'Albo regionale.
Art. 4
(Sezioni ed articolazione dell'Albo regionale)
1. L'Albo regionale delle cooperative sociali è suddiviso in quattro sezioni che identificano la tipologia delle cooperative in relazione alle attività e ai servizi svolti:
a) Sezione A, cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in particolare nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e turismo sociale, formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo;
b) Sezione B, cooperative sociali che svolgono attività diverse - agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/1991;
c) Sezione C, consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991;
d) Sezione D, organismi analoghi alle cooperative sociali avente sedi negli altri Stati dell'Unione europea.
2. L'Albo si articola seguendo la competenza territoriale di ciascuna camera e mantiene la suddivisione nelle Sezioni indicate al comma 1.
3. Nell'albo sono registrati i seguenti dati essenziali relativi alle cooperative sociali:
a) iscrizione nelle sezioni A, B, C e D;
b) il codice fiscale e la denominazione della cooperativa sociale;
c) la sede legale;
d) la/le sede/i operativa/e;
e) sezione di appartenenza (mutualità prevalente di diritto), categoria (cooperativa sociale) e categoria relativa all'attività esercitata nell'Albo nazionale delle cooperative;
f) data di presentazione della comunicazione unica regionale;
g) settore di attività e tipo di servizio svolto;
h) contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
i) data dell'ultima revisione ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore") per le sole cooperative già iscritte;
j) estremi dell'eventuale atto di cancellazione.
Art. 5
(Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale)
1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale le cooperative richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere sede legale o operativa in Lombardia;
b) essere iscritte all'Albo nazionale delle cooperative nella Sezione "Mutualità prevalente di diritto", Categoria "Sociale" e nella Categoria dell'attività esercitata;
c) svolgere le attività di cui all'art. 4, comma 1;
d) avere la base sociale conforme alle vigenti normative, con particolare riferimento all'articolo 2 della legge 381/1991;
e) rispettare le norme in materia di contratto collettivo di lavoro e assolvere agli obblighi previdenziali e assicurativi;
f) svolgere l'attività in conformità alla normativa vigente;
g) aver depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, se dovuto, il regolamento interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
h) aver depositato presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio;
i) aver redatto il bilancio di responsabilità sociale;
j) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente;
k) aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che nei confronti dei soci della cooperativa sociale non sono stati adottati provvedimenti comportanti le decadenze di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
2. Le cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale ai fini dell'iscrizione nelle sezioni A e B devono operare prevalentemente in Lombardia. Per prevalentemente si intende che più del 70% del valore della produzione derivi da attività svolte in Lombardia. La norma non si applica alle cooperative che hanno dalla costituzione sede legale in Lombardia.
3. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B devono avere almeno il 30% dei lavoratori in condizione di svantaggio in riferimento al numero complessivo dei lavoratori. Tali lavoratori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa medesima. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione rilasciata da una pubblica amministrazione a ciò abilitata o da una struttura accreditata a tale funzione. Le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione nella sezione B, devono raggiungere il 30% di persone assunte in condizione di svantaggio entro sei mesi dalla data di iscrizione.
4. Le cooperative che svolgono attività sia di “tipo A” che di "tipo B" possono chiedere l'iscrizione sia nella sezione A che nella Sezione B qualora:
a) il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 381/1991 e dell'art. 4, comma 1, del presente regolamento sia chiaramente indicato nello statuto sociale;
b) l'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica sia tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.
In caso di iscrizione sia nella Sezione A che nella Sezione B, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 381/1991 viene determinata considerando solo il personale addetto alle attività rispondenti alla Sezione B.
5. I consorzi che chiedono l'iscrizione nella Sezione C devono avere la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, i consorzi nazionali con sede legale in Lombardia, devono documentare che le cooperative sociali e i consorzi aderenti siano iscritti al corrispondente Albo regionale della Regione di appartenenza, se esistente.
6. La cooperativa deposita unitamente alla Comunicazione Unica Regionale finalizzata al mantenimento dell'iscrizione, anche il Bilancio Sociale che verrà pubblicato in una sezione dedicata del sito di Regione e di Unioncamere Lombardia per consentirne la massima diffusione.
Art. 6
(Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale)
1. La Comunicazione Unica Regionale è trasmessa tramite il sistema informativo camerale dal rappresentante legale della cooperativa alla Camera di commercio nell'ambito territoriale nel quale ha la propria sede legale o operativa. La Comunicazione Unica è esente dal bollo ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
2. La Comunicazione Unica regionale è registrata dal sistema informativo camerale della Camera di commercio. L'iscrizione all'Albo segue l'ordine cronologico di arrivo della stessa.
3. La Camera di commercio annota la cooperativa sociale nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economico amministrative ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale. Entro 60 giorni dal ricevimento della Comunicazione Unica Regionale, la Camera di Commercio, effettua i controlli secondo le percentuali minime e le modalità definite dalla Giunta e fissa un termine non inferiore a sessanta giorni per ottemperare alle relative integrazioni e/o chiarimenti, salvo non sussistano irregolarità tali da determinare la cancellazione dall'Albo.
Le cooperative sociali annotate nel registro delle imprese mantengono la loro connotazione giuridica e non acquisiscono quella di impresa sociale se non lo richiedono esplicitamente nelle forme ordinarie.
4. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta con atto del conservatore del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio competente e comunicato immediatamente alla Regione e al legale rappresentante della cooperativa sociale con modalità telematica.
5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 la notizia è annotata immediatamente dalla Camera di commercio, che ne dà comunicazione alla Regione e al legale rappresentante della cooperativa sociale con modalità telematica.
Art. 7
(Obblighi delle cooperative sociali per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale)
1. Al fine di mantenere l'iscrizione all'Albo, le cooperative sociali iscritte, hanno l'obbligo di trasmettere la Comunicazione Unica Regionale alla Camera di commercio competente:
a) dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno successivo a quello di iscrizione con le informazioni previste dal presente regolamento riguardo alla situazione della cooperativa sociale, dalle quali risulti la permanenza dei requisiti previsti all'articolo 5;
b) entro trenta giorni, l'eventuale venir meno delle condizioni di cui alla legge 381/1991.
2. Le cooperative sociali hanno l'obbligo di mettere a disposizione della Camera di commercio la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale e agli occupati.
Art. 8
(Cancellazione dall'Albo regionale)
1. La cancellazione dall'Albo regionale e la corrispondente annotazione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economico amministrative sono disposte dalla Camera di commercio competente nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione della Comunicazione unica regionale del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio;
b) nel caso di scioglimento della cooperativa o inattività per un periodo superiore a 24 mesi o cancellazione dall'Albo nazionale delle cooperative di cui al d.m. 23 giugno 2004, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del d.lgs. 220/2002;
c) qualora non sia stato possibile effettuare, per responsabilità imputabili al soggetto iscritto, le ispezioni ordinarie e straordinarie previste ai sensi del d.lgs. 220/2002;
d) qualora la cooperativa non abbia provveduto al riequilibrio della compagine sociale così come prescritto all'articolo 2 della legge 381/1991, entro i sei mesi successivi alla data di accertamento come previsto nel presente regolamento;
e) qualora la cooperativa iscritta nella Sezione B non abbia provveduto al riequilibrio della percentuale delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 381/1991 entro sei mesi dalla data di comunicazione di mantenimento;
f) in tutti gli altri casi in cui siano venuti meno i requisiti essenziali che ne avevano consentito l'iscrizione, nonché per l'eventuale mancato adeguamento alle prescrizioni indicate per ciascuna cooperativa in sede di controllo;
g) nel caso in cui la cooperativa non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 7;
h) nel caso in cui la cooperativa non abbia fornito le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3 del presente regolamento;
i) nel caso in cui la cooperativa applichi condizioni economiche e normative inferiori da quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 7/2012;
j) non aver documentato, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'avvenuta revisione, o la richiesta di revisione, prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente.
2. La cancellazione dall'Albo regionale è disposta con atto motivato del conservatore del registro delle imprese competente e comunicata immediatamente alla Regione Lombardia e al legale rappresentante della cooperativa sociale con modalità telematica.
3. Prima di procedere alla formale adozione del provvedimento di cancellazione, la Camera di commercio comunica alla cooperativa sociale i motivi che giustificano tale determinazione, indicando il termine di trenta giorni, entro il quale la cooperativa può produrre eventuali controdeduzioni, che la Camera di commercio ha l'obbligo di valutare. Il mancato invio di controdeduzioni nei termini stabiliti è motivo sufficiente per procedere alla cancellazione dall'Albo.
4. La cancellazione dall'Albo regionale comporta la decadenza dei benefici previsti dalla normativa regionale. Per le cooperative sociali di tipo B la cancellazione comporta inoltre:
a) l'impossibilità di stipulare convenzioni con gli enti pubblici ai sensi dell'art. 5 della legge 381/1991;
b) la risoluzione delle convenzioni in atto, stipulate ai sensi della norma sopra citata, fatta salva la facoltà, da parte dell'amministrazione interessata, di disporre con proprio provvedimento la prosecuzione del rapporto fino alla sua scadenza naturale.
Art. 9
(Controlli)
1. Le Camere di commercio svolgono le attività di controllo su base campionaria secondo le percentuali minime e le modalità definite dalla Giunta, per verificare l'effettivo possesso dei requisiti sia per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo da parte delle cooperative sociali.
2. Le Camere di commercio trasmettono gli esiti della verifica e degli accertamenti effettuati alla Regione e, se del caso, alle autorità competenti. La Camera di commercio inserisce l'esito nel fascicolo informatico dell'impresa.
Art. 10
(Norme transitorie, finali e abrogazioni)
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 19/2014 (Disposizioni per la realizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) è abrogato il regolamento regionale n. 3 del 26 ottobre 2009(1).
2. Permangono e restano validi i risultati e gli effetti prodotti dal regolamento abrogato dal presente articolo, nonché i procedimenti e gli atti adottati sulla base dello stesso.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 2015.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 26 ottobre 2009, n. 3, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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