Regolamento Regionale 29 aprile 2015 , n. 3

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)

(BURL n. 19, suppl. del 04 Maggio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità del regolamento)
1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 4 aprile 2012 n. 6 il presente regolamento disciplina la circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate di cui all'allegato A allo scopo di promuovere la navigazione, anche per tratte, nel rispetto:
a) della sicurezza di chi naviga e di chi fruisce delle idrovie, delle relative pertinenze e delle aree attigue;
b) della tutela del patrimonio monumentale-paesaggistico e del territorio attraversato;
c) della stabilità delle sponde e della funzionalità dei canali, dei manufatti idraulici e delle opere date in concessione;
d) della salvaguardia dell'ambiente e della qualità delle acque e dell'aria;
e) degli usi diversi dei canali, quali:
i. la funzione irrigua;
ii. l'uso industriale e idroelettrico;
iii. la finalità ecologica;
iv. la fruizione ludico-sportiva e ricreativa.
Art. 2
(Definizioni)
1. Nel presente regolamento si intende per:
a) autorità competente:
i. sui Navigli lombardi, l'autorità preposta alla gestione del demanio della navigazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 57, l.r. 6/2012, dei poteri di vigilanza e controllo, anche al fine di garantire la sicurezza della navigazione;
ii. sulle idrovie collegate, il soggetto proprietario, titolare di concessione o comunque deputato alla gestione delle opere che afferiscono alle idrovie oggetto del presente regolamento;
b) autorità idraulica: l'autorità deputata allo svolgimento dell'attività di polizia idraulica;
c) unità di navigazione: l'unità nautica come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a) del regolamento regionale 26 settembre 2002, n. 9 'Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna', con esclusione delle unità destinate a rimanere permanentemente ancorate al fondo o legate in modo fisso a terra;
d) periodo di asciutta: periodo durante il quale non viene derivata e immessa acqua nei canali. L'asciutta può essere totale o parziale, interessando tutto il canale o solo alcune parti;
e) varo: messa in acqua di un'unità di navigazione;
f) alaggio: traino di un'unità di navigazione sulla terraferma;
g) ormeggio: ricovero stabile di un'unità di navigazione su uno spazio acqueo a ciò dedicato;
h) stazionamento: sosta temporanea di un'unità di navigazione al di fuori del proprio spazio di ormeggio;
i) approdo: operazioni di accostamento di un'unità di navigazione ad una sponda o ad altra struttura stabile, per la salita o discesa di passeggeri o merci.
Art. 3
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento si applica ai Navigli lombardi e alle idrovie collegate di cui all'allegato A.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le vigenti norme statali e regionali in materia di navigazione e demanio della navigazione interna.
TITOLO II
PERCORRIBILITÀ
Art. 4
(Tratte navigabili)
1. I Navigli lombardi e le idrovie collegate sono navigabili stagionalmente, per singole tratte e con limiti specifici in relazione alle tipologie e caratteristiche delle unità di navigazione ammesse come individuate dall'allegato B.
2. Nelle  tratte non adeguatamente strutturate o attrezzate  individuate dall'allegato B, la navigazione è consentita, ferma restando l'applicazione delle regole di circolazione di cui al presente regolamento, esclusivamente:
a) nell'ambito di manifestazioni nautiche, previa specifica autorizzazione. La domanda di autorizzazione è accompagnata da un atto, rilasciato dall'autorità competente, che consente l'utilizzo delle strutture esistenti o l'installazione provvisoria di strutture funzionali all'esecuzione della manifestazione;
b) previa specifica autorizzazione dell'autorità competente alla realizzazione e all'utilizzo delle opere necessarie all'esercizio della navigazione. Tale autorizzazione, che può stabilire ulteriori prescrizioni alla navigazione, è rilasciata su richiesta dell'interessato, valutata la compatibilità delle attività e della tipologia di navigazione che si intende svolgere con le finalità e gli usi di cui all'articolo 1.
3. Sono esclusi dalle predette limitazioni le unità di navigazione adibite al servizio di soccorso, vigilanza e ordine pubblico e le unità di servizio dell'autorità idraulica.
4. In caso di variazioni strutturali dei Navigli e delle idrovie collegate che influiscano stabilmente sulle condizioni di navigabilità degli stessi, l'allegato B è aggiornato con delibera della Giunta regionale, previo parere dell'autorità competente e dell'autorità idraulica.
Art. 5
(Tipologie e caratteristiche delle unità di navigazione)
1. Entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'autorità competente stabilisce i limiti dimensionali e di potenza delle unità di navigazione da ammettere sulle tratte di cui all'allegato B.
2. Nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, sulle tratte navigabili la navigazione è consentita con i seguenti limiti massimi, pur sempre derogabili dall'autorità competente:
a) unità di navigazione a motore fino a 7,50 metri di lunghezza fuori tutto e 2,50 metri di larghezza massima, con pescaggio massimo fino a 0,50 metri a pieno carico e altezza massima dell'unità dal piano di galleggiamento di 3,00 metri;
b) unità di navigazione a motore adibite al trasporto pubblico di passeggeri fino a 12,50 metri di lunghezza fuori tutto e 4,00 metri di larghezza massima, con pescaggio massimo fino a 0,50 metri e altezza massima dell'unità dal piano di galleggiamento di 3,00 metri. Il limite di lunghezza è esteso fino a 14,50 metri fuori tutto per le unità di navigazione bidirezionali ovvero, eccetto che per il Naviglio Pavese, in grado di effettuare inversione di rotta girando sul proprio asse verticale;
c) unità di navigazione per la pratica del canottaggio fino a 16,50 metri di lunghezza fuori tutto;
d) canoe, kayak e in generale tutte le unità di navigazione a remi diverse da quelle utilizzate per la pratica del canottaggio, fino a 6 metri di lunghezza fuori tutto, estesi fino a 13 metri di lunghezza fuori tutto sul Naviglio Grande;
e) tavole per la pratica dello Stand Up Paddle fino a 3 metri di lunghezza e monoposto.
3. L'autorità competente può in ogni caso rigettare le domande di concessione per il varo e l'ormeggio per le unità le cui dimensioni siano incompatibili con le caratteristiche dei canali e dei relativi attraversamenti, anche in deroga ai limiti dimensionali di cui ai commi precedenti.
4. Le unità a motore devono essere dotate di idonei sistemi di ritenuta dei liquidi oleosi e raccolta rifiuti da destinare a idonee strutture di raccolta.
5. Al fine di non arrecare danno alle sponde, ai manufatti e alle altre unità, le unità di navigazione a motore devono essere dotate di puntali e parabordi ovvero bottazzi.
6. È vietato l'uso di:
a) sci nautici e attrezzature per pratiche sportive o ludiche a traino;
b) moto d'acqua, acquascooter, hovercraft e jetlev flyer;
c) unità di navigazione a pedali;
d) unità di navigazione a vela, fatta salva la possibilità di autorizzazione da parte dell'autorità competente;
e) surf e kitesurf;
f) idrovolanti e ogni altro tipo di aeromobili;
g) unità di navigazione il cui impiego sia incompatibile con le condizioni e gli usi di cui all'articolo 1.
Art. 6
(Stagionalità e condizioni per la navigazione)
1. La navigazione è consentita soltanto nei periodi e nelle tratte non interessati dalle asciutte totali o parziali, a condizione che il battente d'acqua sotto chiglia o appendice di carena:
a) con riferimento all'unità di navigazione a motore impiegata, non sia inferiore a 30 centimetri;
b) con riferimento all'unità per il canottaggio utilizzata, non sia inferiore a 50 centimetri.
2. L'autorità competente rende noti, attraverso idonee fonti di comunicazione:
a) il calendario programmato dei periodi di asciutta, delle principali manovre idrauliche e degli interventi manutentivi con effetto sulla navigabilità disposti dall'autorità idraulica;
b) i livelli idrometrici registrati;
c) i propri provvedimenti con effetto sulla navigabilità dei canali;
d) il calendario delle manifestazioni nautiche autorizzate;
e) ogni utile informazione rilevata che consenta ai fruitori di valutare la sussistenza delle condizioni tecniche, idrauliche e fisiche minime necessarie ad un corretto uso dell'unità di navigazione impiegata.
3. È fatto obbligo a chi intende intraprendere la navigazione di consultare i livelli idrometrici resi noti dall'autorità competente e i bollettini meteo, nonché di accertare, anche attraverso idonea strumentazione di bordo, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di navigabilità dei canali e di sicurezza della fruizione in relazione all'unità di navigazione impiegata.
4. Con proprio atto motivato, l'autorità competente può interdire temporaneamente la navigazione nel caso di sopravvenuta incompatibilità con le finalità di cui all'art. 1, lett. a) e c) nonché per il tempo strettamente necessario ad esigenze di servizio connesse agli usi di cui all'art. 1, lett. e), punti i e ii.
TITOLO III
CIRCOLAZIONE NAUTICA
Art. 7
(Limiti di velocità )
1. La circolazione delle unità di navigazione a motore deve avvenire nel rispetto dei seguenti limiti di velocità massimi, calcolati con riferimento alla riva:
a) contro corrente:
i. 5 km/h nei centri abitati;
ii. 10 km/h nelle restanti tratte;
b) in favore di corrente:
i. 20 km/h sul Naviglio Grande nella tratta tra Turbigo e Robecchetto con Induno e nella tratta tra Magenta e Abbiategrasso;
ii. 10 km/h nelle restanti tratte.
2. In ogni caso la velocità di circolazione deve essere moderata affinché il transito dell'unità di navigazione non generi un'onda superiore al franco tra il battente idrico e l'altezza della sponda e non determini la fuoriuscita di acqua dall'alveo del canale.
3. La guida delle unità di navigazione a motore deve essere tale da evitare il ricorso a brusche frenate e a violente accelerazioni così da ridurre al minimo le turbolenze che creano forzati movimenti d'acqua sulle sponde.
4. La velocità di circolazione delle unità di navigazione non deve costituire pericolo per le persone, per le altre unità di navigazione e per i manufatti idraulici e le strutture per la navigazione della via navigabile. A tal fine si devono tenere in conto la manovrabilità dell'unità di navigazione, con particolare riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, la distanza necessaria per l'arresto del mezzo, la densità del traffico, la visibilità, nonché lo stato del canale e della via navigabile.
5. Le unità di navigazione impiegate per il servizio di soccorso, vigilanza e ordine pubblico non sono tenute al rispetto dei limiti di velocità massimi di cui al comma 1 quando utilizzate nel corso di operazioni di emergenza.
Art. 8
(Modalità di conduzione delle unità di navigazione)
1. Salvo diversa indicazione risultante dalla segnaletica in loco, le unità di navigazione a motore viaggiano lungo il centro dell'idrovia, mentre le unità di navigazione a remi si tengono sulla propria destra.
2. La conduzione delle unità di navigazione a motore, anche nelle manovre di sorpasso, incrocio e virata, deve limitare la produzione di moto ondoso e lo spostamento d'acqua restia a salvaguardia della sicurezza delle persone, delle altre unità, anche in stazionamento, e delle opere idrauliche.
3. Le unità di navigazione viaggiano ad una distanza adeguata dalle altre unità in movimento od ormeggiate, in relazione alla manovrabilità delle stesse, alle condizioni della corrente, alla distanza necessaria per l'arresto, alla densità del traffico, alla visibilità ed allo stato della via navigabile.
Art. 9
(Precedenze )
1. Nell'effettuazione di manovre, hanno sempre la precedenza sulle altre unità di navigazione, nel seguente ordine:
a) le unità di soccorso e vigilanza in servizio;
b) le unità che effettuano trasporto pubblico di passeggeri;
c) le unità di servizio dell'autorità competente.
2. In fase di incrocio le unità di navigazione in favore di corrente hanno la precedenza sulle unità contro corrente.
Art. 10
(Incrocio)
1. Per agevolare la manovra di incrocio, l'unità di navigazione in ascesa modera la velocità e tiene la propria destra. L'unità di navigazione in favore di corrente ha anch'essa l'obbligo di tenere la propria destra e di moderare la velocità per non creare moto ondoso pericoloso per la stabilità delle unità incrociate.
2. È sempre vietato l'incrocio sotto i ponti e in prossimità di strettoie. L'unità di navigazione in ascesa attende il transito dell'unità in discesa a valle dell'ostacolo, tenendo la propria destra, salvo ove diversamente segnalato in loco.
3. L'autorità competente può, per tratte limitate, stabilire la percorrenza a senso unico alternato.
Art. 11
(Sorpasso)
1. Il sorpasso è consentito solo in condizioni di adeguata visibilità e se il passo navigabile offre uno spazio sufficiente per una manovra senza rischio.
2. È vietato sorpassare in curva e in prossimità dei ponti e delle conche di navigazione.
3. Ogni manovra di sorpasso deve essere previamente segnalata, secondo quanto previsto dal regolamento regionale n. 9/2002, e deve essere condotta a velocità moderata, in modo da non creare moto ondoso pericoloso per la stabilità dell'unità di navigazione sorpassata e delle altre unità in prossimità, anche in stazionamento.
4. L'unità di navigazione sorpassata deve facilitare la manovra, rallentando e accostandosi alla sponda sulla propria destra.
Art. 12
(Inversione del senso di marcia)
1. L'inversione del senso di marcia è consentita solo se:
a) la visibilità sia tale da consentire la manovra;
b) la via navigabile sia di larghezza sufficiente e libera per uno spazio adeguato ad effettuare una completa esecuzione della manovra senza costituire pericolo o intralcio, anche tenuto conto della presenza e del sopraggiungere di altre unità di navigazione.
Art. 13
(Navigazione notturna)
1. La navigazione dopo il tramonto e prima del sorgere del sole è consentita esclusivamente sul Naviglio Grande alle unità di navigazione a motore per trasporto passeggeri e alle unità a remi utilizzate per allenamento sportivo effettuato da atleti tesserati ad associazioni riconosciute, purché dotate dei dispositivi luminosi prescritti dalla normativa e sussistano le necessarie condizioni di navigabilità, sicurezza e visibilità.
2. Il transito dalle conche di navigazione è vietato dopo il tramonto e prima del sorgere del sole, salvo nell'ambito di manifestazioni nautiche autorizzate o qualora diversamente disposto dall'autorità competente con i provvedimenti di cui all'art. 14, comma 10.
TITOLO IV
STRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE
Art. 14
(Aree e strutture per la navigazione)
1. L'autorità competente individua le aree per l'ormeggio lungo le vie navigabili. La delimitazione di tali aree deve di norma lasciare spazio sufficiente a consentire l'incrocio lungo l'idrovia di due unità di navigazione aventi le caratteristiche dimensionali massime stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 1.
2. Lo spazio acqueo può essere eventualmente attrezzato con opere funzionali all'ormeggio, secondo quanto disposto dall'atto di concessione rilasciato dall'autorità competente. Al cessare di ogni occupazione, il titolare della concessione dovrà provvedere a sue spese alla rimozione delle opere realizzate.
3. L'autorità competente può assentire la posa di pontili galleggianti rimovibili a condizione che non provochino pregiudizio al regolare svolgimento della navigazione e che siano adeguatamente segnalati.
4. Sono ammesse alla navigazione esclusivamente le unità in possesso di regolare concessione per l'ormeggio sull'idrovia o su idrovie direttamente collegate, fatto salvo l'impiego di unità immediatamente alate al termine dell'utilizzo.
5. All'assegnatario dell'ormeggio l'autorità competente rilascia appositi contrassegni con progressiva numerica, di cui l'autorità tiene specifico elenco, che devono essere posti in evidenza sull'unità di navigazione.
6. I titolari di concessione sulle idrovie direttamente collegate diverse dalle idrovie oggetto del presente regolamento hanno l'obbligo di tenere a bordo un documento attestante il titolo concessorio.
7. È fatto divieto di fissare le unità di navigazione al fondo del canale mediante l'utilizzo di ancora o di altri mezzi di ancoraggio, fatto salvo l'ormeggio temporaneo in caso di emergenza, per il tempo strettamente necessario alla gestione in sicurezza dell'evento.
8. Il varo, l'alaggio, l'ormeggio e lo stazionamento delle unità di navigazione sono consentiti solo nei luoghi individuati a tali fini dalla autorità competente per la navigazione, secondo quanto disposto dagli atti concessori. Lo stazionamento delle unità di navigazione al di fuori dei luoghi allo scopo individuati è consentito esclusivamente con la presenza del conducente a bordo.
9. L'approdo è consentito, per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa dei passeggeri, lungo tutte le idrovie, ove non diversamente indicato, nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza e accessibilità.
10. Al fine di disciplinare il transito delle unità di navigazione attraverso le conche di navigazione, nel rispetto della normativa vigente, l'autorità competente adotta un proprio provvedimento per il funzionamento coordinato delle conche di navigazione, prevedendo, ove necessario, la conclusione di accordi con i soggetti titolari di strutture poste lungo le idrovie direttamente collegate.
TITOLO V
ATTIVITÀ FRUITIVE
Art. 15
(Attività ricreative e sportive)
1. L'attività di pesca deve essere esercitata senza creare intralcio alle unità in navigazione. È vietato esercitare la pesca dalle strutture per la navigazione. Per garantire la sicurezza della navigazione e per tutelare la fauna ittica nei periodi di asciutta, l'autorità competente può limitare e vietare le attività di pesca in determinati tratti delle idrovie e periodi dell'anno.
2. In ragione dei rischi connessi alla fruizione collettiva e alla pericolosità delle idrovie, la balneazione e le attività subacquee sono vietate su tutti i canali.
3. Fermo restando il divieto di destinazione permanente a residenza su unità di navigazione e galleggianti previsto dall'art. 56 della l.r. 6/2012, il pernottamento a bordo delle unità di navigazione è consentito nelle aree allo scopo attrezzate.
Art. 16
(Manifestazioni nautiche)
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche, gli enti a ciò preposti richiedono all'autorità competente l'adozione di un parere vincolante sulla compatibilità della manifestazione con le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e c). Con proprio provvedimento l'autorità competente può prevedere deroghe ai limiti di cui al presente regolamento e stabilire obblighi e condizioni a carico dell'organizzatore della manifestazione.
2. Gli enti che rilasciano l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni nautiche trasmettono copia del provvedimento all'autorità competente ai fini della pubblicità di cui all'art. 6 comma 2, lettera d).
TITOLO VI
SICUREZZA, VIGILANZA E SANZIONI
Art. 17
(Provvedimenti dell'autorità competente)
1. L'autorità competente adotta i necessari provvedimenti per dare attuazione al presente regolamento e adotta e manutiene le necessarie misure per garantire la sicurezza di chi naviga.
2. L'autorità competente può adottare provvedimenti più restrittivi delle disposizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle regole di circolazione e alle tipologie di attività ammesse, quando lo richiedano le finalità di cui all'art. 1, lett. a) e c).
3. L'autorità competente predispone e installa lungo le idrovie idonei pannelli informativi rivolti al pubblico, contenenti le seguenti informazioni minime:
a) cartografia dell'idrovia, con indicazione del luogo in cui il pannello è collocato;
b) cartografia della tratta di interesse per chi intende intraprendere la navigazione, con indicazione degli ostacoli che ne definiscono i confini iniziali e terminali ed evidenziazione di approdi, scivoli e opere di navigazione nonché di eventuali criticità per la navigazione;
c) indicazione delle attività consentite e vietate sulla tratta di cui al punto b);
d) disposizioni circa la navigabilità ed eventuali indicazioni su criticità e livelli di difficoltà per la navigazione.
4. L'autorità competente cura l'aggiornamento dei pannelli informativi e ne trasmette copia digitale ai circoli canottieri e kayak e agli operatori nautici operanti sulle idrovie oggetto del presente regolamento, affinché questi provvedano agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 20, comma 2.
Art. 18
(Sicurezza)
1. Ai fini della sicurezza della navigazione è fatto obbligo per tutte le unità di navigazione di avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. Ad eccezione della pratica sportiva effettuata da atleti tesserati ad associazioni riconosciute, è fatto obbligo a tutte le persone a bordo delle unità di navigazione a remi di indossare i dispositivi individuali di salvataggio.
3. I minori devono obbligatoriamente essere accompagnati o comunque assistiti da un responsabile maggiorenne.
Art. 19
(Vigilanza e sanzioni amministrative)
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento è effettuata dall'autorità competente, secondo quanto previsto dall'art. 57 della l.r. 6/2012, e dagli enti locali tramite la polizia locale.
2. Per l'accertamento delle violazioni possono essere utilizzati strumenti di rilevazione automatica delle infrazioni.
Art. 20
(Pubblicità)
1. Per garantire una diffusa conoscenza delle regole di circolazione nautica contenute nel presente regolamento e degli ulteriori provvedimenti adottati, l'autorità competente:
a) appone idonea segnaletica lungo le idrovie, come disciplinata dal regolamento regionale n. 9/2002, curandone la manutenzione e l'aggiornamento;
b) espone, in prossimità degli approdi e delle aree di ormeggio, i pannelli informativi di cui all'art. 17, comma 3;
c) trasmette il presente regolamento e i relativi provvedimenti attuativi agli enti e ai soggetti interessati e ne dà pubblicità sul proprio sito internet.
2. I circoli canottieri e kayak e gli operatori nautici hanno l'obbligo di rendere note ai propri iscritti e utenti le regole di circolazione nautica che interessano la navigazione sulle idrovie oggetto del presente regolamento.
Art. 21
(Norme transitorie)
1. Sulle tratte ove è ammessa la navigazione a motore per trasporto passeggeri di cui all'allegato B del presente regolamento, fino al 31 dicembre 2015(1)è consentita la navigazione turistica a carattere sperimentale già autorizzata o che può essere attivata in relazione all'entrata in funzione di nuove opere strutturali per la navigazione.

Allegato A

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2015-04-29;3#ann1

NAVIGLI LOMBARDI E IDROVIE COLLEGATE

Navigli lombardi
Naviglio Grande (Turbigo-Milano)
Naviglio Martesana (Trezzo sull’Adda-Milano)
Naviglio di Pavia (Milano-Pavia)
Naviglio Bereguardo (Abbiategrasso-Bereguardo)
Naviglio di Paderno (Paderno d’Adda-Cornate d’Adda)
Idrovie collegate
Bacino del Panperduto (Somma Lombardo)
Canale Industriale (Somma Lombardo-Turbigo)
Canale Villoresi (Somma Lombardo-Cassano d’Adda)

NOTE:
1. Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall'art. 19, comma 1 della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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