LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 1.
Finalità.
1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, aventi tensione non superiore a 150.000 Volt.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osservano le norme di cui al T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 concernente l’istituzione dell’Enel e successive leggi modificatrici e integratrici, la legge 13 dicembre 1964, n. 1341 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R., 21 giugno 1968, n. 1062.
Art. 2.
Domande di autorizzazione.
1. Le domande di autorizzazione alla costruzione di nuove linee, cabine, stazioni elettriche e relative opere accessorie, ovvero per la variazione delle caratteristiche elettriche o del tracciato di linee esistenti, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche degli impianti e da una corografia, devono essere dirette agli organi individuati ai sensi del successivo art. 4, e vanno presentate al servizio del genio civile competente per territorio. Qualora l’impianto interessi la circoscrizione di due o più servizi, la domanda va presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.
2. Le imprese e gli Enti non trasferiti all’Enel, ai sensi dell’art. 4, numeri 6 e 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all’esercizio dell’attività elettrica, nonché le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia.
3. Gli Enti di cui all’art. 4, numero 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda il provvedimento di concessione all’esercizio di attività elettriche; qualora l’istanza di concessione sia ancora in fase istruttoria, alla domanda deve essere allegata l’istanza di concessione stessa, corredata dal consenso del ministero dell’industria e commercio ai sensi della legislazione vigente in materia.
4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda alle amministrazioni e agli Enti di cui al successivo art. 12, ai comuni, nonché alle comunità montane eventualmente interessate ai sensi del successivo art. 4, quinto comma.
Art. 3.
Istruttoria.
1. Il servizio del genio civile competente provvede alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione di un avviso contenente per estratto il testo della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell’impianto progettato, nonché l’indicazione del luogo ove le osservazioni ed opposizioni devono essere presentate.
2. Contemporaneamente alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione il competente servizio del genio civile dispone l’affissione dell’avviso e della relativa corografia per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio è prevista la costruzione dell’impianto progettato ed invia copia della domanda e dei relativi allegati al ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli adempimenti previsti dall’ultimo comma dell’art. 111 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché all’Enel ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.
3. Entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso sul bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare al servizio del genio civile osservazioni ed opposizioni.
4. Le amministrazioni e gli Enti di cui al quarto comma del precedente art. 2 devono comunicare allo stesso servizio, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, le proprie osservazioni ed opposizioni, specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l’autorizzazione debba essere subordinata; fatto salvo quanto diversamente disposto da norme statali, trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, il parere si intende espresso favorevolmente.
5. In caso di contrasto tra le condizioni indicate da due o più Enti ed amministrazioni, il servizio del genio civile competente per l’istruttoria individua quale condizione debba essere considerata di preminente interesse pubblico e ne dà notizia agli Enti ed alle amministrazioni stesse, invitandole ad esprimere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le loro osservazioni in merito.
6. Il servizio del genio civile comunica al richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute nonché le condizioni indicate e quelle individuate ai sensi del precedente comma mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitando il richiedente a formulare, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, qualora il medesimo ritenga di accettare in tutto o in parte le condizioni di cui sopra, a dichiarare per iscritto tale accettazione.
7. Sul merito delle osservazioni e delle opposizioni, nonché delle eventuali controdeduzioni pervenute, il servizio del genio civile riferisce in sede istruttoria all’organo regionale competente al rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la facoltà di richiedere direttamente le modificazioni sotto il profilo tecnico.
8. Il servizio del genio civile, accertato l’adempimento delle procedure di cui al precedente art. 2 e del presente articolo ed esperito l’esame sulle caratteristiche tecniche dell’impianto, trasmette gli atti all’organo regionale competente per l’autorizzazione.
Art. 4.
Autorizzazioni.
1. Spetta al Presidente della giunta regionale autorizzare la costruzione degli impianti indicati al precedente art. 1 aventi tensione di esercizio fino a 30.000 Volt.
2. Spetta alla giunta regionale autorizzare la realizzazione degli impianti indicati al precedente art. 1 aventi tensione di esercizio superiore a 30.000 Volt.
3. Il provvedimento di autorizzazione relativo ad impianti aventi tensione d’esercizio compresa tra 1.000 e 30.000 Volt, attribuisce al richiedente la facoltà di realizzare anche impianti di tensione fino a 1.000 Volt, che si diramino dall’impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di ottocento metri, sempre che non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati.
4. Qualora, a seguito della presentazione delle osservazioni e delle opposizioni di cui al precedente articolo 3, siano sorte questioni che non sia stato possibile definire in sede istruttoria o mediante accordo tra le parti interessate, nonché nel caso in cui gli organi e gli Enti indicati dai successivi commi del presente articolo o il comune nell’ipotesi prevista dall’art. 5, comma quarto abbiano espresso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione, gli organi competenti ad emanare il provvedimento di autorizzazione devono acquisire il parere della commissione tecnica amministrativa regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58.
5. Qualora gli impianti elettrici o le relative opere accessorie interessino zone od immobili soggetti a vincolo idrogeologico o a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giungo 1939, n. 1497 o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, ovvero nel caso in cui la loro esecuzione comporti la necessità di procedere al taglio di boschi d’alto fusto, l’autorizzazione prevista dalla presente legge non può essere rilasciata se non sia stato preliminarmente acquisito il parere degli organi e degli Enti preposti alla relativa tutela; tali pareri, se favorevoli, sostituiscono le autorizzazioni particolari prescritte dalla legislazione vigente nelle corrispondenti materie.
6. Resta fermo quanto previsto dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089, ove la realizzazione interessi il patrimonio archeologico.
7. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i provvedimenti di autorizzazione non sono soggetti ad alcun parere preventivo.
8. Le spese relative agli atti di istruttoria e di collaudo sono a carico del richiedente, che ha l’obbligo di anticiparle versando alla tesoreria regionale le somme all’uopo determinate dal servizio del genio civile; l’ammontare effettivo di tali spese è accertato, dopo il collaudo, dal medesimo servizio, che lo comunica al richiedente provvedendo all’esazione di quanto ancora dovuto o alla restituzione delle eventuali eccedenze.
9. L’autorizzazione può essere revocata qualora il titolare, entro centoventi giorni dal ricevimento di apposita diffida da parte dell’organo competente ai sensi dei commi precedenti, non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo: in tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzioni di ufficio, a spese del titolare dell’autorizzazione.
Art. 5.
Concessione edilizia.
1. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata alla concessione edilizia prevista dall’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 rilasciata ai sensi dell’art. 9, lettera f) della suddetta legge; sulla concessione il Sindaco si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
2. I termini previsti dagli artt. 21 e 22 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, per l’esercizio dei poteri sostitutivi, sono ridotti alla metà.
3. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l’alimentazione della rete di distribuzione all’utenza non vengono computate nel calcolo dell’edificazione consentita.
6. Il provvedimento di autorizzazione deve essere adeguatamente motivato nel caso di difformità col parere già espresso dal comune interessato.
Art. 6.
Autorizzazione provvisoria.
1. Nei casi d’urgenza, l’autorizzazione provvisoria prevista dall’art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 è rilasciata, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal precedente art. 2 dal primo e secondo comma dell’art. 3 e dal quinto comma dell’art. 4, dal presidente della giunta regionale o dall’assessore competente se delegato, per gli impianti a tensione di esercizio superiore a 30.000 volt e dal servizio del genio civile competente per territorio per gli impianti a tensione fino a 30.000 volt.
2. La cauzione prescritta dall’ultimo comma del precitato art. 113 deve essere depositata presso la tesoreria regionale, nella misura da stabilirsi con decreto del presidente della giunta regionale.
3. L’Enel è esonerato dal prestare la cauzione a norma dell’art. 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342; i depositi cauzionali già prestati dall’Enel o suoi danti causa a garanzia di autorizzazioni, provvisorie o definitive, sono svincolati a favore dell’Ente medesimo.
Art. 7.
Procedura abbreviata.
1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma del precedente art. 4, qualora il richiedente, attraverso il suo legale rappresentante, dichiari nella domanda di avere ottenuto l’assenso di tutti i proprietari interessati ed il parere favorevole delle amministrazioni pubbliche competenti e dell’Enel, il servizio del genio civile, omettendo le pubblicazioni di cui al precedente art. 3, trasmette tutti gli atti ricevuti al Presidente della giunta regionale, unitamente ad un atto di impegno sottoscritto dal richiedente attraverso il suo legale rappresentante con il quale il richiedente stesso si obbliga ad adempiere alle prescrizioni o alle condizioni che il provvedimento di autorizzazione eventualmente determinerà a tutela degli interessi pubblici e privati.
2. Dell’avvenuta trasmissione degli atti all’autorità regionale è data contemporaneamente notizia al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nell’ipotesi prevista dal primo comma del presente articolo, l’autorizzazione si intende rilasciata qualora il presidente della giunta regionale non si sia pronunciato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e degli atti relativi.
Art. 8.(2)
Art. 9.
Obblighi conseguenti all’autorizzazione.
1. Il titolare dell’autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nell’esercizio degli impianti è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.
2. Prima di mettere in tensione l’impianto, il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di effettuarne la verifica.
Art. 10.
Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie.
1. In sede di collaudo debbono accertarsi:
a) l’ultimazione dei lavori;
b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dai complessi costruttivi;
c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall’autorizzazione;
d) l’adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall’autorizzazione stessa;
e) l’adozione delle misure di sicurezza di cui al precedente art. 9.
2. Qualora le linee elettriche e relative opere accessorie siano state costruite con l’impiego di materiali, strutture ed opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal D.P.R. 21 giugno 1968, n. 1062, gli accertamenti di cui al precedente comma primo, lettera b), c) ed e) sono sostituiti da un attestato dell’esercente in tal senso.
3. Il collaudo viene concluso con la redazione di un certificato dal quale risulti il buon esito di quanto previsto dai precedenti primo e secondo comma.
4. Il collaudo di linee fino a 30.000 Volt può essere effettuato singolarmente o per un insieme di impianti che siano entrati a far parte, nel triennio precedente, di una rete elettrica, collegata ad una medesima unità di produzione o di trasformazione; in ogni caso viene redatto un unico certificato di collaudo.
Art. 11.
Nomina del collaudatore.
1. La nomina del collaudatore spetta al Presidente della Giunta Regionale o l’Assessore competente se delegato.
2. Il collaudatore deve essere scelto tra i tecnici qualificati iscritti all’albo regionale dei collaudatori o, in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.
3. Il collaudo sarà eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
4. Tutte le spese inerenti al collaudo sono a carico del titolare dell’autorizzazione, ai sensi del precedente art. 4, ottavo comma.(3)
5. Gli onorari del collaudatore, sono determinati in ragione della durata delle operazioni e sono computati a vacazione in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali.
6. Il collaudo degli impianti di cui al precedente articolo 10, comma quarto e di cui al successivo art. 18, comma terzoè eseguito dal servizio del genio civile competente per la relativa istruttoria.
In tal caso, non si applicano le disposizioni contenute nei precedenti primo, secondo e quinto comma.
7. Per l’affidamento del collaudo di linee elettriche ed opere accessorie con tensione compresa tra 30001 e 150000 V, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma si applicano le disposizioni dell’art. 38, commi quarto, quinto, sesto e settimo della L.R. 12 settembre 1983, n. 70.(4)
Art. 12.(2)
Art. 13.
Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti.
1. Le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt si considerano tutte soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di un’apposita istanza da parte del richiedente ed in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili nel provvedimento di autorizzazione.
2. Le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 Volt autorizzate ai sensi della presente legge, sono inamovibili, fatto salvo il disposto del successivo art. 17, primo comma.
3. L’esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell’art. 122 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 , può richiedere l’autorizzazione provvisoria di cui al precedente art. 6.
Art. 14.(2)
Art. 15.(2)
Art. 16.
Indennità a regioni, province, comuni.
1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell’indennità di cui al precedente art. 15 è sostituita dal pagamento di un canone o dalle tasse previste dalle vigenti norme sull’occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
2. Per i beni del patrimonio disponibile è facoltà della regione, delle province e dei comuni di chiedere la corresponsione del canone suddetto anziché l’indennità determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 15.
3. Il pagamento dei canoni e delle tasse previsti dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 123, quinto comma, del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Art. 17.
Modifica delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse.
1. Il presidente della Giunta Regionale può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della presente legge, o della legge regionale, 16 giugno 1979, n. 33, quando ciò si renda necessario per l’esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.
2. L’esercente ha il diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica, delle spese occorse per effettuare i relativi lavori.
Art. 18.
Norma transitoria.
1. I proprietari degli impianti indicati dal precedente art. 4, comma primo, già in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali non sia già stata rilasciata l’autorizzazione definitiva, entro due anni(5) dalla data predetta devono chiedere l’autorizzazione alla Giunta Regionale presentando al competente servizio del genio civile un’apposita istanza, corredata da:
a) un elenco degli impianti, da una corografia del loro tracciato in scala 1:25.000;
b) una relazione sottoscritta sotto la propria responsabilità da un tecnico qualificato iscritto nel competente albo professionale, con la quale quest’ultimo descrive le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.
2. Il servizio del genio civile competente trasmette entro trenta giorni l’istanza alla giunta regionale, che approva l’elenco degli impianti relativi e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione; l’approvazione dell’elenco suddetto equivale all’autorizzazione definitiva prevista dalla presente legge, fermi restando gli obblighi già assunti dal richiedente verso le amministrazioni pubbliche interessate.
3. Per gli impianti fino a 30.000 volt, autorizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in esercizio da almeno tre anni, il certificato di collaudo previsto dall’art. 10, comma terzo, viene redatto con l’osservanza delle modalità di cui al comma quarto dello stesso articolo, dietro presentazione della dichiarazione dell’esercente che l’impianto non ha presentato anomalie, difetti e vizi dalla sua entrata in esercizio, né ha dato origine a contestazione da parte di terzi.
4. Nel caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo, si applicano le disposizioni del successivo art. 19.
Art. 19.
Sanzioni amministrative.
1. L’esecuzione delle opere previste dall’art. 1 della presente legge, senza la preventiva autorizzazione regionale, ovvero in difformità dell’autorizzazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa a carico del proprietario, dell’esecuzione dei lavori e del direttore degli stessi, da L. 50.000 a L. 500.000. Tale sanzione è applicata con l’osservanza delle norme dettate dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28.
2. Salva l’applicazione della sanzione suddetta, l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione può ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere previste dal precedente comma, anche d’ufficio ed a spese del proprietario.
Art. 20.
Norma finale.
1. L’adozione degli atti amministrativi attribuiti dalla presente legge alla competenza del presidente della giunta regionale, può essere delegata all’assessore competente.
2. Il parere della commissione tecnica amministrativa regionale prevista dalla lettera o) del comma secondo, dell’art. 2 della L.R. 22 novembre 1979, n. 58 , è richiesto solo nei casi previsti dal co mma quarto del precedente art. 4.
Art. 21.
Abrogazioni.
NOTE:
2. L'articolo è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. c) della l.r. 4 marzo 2009, n. 3. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 2 della l.r. 9 luglio 1984, n. 33. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1 della l.r. 9 luglio 1984, n. 33. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 16 giugno 1979, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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