Legge Regionale 12 ottobre 2015 , n. 32

Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni')

(BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;32

Art. 1
(Ruolo della Città metropolitana di Milano e rapporti con la Regione)
1. La Regione valorizza lo specifico ruolo istituzionale della Città metropolitana quale ente finalizzato al governo e allo sviluppo strategico del territorio metropolitano, alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla promozione e gestione integrata di servizi, infrastrutture, reti di comunicazione e al coordinamento dei comuni che la compongono, in armonia con il principio di sussidiarietà.
2. Al fine di condividere modalità di collaborazione e di raccordo e di definire azioni di interesse comune è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana, quale sede istituzionale paritetica di concertazione degli obiettivi di comune interesse, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono stabilite di concerto con la Città metropolitana, con deliberazione della Giunta regionale, previo protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Milano, prevedendo forme di consultazione con le autonomie funzionali e le associazioni di rappresentanza degli interessi socio-economici maggiormente rappresentative.
3. In sede di Conferenza di cui al comma 2, la Regione e la Città metropolitana definiscono un'Intesa quadro che stabilisce le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione di cui al titolo II della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e il piano strategico della Città metropolitana di cui all'articolo 1, comma 44, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
4. L'Intesa quadro di cui al comma 3 può articolarsi in specifici accordi o intese settoriali o altre forme di collaborazione, nonché in specifiche attività progettuali, anche ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) ed anche in riferimento alla programmazione comunitaria.
5. La Conferenza di cui al comma 2:
a) sviluppa il confronto sul processo di elaborazione del piano strategico della Città metropolitana;
b) effettua il monitoraggio del processo di attuazione dell'Intesa quadro, verificando lo stato di avanzamento dei relativi contenuti;
c) provvede alla proposta di aggiornamento dell'Intesa quadro, anche in relazione all'aggiornamento del Programma regionale di sviluppo e del piano strategico della Città metropolitana;
d) provvede, con specifica Intesa, alla elaborazione e condivisione dei criteri e indirizzi del Piano territoriale regionale per la redazione del Piano territoriale metropolitano;
e) costituisce sede di confronto e approfondimento dei provvedimenti legislativi e amministrativi regionali ritenuti rilevanti dalla Regione e dalla Città metropolitana per il territorio metropolitano.
6. La Giunta regionale approva, per parte regionale, l'Intesa quadro di cui al comma 3 e i relativi aggiornamenti.
Art. 2
(Disposizioni relative alle funzioni della Città metropolitana di Milano)
1. La Città metropolitana esercita le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014.
2. La Città metropolitana esercita, altresì, le funzioni già conferite dalla Regione alla Provincia di Milano, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3.
3. Le funzioni relative alla protezione civile e alla disabilità sensoriale sono esercitate ai sensi del comma 2 nelle more della ridefinizione organizzativa delle competenze rispettivamente con provvedimento legislativo statale e regionale.
4. Con successivi provvedimenti legislativi, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le ulteriori modifiche necessarie a soddisfare esigenze di riordino normativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
5. In sede di monitoraggio dell'Intesa quadro di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), è altresì oggetto di valutazione l'andamento della gestione delle funzioni conferite ai sensi del comma 2, anche ai fini di eventuali proposte di riordino delle funzioni medesime.
Art. 3
(Disposizioni relative alle funzioni trasferite alla Regione)
1. Sono trasferite alla Regione le funzioni già conferite alla Provincia di Milano nell'ambito delle materie agricoltura, foreste, caccia e pesca, politiche culturali, ambiente ed energia, di cui all'allegato A.
2. Restano confermati in capo alla Città metropolitana di Milano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all’esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e la Città metropolitana.(1)
3. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui al presente articolo, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento.
4. Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi del comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell'8 aprile 2014 prestava servizio nei settori agricoltura, foreste, caccia, pesca e politiche culturali della Città metropolitana di Milano, e che risulti in servizio presso la medesima Città metropolitana alla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale. Al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, sulla base di appositi accordi tra le amministrazioni interessate, è possibile altresì trasferire il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nei settori agricoltura, foreste, caccia, pesca e politiche culturali della Città metropolitana di Milano, nei limiti dell'equivalente finanziario in termini di spesa riferito alla dotazione organica connessa allo svolgimento delle funzioni trasferite e in essere alla data dell'8 aprile 2014.
5. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale e accessorio, nei limiti delle disposizioni vigenti, e continua a operare, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 3 e del riassetto organizzativo e funzionale di cui al comma 6, nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio.
6. La Regione, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, provvede con deliberazione della Giunta regionale all'organizzazione dei propri uffici e degli enti di cui all'articolo 48 dello Statuto, nonché alla disciplina degli istituti giuridici ed economici non fondamentali.
7. La Città metropolitana cessa di esercitare le funzioni di cui al comma 1 alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 3. Nelle more la Giunta regionale provvede con propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrandole ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni.(2)
8. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposite proposte di legge ai fini dell'adeguamento delle discipline di settore relative alle funzioni oggetto di riallocazione.
Art. 4
(Principi e procedure per l'individuazione e la variazione delle zone omogenee della Città metropolitana di Milano)
1. Le zone omogenee, di cui all'articolo 1, comma 11, lettera c), della legge 56/2014, sono individuate per assicurare l'omogeneità, l'integrazione, l'adeguatezza, la stabilità e la continuità amministrativa dell'esercizio di una pluralità di funzioni conferite dalla Città metropolitana e dai comuni che le compongono, nonché per articolare in modo integrato le attività e i servizi regionali e metropolitani con quelli comunali.
2. Le zone omogenee sono ambiti di gestione associata delle funzioni comunali ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di ulteriori funzioni attribuite dalla Regione.
3. Nelle zone omogenee i comuni esercitano le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le forme associative di cui alla parte I, titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale avvia il confronto con la Città metropolitana, nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 1, comma 2, per l'individuazione condivisa delle zone omogenee.
5. La proposta di composizione delle zone omogenee è definita con intesa concertata in sede di Conferenza di cui al comma 4.
6. La Giunta regionale approva, per parte regionale, l'intesa di cui al comma 5, dando mandato per la successiva sottoscrizione.
7. La variazioni della composizione delle zone omogenee seguono le procedure previste dai commi 5 e 6.
Art. 5
(Disposizioni in materia di pianificazione territoriale della Città metropolitana di Milano)
1. Il vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito denominato PTCP, della Provincia di Milano conserva efficacia fino all'entrata in vigore del Piano territoriale metropolitano, di seguito denominato PTM, che assume valenza di pianificazione territoriale di coordinamento, di cui all'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 56/2014, all'articolo 20 del d.lgs. 267/2000 e alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché di pianificazione territoriale generale, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 56/2014. Nelle more della revisione della disciplina regionale in materia di governo del territorio, anche in attuazione della legge 56/2014, le disposizioni relative al PTCP di cui alla l.r. 12/2005 si intendono riferite al PTM, ivi comprese le procedure di approvazione di cui all'articolo 17 della medesima legge intendendosi sostituite le competenze del Consiglio provinciale con il Consiglio metropolitano e le competenze della Conferenza dei comuni e delle aree regionali protette con la Conferenza metropolitana integrata, limitatamente a questo fine, con i rappresentanti degli enti gestori delle aree protette interessate territorialmente, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Il PTM è redatto sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dal Piano territoriale regionale, di seguito denominato PTR, previa specifica Intesa di cui all'articolo 1, comma 4, nonché di quanto previsto dal presente comma. Il PTR definisce criteri e indirizzi per il territorio della Città metropolitana, affinché lo stesso territorio costituisca elemento di attrattività regionale nello scenario internazionale e fattore di accrescimento della competitività nel rispetto delle diverse vocazioni dei territori regionali.
3. Il PTM è lo strumento di pianificazione territoriale generale al quale si conformano le programmazioni settoriali delle politiche della Città metropolitana, nonché gli strumenti della pianificazione comunale di cui all'articolo 6 della l.r. 12/2005.
4. Per il territorio della Città metropolitana gli insediamenti di portata sovra comunale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), della l.r. 12/2005 sono definiti come tali dal PTM, in luogo dei piani di governo del territorio, di seguito denominati PGT, dei comuni. Le indicazioni fornite dal PTM su tali insediamenti hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 12/2005.
5. Gli ulteriori contenuti e gli effetti del PTM sono regolati nell'ambito della disciplina in materia di pianificazione territoriale di cui alla l.r. 12/2005, ferma restando la necessaria valutazione di coerenza del PTM con il PTR, espressa dalla Regione a seguito dell'adozione del PTM e prima della sua definitiva approvazione.
Art. 6
(Modifiche al titolo V, capo III, della l.r. 26/2003 in tema di servizio idrico integrato)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al capo III del titolo V le parole 'le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 'le province e la Città metropolitana di Milano';
b) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 1, le parole 'e della città di Milano' sono sostituite dalle seguenti: 'e della Città metropolitana di Milano';
2) il secondo periodo è soppresso;
c) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 1 le parole 'alle province, ad eccezione dell'ATO della Città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano' sono sostituite dalle seguenti: 'alle province e alla Città metropolitana di Milano';
2) al quarto periodo del comma 1 dopo le parole 'Le province' sono aggiunte le seguenti: 'e la Città metropolitana di Milano';
3) al primo periodo del comma 1 bis, le parole 'e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano' sono soppresse;
4) il comma 1 ter è abrogato;
5) dopo il comma 1 ter sono aggiunti i seguenti:
'1 quater. Per l'effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 56/2014, la Città metropolitana di Milano subentra, quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici, compresi i rapporti di lavoro, della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'ambito, di seguito denominato Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano, inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni')”, le competenze e le risorse finanziarie, umane e strumentali dell'Ufficio d'ambito del Comune di Milano sono trasferite all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano; a tal fine, entro la stessa data, l'Ufficio d'ambito del Comune di Milano trasferisce all'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano tutti i dati e le informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
1 quinquies. Dalla data di effettivo trasferimento delle competenze e delle risorse di cui al secondo periodo del comma 1 quater o, comunque, decorso il termine di cui ai medesimi periodo e comma, la Città metropolitana di Milano e il relativo Ufficio d'ambito subentrano rispettivamente nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d'ambito inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Fino alla data di cui al primo periodo, il Comune di Milano e la Città metropolitana adottano atti di straordinaria amministrazione indifferibili ed urgenti, previa reciproca informativa.
1 sexies. Entro la data di subentro nelle competenze del Comune di Milano e del relativo Ufficio d'ambito di cui al comma 1 quinquies, la Città metropolitana di Milano adegua, per quanto necessario, lo statuto dell'Ufficio d'ambito e le convenzioni e la Conferenza dei comuni dell'ambito, integrata con la partecipazione del Comune di Milano, adegua il proprio regolamento.
1 septies. Alla data di cui al comma 1 quinquies il consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano è composto da una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all'ATO della Città metropolitana di Milano pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, in modo che vi siano un rappresentante per i comuni fino a 15.000 abitanti, un rappresentante per i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000 e un rappresentante per il comune capoluogo; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall'ente di governo dell'ambito su indicazione della Conferenza dei comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell'Ufficio d'ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.
1 octies. L'Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano opera ai sensi dell'articolo 147, comma 2, lettera b), del d.lgs. 152/2006, fatti salvi i contratti di concessione del servizio idrico in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni')” nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 172 del d.lgs.152/2006.';
d) al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 49 le parole 'di Milano, per l'ambito della Città di Milano' sono sostituite dalla seguente: 'metropolitano'.
Art. 7
(Disposizioni sulla Città metropolitana di Milano e modifiche all'articolo 7 della l.r. 6/2012)
1. La Città metropolitana di Milano esercita la funzione fondamentale della mobilità, di cui all'articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 56/2014, nell'ambito dell'Agenzia del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), e secondo le modalità di organizzazione e di funzionamento stabilite dal relativo statuto.
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della l.r. 6/2012(4)è inserito il seguente:
'10 bis. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 44, lettera d), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), con particolare riferimento alla funzione fondamentale della mobilità, nello statuto dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino partecipata dalla Città metropolitana e istituita ai sensi del comma 1, deve essere obbligatoriamente inserita la clausola che prevede che le decisioni riguardanti:
a) l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 13;
b) l'approvazione delle modalità di affidamento dei servizi e delle procedure di vigilanza e controllo;
c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;
d) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 45;

devono essere adottate con il voto favorevole in Assemblea della Città metropolitana per il territorio di competenza. In caso di voto contrario della Città metropolitana, questa, nel termine perentorio di quindici giorni, deve formulare una proposta alternativa, per la parte di propria competenza che non riguardi i servizi comunali, che, nel caso preveda un incremento delle risorse necessarie all'erogazione del servizio, deve individuare la necessaria copertura finanziaria a carico del proprio bilancio.'.
Art. 8
(Attività per lo sviluppo economico e sociale nella Città metropolitana di Milano)
1. La Città metropolitana coordina e promuove lo sviluppo economico nell'ambito del territorio di sua competenza in coerenza con i contenuti del proprio Piano strategico anche avvalendosi degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 4. A tal fine, la Città metropolitana assicura le condizioni generali di contesto necessarie a garantire la competitività del sistema produttivo e l'attrattività, raccordandosi con la Camera di commercio di Milano.
2. Al fine di valorizzare la competitività e promuovere l'attrattività del territorio, la Città metropolitana promuove gli accordi per la competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività). Ai sensi dello stesso articolo, tali accordi sono conclusi favorendo il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni, imprese, aggregazioni di imprese, distretti e filiere di piccole e medie imprese e enti bilaterali, con contestuale coinvolgimento dei comuni, delle province, delle camere di commercio, delle parti sociali e degli ordini professionali, anche avvalendosi delle agenzie per le imprese.
3. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della l.r. 11/2014, la Città metropolitana coordina la promozione di accordi presso i comuni che afferiscono all'area metropolitana milanese.
4. La Città metropolitana collabora con la Regione e con il sistema camerale per l'attuazione delle politiche a sostegno della promozione, dell'attrattività del territorio e dell'occupazione di cui all'articolo 3, comma 3, della l.r. 11/2014.
5. Al fine di attuare l'articolo 6 della l.r. 11/2014 in tema di semplificazione alle imprese, la Città metropolitana valorizza le attività relative ai SUAP di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge e delle agenzie per le imprese accreditate, di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con l'obiettivo di garantire, nel rispetto della vigente normativa statale e delle competenze del sistema camerale, uno standard uniforme di servizio nel territorio dell'area metropolitana milanese.
6. La Città metropolitana, in raccordo con le funzioni svolte dalla Camera di commercio di Milano, promuove le attività finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione delle imprese artigiane e della manifattura innovativa, con il coinvolgimento dei comuni e delle associazioni di rappresentanza degli interessi socio-economici, attraverso specifici accordi.
7. La Città metropolitana, nell'ambito di quanto stabilito ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, valorizza e sostiene, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, i distretti del commercio di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e le reti di imprese tra operatori di tutti i settori produttivi, mediante la realizzazione di specifici progetti approvati dalla Giunta regionale.
8. Con riferimento ai servizi per il lavoro, le politiche attive e per la promozione del capitale umano, Regione Lombardia valorizza il ruolo della Città metropolitana e degli enti locali del territorio tramite specifici atti convenzionali in attuazione delle convenzioni tra Ministero e Regioni previste dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 concernente il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
Art. 9(5)
Art. 10
(Modifiche alla legge regionale 19/2015)
1. Alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni')(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 le parole 'e della Città metropolitana di Milano' sono soppresse;
b) l'articolo 3è abrogato;
c) al comma 1 dell'articolo 9 le parole 'all'articolo 3, comma 1,' sono soppresse;
d) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 9 le parole 'e della Città metropolitana di Milano' sono soppresse.
Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti legislativi di adeguamento della normativa regionale di settore di cui alla presente legge, l'Osservatorio regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2014, n. 2386, in attuazione dell'accordo sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, continua a svolgere i suoi compiti.
2. Ove non diversamente disposto e in quanto compatibile, ogni riferimento alle province contenuto nella normativa regionale deve essere riferito, per Milano, alla relativa Città metropolitana.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1. Per il 2015 agli oneri necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzioni regionali conferite alla Città metropolitana, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni').
2. Per gli esercizi 2016 e 2017 l'importo del finanziamento corrisposto alla Città metropolitana sarà definito in ragione delle funzioni a essa attribuite o confermate all'esito del processo di riordino delle funzioni di cui alla legge 56/2014. Agli oneri necessari si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), della l.r. 19/2015.
3. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni di cui all'articolo 3, cessano i trasferimenti erogati alla Città metropolitana a decorrere dalla data di cui al medesimo articolo 3, comma 7.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-12;32#ann1

ALLEGATO A
Funzioni della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione



FUNZIONE
NORME DI RIFERIMENTO
CACCIA E PESCA

funzioni amministrative concernenti la caccia, la pesca e gestione delle relative autorizzazioni, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa locale(7)
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. a)
funzioni amministrative relative alla tutela del patrimonio ittico e all'esercizio della pesca nelle acque della Regione, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette
l.r. 31/2008, art. 132
funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e relativa ricognizione
l.r. 31/2008, art. 133
rilascio a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, di concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura e altre attività ittiogeniche
l.r. 31/2008, art. 134
costituzione di consulte provinciali della pesca
l.r. 31/2008, art. 135, comma 10
classificazione delle acque di tipo A, B e C
l.r. 31/2008, art. 137, commi 7 e 8
funzioni in materia di pianificazione ittica a livello provinciale
l.r. 31/2008, art. 138
funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica
l.r. 31/2008, art. 139
approvazione del programma per i ripopolamenti ittici
l.r. 31/2008, art. 140
funzioni inerenti alla tutela della fauna ittica in caso di derivazioni di acqua in concessione e interventi sui corpi idrici
l.r. 31/2008, art. 141
aiuti alla pesca professionale
l.r. 31/2008, art. 142
aiuti alla pesca dilettantistica
l.r. 31/2008, art. 143
rilascio delle licenze di pesca
l.r. 31/2008, art. 144
previsioni di ulteriori divieti rispetto a quelli di cui all’art. 146, comma 1
l.r. 31/2008, art. 146, 147 e 148
gestione del prelievo dei richiami vivi
l.r. 26/1993 art. 7
attività di coordinamento relativa al censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio
l.r. 26/1993 art. 8
predisposizione di piani faunistico-venatori articolati per comprensori omogenei, con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche e faunistico-vegetazionali
l.r. 26/1993, art. 14, comma 1
predisposizione di piani di miglioramento ambientale e di piani di immissione di fauna selvatica
l.r. 26/1993, art. 15, comma 1
istituzione della consulta faunistico-venatoria provinciale
l.r. 26/1993, art. 16
istituzione e revoca di oasi di protezione
l.r. 26/1993, art. 17, comma 2
gestione delle oasi di protezione
l.r. 26/1993, art. 17, comma 3
autorizzazione di catture nelle oasi e zone di protezione
l.r. 26/1993, art. 17, comma 4
piani di abbattimento di specie la cui elevata densità non sia sostenibile dall’ambiente
l.r. 26/1993, art. 17, comma 5
istituzione di zone di ripopolamento e cattura
l.r. 26/1993 art. 18, comma 1
gestione delle zone di ripopolamento e cattura
l.r. 26/1993 art. 18, comma 4
autorizzazione alla costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
l.r. 26/1993 art. 19, comma 2
funzioni amministrative relative all'istituzione e gestione di zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani
l.r. 26/1993 art. 21
rilascio del tesserino per l'esercizio dell'attività venatoria
l.r. 26/1993 art. 22
rilascio del permesso per l'addestramento e l'allenamento dei falchi
l.r. 26/1993 art. 23
determinazione del numero massimo di capi fauna stanziale prelevabili sulla base di censimenti
l.r. 26/1993 art. 24
rilascio dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso
l.r. 26/1993 art. 25
funzioni amministrative relative all'inanellamento dei richiami vivi
l.r. 26/1993 art. 26
funzioni relative alla caccia nella zona alpi e appenninica
l.r. 26/1993 art. 27
ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali e in comprensori alpini di caccia omogenei
l.r. 26/1993 art. 28
nomine e controlli dei comitati di gestione degli ATC e CAC
l.r. 26/1993 art. 31
funzioni amministrative relative ai criteri e alle modalità di iscrizione agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia
l.r. 26/1993 art. 33
funzioni relative al coordinamento della gestione programmata della caccia
l.r. 26/1993 art. 34
funzioni amministrative relative alle limitazioni dell'esercizio dell'attività venatoria sui fondi agricoli
l.r. 26/1993 art. 37
funzioni amministrative relative alle autorizzazioni delle aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie - funzioni relative all'attività di allevamento di fauna selvatica
l.r. 26/1993 art. 38 e art. 39
predisposizione dei piani di abbattimento di forme domestiche di specie selvatiche e di forme inselvatichite di specie domestiche, escluse le funzioni di attuazione dei piani medesimi
l.r. 26/1993 art. 41
funzioni relative all’attività di cattura e ripopolamento
l.r. 26/1993 art. 42, comma 1
formulazione proposte di individuazione dei valichi montani sui quali la caccia è vietata
l.r. 26/1993 art. 43 comma 3
funzioni amministrative relative all'osservanza dei divieti - nomina della commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e definizione delle modalità di svolgimento degli esami
l.r. 26/1993 art. 43 e art. 44
funzioni amministrative relative all'erogazione di indennizzi dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita nell’esercizio dell’attività venatoria
l.r. 26/1993 art. 47
funzioni amministrative in materia di tassidermia
l.r. 42/1986
funzioni amministrative di competenza provinciale relative a specie cacciabili, periodo di attività venatoria e attività di addestramento cani
l.r. 17/2004
AGRICOLTURA E FORESTE

funzioni amministrative concernenti interventi a sostegno dell’agricoltura in aree montane, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008 art. 24, comma 4 e 5
funzioni concernenti la programmazione degli interventi in agricoltura
l.r. 31/2008 art. 3
funzioni amministrative relative alla realizzazione di percorsi eno-gastronomici
l.r. 31/2008 art. 12
miglioramento e sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. a)
sistemazioni idraulico-agrario-forestali e manutenzioni di piccola entità delle aree boscate, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. b)
funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura e arboricoltura, compresi l'assestamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. c)
funzioni amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e per quanto non di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. d)
interventi per la realizzazione e il ripristino della manutenzione delle infrastrutture al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. e)
attuazione dei lavori di pronto intervento, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. f)
erogazione dell'indennità compensativa, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. g)
contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. h)
contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e incentivi per il rimboschimento, per quanto non di competenza delle comunità montane
l.r. 31/2008, art. 34, comma 2, lett. i)
funzioni inerenti alla programmazione e pianificazione forestale - funzioni inerenti ai consorzi forestali - funzioni relative al fondo aree verdi
l.r. 31/2008, art. 47 e art. 56 – l.r. 12/2005, art. 43
funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento
l.r. 31/2008, art. 41, comma 1
approvazione dei piani di indirizzo forestale
l.r. 31/2008, art. 41, comma 2, e art. 47, comma 4
rilascio delle autorizzazioni per la trasformazione del bosco
l.r. 31/2008, art. 41, comma 3
autorizzazioni alla trasformazione d’uso del suolo
l.r. 31/2008, art. 44, comma 4
predisposizione, nell’ambito degli strumenti di programmazione, di linee guida di politica e programmazione forestale; predisposizione, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, dei piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali
l.r. 31/2008, art. 47, commi 1 e 2
approvazione, per quanto non di competenza degli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali e delle comunità montane, dei piani di assestamento forestale
l.r. 31/2008, art. 47, comma 6
promozione e incentivazione dell’assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari, dei titolari di altri diritti reali di godimento, dei possessori di boschi, pubblici e privati, e delle imprese boschive, singole o associate ai fini della gestione corretta e sostenibile delle formazioni boscate
l.r. 31/2008, art. 49, comma 4
promozione della realizzazione di nuovi boschi
l.r. 31/2008, art. 55, comma 3
gestione dei fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali riconosciuti con provvedimento regionale, nonché per la copertura delle spese di avviamento dei consorzi forestali stessi
l.r. 31/2008, art. 56, comma 6
predisposizione dei piani di viabilità agro-silvo-pastorale, per quanto non di competenza delle comunità montane e degli enti gestori dei parchi regionali
l.r. 31/2008, art. 59, comma 2
coordinamento, vigilanza e controllo sugli enti, aziende, consorzi e organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. b)
funzioni concernenti le attività agrituristiche e le produzioni biologiche
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. c) e art. 9
accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. d)
funzioni relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norma statali e regionali
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. e)
rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici o nocivi
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. f)
attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione della formazione dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. g)
svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente di motori agricoli (UMA)
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. h)
azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche e tradizionali
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. i)
produzioni biologiche, compresa la concessione delle deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di produzioni biologiche
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. i bis)
formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. k)
azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. l)
competenze in materia di usi civici
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. m)
miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. n)
contributi per l'acquisto di macchine innovative e di macchine sostitutive per rottamazione
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. o)
contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. p)
istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché interventi di mercato
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. q)
rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi all'educazione alimentare e alle politiche nutrizionali, comprese quelle biologiche
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. r)
gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le CCIAA
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. s)
istruttoria, accertamento e controlli per la gestione delle quote di produzione
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. t)
controllo sulle attività svolte dal servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (SATA), vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. u)
attività istruttorie e gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche e alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. v)
tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex ispettorati agricoli provinciali
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. z)
istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e negli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT) e relativo controllo
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa)
istruttoria per l’iscrizione delle fattorie didattiche nell’elenco di cui all’art. 8 ter e il controllo sul permanere dei requisiti d’iscrizione
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa bis)
istruttoria per l’iscrizione delle fattorie sociali nell’elenco di cui all’art. 8 bis e il controllo sul permanere dei requisiti d’iscrizione
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa ter)
controllo dei requisiti d’iscrizione delle imprese agromeccaniche nell’albo di cui all’art. 13 bis
l.r. 31/2008, art. 34, comma 1, lett. aa quater)
rilascio del tesserino regionale per la raccolta dei funghi
l.r. 31/2008, art. 97
promozione dell’organizzazione e dello svolgimento di corsi e di iniziative culturali, scientifiche e di prevenzione collegati alla raccolta dei funghi
l.r. 31/2008, art. 103
rilascio e vidimazione dei tesserini di raccolta dei tartufi e prove d'esame - elaborazione delle proposte per i calendari regionali e per le carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene
l.r. 31/2008, art. 115, comma 1, lett. a) e b)
organizzazione dei corsi per i raccoglitori di tartufi, istruttoria per il riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate e redazione dei programmi di recupero e miglioramento ambientale
l.r. 31/2008, art. 115, comma 1, lett. c)
elaborazione di proposte per i calendari di raccolta
l.r. 31/2008, art. 117, comma 3
funzioni relative alle commissioni d’esame e corsi di preparazione per i raccoglitori di tartufi
l.r. 31/2008, art. 121
funzioni relative al riconoscimento delle tartufaie controllate e coltivate
l.r. 31/2008, art. 124
predisposizione di programmi di recupero e miglioramento ambientale e forestale, compresa la messa a dimora di piante tartufigene
l.r. 31/2008, art. 126
vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle disposizioni sanzionatorie in applicazione di regolamenti comunitari in materia di mercato agricolo comune, in particolare vitivinicolo
l.r. 31/2008, art. 130 quinquies, comma 5
funzioni inerenti il controllo del potenziale produttivo viticolo
l.r. 31/2008 art. 130 septies, comma 5
vigilanza e controllo sul rispetto delle normative in materia di nitrati, fatto salvo quanto di competenza dei comuni
l.r. 31/2008 art. 130 nonies
rilascio del certificato di connessione per l’esercizio dell’attività agrituristica
l.r. 31/2008 art. 152
tenuta dell’elenco degli operatori agrituristici
l.r. 31/2008 art. 153
funzioni inerenti il controllo delle aziende agrituristiche
l.r. 31/2008 art. 162
funzioni amministrative in materia di usi civici
l.r. 31/2008, artt. 165, ss.
attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi d'azione nitrati e delle linee guida
l.r. 31/2008, art. 130 nonies
AMBIENTE ED ENERGIA

istruttoria per le concessioni relative a grandi derivazioni
l.r. 26/2003, art. 44, comma 1, lett. h) e r.r. n. 2/2006, art. 7, l.r. 22/2015, art. 8, comma 13, lett. m) e o)
costruzione, esercizio e vigilanza delle dighe e approvazione dei relativi progetti di gestione, ai sensi dell’articolo 114 del d.lgs. 152/2006, fatta salva la competenza regionale sulle dighe stabilita dalla lettera h bis), del comma 1, dell’articolo 44
l.r. 22/2015, art. 8, comma 13, lett. m) e p)
competenze amministrative in materia di spedizione e destinazione transfrontaliera di rifiuti
l.r. 22/2015, art. 8, comma 13, lett. c) e g)
funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione e alla concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche di interesse locale già delegate alla Regione con legge 9 dicembre 1986, n. 896
l.r. 1/2000, art. 2, comma 90, lett. a)
POLITICHE CULTURALI

funzioni amministrative concernenti le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali
l.r. 1/2000, art. 4, comma 134, lett. a)
promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale
l.r. 1/2000, art. 4, comma 134, lett. b)
coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali, secondo parametri organizzativi e strumentali approvati dalla Regione
l.r. 1/2000, art. 4, comma 134, lett. c)
funzioni amministrative inerenti ad attività di promozione educativa e culturale
l.r. 9/1993
predisposizione dei programmi bibliotecari provinciali pluriennali e dei relativi piani annuali di attuazione e concorso alla formulazione dei programmi regionali degli interventi di edilizia ed attrezzatura bibliotecaria
l.r. 81/1985, art. 5, comma 1
promozione e coordinamento dell’organizzazione e reciproco collegamento dei sistemi bibliotecari locali
l.r. 81/1985, art. 5, comma 2, lett. a)
attività di consulenza e assistenza tecnica ai sistemi bibliotecari locali ed alle singole biblioteche in ordine all’organizzazione e al funzionamento dei loro servizi
l.r. 81/1985, art. 5, comma 2, lett. b)
promozione dell'attività di aggiornamento professionale per il personale addetto alle biblioteche e ai sistemi bib liotecari locali
l.r. 81/1985, art. 5, comma 2, lett. c)
rilevazione dei dati attinenti all’organizzazione bibliotecaria nel loro territorio
l.r. 81/1985, art. 5, comma 2, lett. d)

NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. L'articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1 della l.r. 23 febbraio 2016, n. 3. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 8 luglio 2015, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. L'allegato è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. c) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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