LEGGE REGIONALE 
   29 aprile 1980 
  ,  N. 44
  
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 23.
    Permanenza dell’esercizio.
    
      
      
      1.  Le concessioni devono essere costantemente esercitate, tranne che dalla giunta regionale sia consentita la sospensione dell’attività o il suo svolgimento parziale. 
    
      
      
      2.  Il concessionario risponde di fronte alla regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze anche durante il periodo di sospensione dell’attività. 
    
      
      
      3.  Non costituisce motivo di decadenza la sospensione della attività dovuta a cause di forza maggiore, comunque da comunicarsi da parte del titolare alla giunta regionale, e, relativamente, alle terme il periodo di chiusura stagionale secondo quanto stabilito nell’autorizzazione o nell’accertamento di cui agli articoli 47 e 53 della presente legge. 
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale