LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989 , N. 48

Disciplina dell’attività di estetista

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 20 Settembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-09-15;48

Art. 2.
Tabella delle apparecchiature consentite.
1. Le apparecchiature utilizzabili nell’esplicazione delle attività di estetista sono quelle indicate nella tabella, di cui all’allegato "A", annessa alla presente Legge. Le apparecchiature, nonché le relative installazioni, devono essere conformi alla normativa tecnica del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Sono escluse le apparecchiature rientranti tra quelle utilizzate per i trattamenti considerati dalla lett. c) dell’art. 14 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924.
2. La Giunta Regionale è autorizzata ad aggiornare la tabella di cui al precedente primo comma, con propria deliberazione, previa consultazione delle Organizzazioni di Categoria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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