LEGGE REGIONALE 15 settembre 1989 , N. 48

Disciplina dell’attività di estetista

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 20 Settembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-09-15;48

Art. 6.
Norma sanzionatoria.
1. Chiunque eserciti attività di estetista sprovvisto della relativa autorizzazione, ovvero continui ad esercitarla dopo che la stessa gli è stata sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.
2. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l’inosservanza delle prescrizioni previste nell’autorizzazione, il Sindaco sospende l’efficacia dell’autorizzazione stessa e diffida, in quanto possibile, a regolarizzare la situazione entro il termine massimo di 180 giorni. Se l’interessato non ottempera entro il termine prescritto, il Sindaco dispone la revoca dell’autorizzazione.
3. Per quanto riguarda le modalità di accertamento e di irrogazione della sanzione, si osservano le norme dettate dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 concernente "Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale", così come modificata dalla L.R. 4 giugno 1984, n. 27 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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