LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 34

Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34

Art. 3.
Soggetti beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge legge le imprese artigiane aventi sede ed operanti nel territorio della regione Lombardia, regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 443/85 all’anno di presentazione delle domande.
1 bis. Possono, inoltre, accedere ai benefici della presente legge le forme associative tra imprese artigiane, i consorzi e le società consortili previste dall’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge - quadro per l’artigianato).(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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