LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 34

Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34

Art. 4.
Forme di intervento regionale.
1. Per i fini di cui agli artt. 1 e 2, il presidente della giunta regionale o, se delegato, l’assessore competente, previa delibera conforme della giunta regionale:
a) promuove la costituzione presso Finlombarda SpA di un fondo di rotazione per interventi finanziari, di un fondo di garanzia e di un fondo per abbattimento tassi;
b) stipula convenzioni con Artigiancassa e con le aziende di credito singole o associate, al fine di rendere disponibili finanziamenti alle imprese artigiane, singole o associate in cooperative o consorzi, a tasso convenzionato;
c) stipula convenzioni con i consorzi e con le cooperative di garanzia fidi di primo e secondo grado, al fine di consentire l’accesso al credito per la tipologia di interventi previsti all’art. 2;
d) stipula convenzioni con le aziende di credito e con le società di intermediazione finanziaria, singole o associate, al fine di consentire l’attivazione di strumenti finanziari innovativi destinati a sostenere lo sviluppo economico delle imprese artigiane e la loro presenza sul mercato.(4)
2. Il fondo di rotazione può essere incrementato anche da apporti finanziari degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e di unioncamere Lombardia.
3. Il fondo di garanzia è finalizzato a garantire i finanziamenti nonché le agevolazioni attivate con gli strumenti finanziari di cui alle lettere b) e d) del comma 1 ed è altresì finalizzato a garantire le operazioni finanziarie effettuate attraverso il fondo di rotazione, ed ogni altra operazione finanziaria avviata da Finlombarda s.p.a., in convenzione con le aziende di credito; il fondo di garanzia inoltre potrà essere utilizzato dalle cooperative di garanzia e dai consorzi fidi di primo e secondo grado per le garanzie e/o controgaranzie prestate sulle operazioni finanziarie per gli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 2.(5)
4. Il fondo per abbattimento tassi è finalizzato al concorso nel pagamento degli interessi e delle annualità dei finanziamenti erogati da aziende di credito singole o associate, sulla base delle convenzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ovvero da aziende compartecipi alla gestione del servizio di tesoreria regionale.
NOTE:
4. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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