LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 34

Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34

Art. 10.
Agevolazioni per l’accesso al credito.
1. Per agevolare l’accesso al credito da parte delle imprese artigiane, realizzando il più ampio coinvolgimento del sistema associativo di categoria, la regione stipula convenzioni con i consorzi e le cooperative di garanzia fidi di primo e secondo grado per l’assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati alla costituzione e all’incremento dei fondi rischi.
2. Sono ammessi ai benefici previsti dal comma 1 le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi che possiedano i requisiti e rispettino le condizioni seguenti:
a) avere sede legale ed operativa in Lombardia;
b) essere costituite almeno da duecento imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese ai sensi della legge 580/93; qualora le imprese abbiano sede legale ed operativa in territorio montano, così come definito dall’art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 per ognuna di esse è attribuita una valenza pari a 2.
3. I contributi di cui al comma 1 possono essere utilizzati per garantire anticipazioni parziali degli importi richiesti con le domande di finanziamento a carico dei fondi regionali costituiti presso Finlombarda S.p.A.
4. Al fine di consentire l’erogazione immediata dell’importo garantito, il consorzio o la cooperativa possono stipulare apposite convenzioni con le aziende di credito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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