LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996 , N. 34

Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito alle imprese artigiane

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-12-16;34

Art. 14.
Fondo nazionale per l’artigianato.
1. In relazione a quanto disposto dal primo comma dell’art. 3 del d.l. n. 318/87 convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, che istituisce ed assegna alle regioni il fondo nazionale per l’artigianato e per la realizzazione delle relative finalità , si applicano le procedure attuative previste dagli articoli 3, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 26, 27 e 34 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 e dagli articoli 4 e 6 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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