LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999 , N. 10

Piano territoriale d’area Malpensa. Norme speciali per l’aerostazione intercontinentale Malpensa 2000

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 16 Aprile 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-04-12;10

Art. 1.
Approvazione del Piano territoriale d’area Malpensa.
1. È approvato il Piano territoriale d’area Malpensa, costituito dai seguenti elaborati:
a) Quadro analitico-conoscitivo (volume I) comprensivo di 22 tabelle, 11 figure e 20 tavole;
b) Scenari di sviluppo (volume II), comprensivo di 5 tabelle, 6 figure e 3 tavole;
c) Quadro progettuale (volume III), comprensivo di 22 tavole e 5 tavole allegate;
d) Allegato A: elenco interventi di prioritario interesse regionale, composto da:
1) tabella A1: interventi prioritari di definitiva individuazione;
2) tabella A2: interventi prioritari di individuazione preliminare.
2. Il Piano territoriale d’area Malpensa, in attuazione delle finalità di programmazione regionale di cui al Titolo I della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità regionale), costituisce strumento di programmazione e di coordinamento delle strategie per lo sviluppo economico-sociale e la valorizzazione ambientale del territorio lombardo interessato all’insediamento dell’aeroporto intercontinentale Malpensa 2000.
3. Il territorio dei comuni di Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Castano Primo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Lonate Pozzolo, Nosate, Robecchetto con Induno, Samarate, Sesto Calende, Somma Lombardo, Turbigo, Vergiate, Vizzola Ticino, costituisce in via esclusiva ambito territoriale prioritario e integrato per lo sviluppo della regione, ai fini dei successivi atti regionali di programmazione e di pianificazione e della attribuzione delle risorse regionali.
4. Il Piano territoriale d’area ha efficacia per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà essere verificato ed eventualmente integrato dopo i primi cinque anni di vigenza.(1)
5. La Giunta regionale individua, con successivo provvedimento, e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le forme e i criteri attraverso le quali verranno riservati, nell’ambito territoriale di cui al comma 3, finanziamenti e contributi a valere sulle risorse annualmente disponibili per la realizzazione di opere infrastrutturali, opere di riqualificazione o per l’incentivazione di programmi e progetti indicati nel Piano territoriale d’area Malpensa. In prima attuazione, la Giunta regionale individua le risorse finanziarie necessarie all’elaborazione, attivazione e realizzazione prioritaria di:
a) programmi di compensazione ambientale in aree naturali ed in aree degradate ricadenti nel territorio del Parco della Valle del Ticino;
b) programmi di riqualificazione diretti alla riduzione di situazioni di particolare disagio dei nuclei abitati e dei centri storici prossimi alla sede aeroportuale.
6. Le opere di cui all’allegato A) del Piano territoriale d’area sono dichiarate di preminente interesse regionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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