LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2003 , N. 1

Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)

(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1

Art. 13.
Revisione contabile e controlli interni.
1. Le ASP si dotano di un organo di revisione contabile, che può avere composizione monocratica o collegiale in relazione alle dimensioni e alle necessità  dell'azienda. Lo statuto ne determina la composizione, la durata in carica e le modalità  di nomina.
2. Possono essere chiamati a far parte dell'organo di revisione esclusivamente soggetti iscritti negli albi dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente.
3. La Giunta regionale, previa consultazione degli ordini professionali interessati, determina i compensi dei revisori contabili, tenendo conto della composizione dell'organo di revisione nonché della classe e della categoria di appartenenza dell'azienda.
4. Lo statuto dell'azienda può prevedere che l'esercizio delle attività  di revisione contabile sia affidato a società  di revisione.
5. Le ASP si dotano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e compatibilmente con le proprie dimensioni e con l'entità  dei bilanci, di strumenti di controllo di regolarità  amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di controllo strategico, nonché di metodologie e sistemi di verifica per il controllo di qualità  dei servizi e delle prestazioni, anche avvalendosi di organismi o agenzie specializzate esterne.
NOTE:
1. Vedi anche art. 26, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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