LEGGE REGIONALE
28 ottobre 2004
, N. 28
Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città
(BURL n. 44, 1º suppl. ord. del 29 Ottobre 2004 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-10-28;28
Art. 7.
Attività di promozione, ricerca e formazione.
1. La Giunta regionale cura e promuove attività di informazione e comunicazione volte a favorire l’esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate.
1 bis. La Regione , per la promozione e il coordinamento delle iniziative avviate ai sensi della presente legge e a carattere di rilevanza regionale, sostiene interventi diretti funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 e in sintonia con gli indirizzi di cui all’articolo 6, comma 2. (6)
1 ter. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce criteri e modalità per la definizione e l’approvazione degli interventi di cui al comma 1 bis, privilegiando le iniziative:
b) riconducibili con elevati gradi di coerenza a obiettivi previsti dagli atti generali e, in ambito sociale, settoriali della programmazione regionale, o ad attività e a interventi per l’attuazione dei provvedimenti negoziati assunti ai sensi della l.r. 2/2003;
c) che riconoscono e valorizzano il ruolo primario e l’autonoma iniziativa della persona, della famiglia e delle formazioni sociali nella realizzazione dell’intervento. (6)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia