LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004 , N. 34

Politiche regionali per i minori

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 17 Dicembre 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-14;34

Art. 7.
Rete d’offerta sanitaria.
1. La rete d’offerta sanitaria è costituita dalle attività, dai servizi e dalle strutture pubbliche e private autorizzate e/o accreditate specificamente riservate ai minori in ambito ospedaliero e territoriale. Tutte le attività sono promosse nella logica di integrazione tra aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti locali, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private educative, sociali, sanitarie e scolastiche e famiglie.
2. L’organizzazione dei servizi sanitari rivolti ai minori deve prevedere:
a) forme di accoglienza e informazione specifica, interventi in strutture di ricovero e cura volti a favorire lo svolgimento di attività scolastiche e ludico-ricreative per i più piccoli;
b) azioni finalizzate ad affrontare in modo globale le situazioni a rischio ed i disturbi comportamentali del minore, al fine di favorire un approccio olistico nelle varie fasi della presa in carico;
c) forme di assistenza ambulatoriali, diurne e domiciliari che riducano il ricorso all’ospedalizzazione, soprattutto in relazione a patologie croniche in età evolutiva;
d) possibilità di ospitare in strutture di ricovero e cura, insieme al minore, un familiare;
e) definizione e sviluppo del percorso nascita, al fine di individuare le modalità di assistenza più idonee per la madre ed il bambino, garantendo la continuità delle relazioni affettive e dell’intervento assistenziale dal momento del concepimento al momento dello svezzamento;
f) interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi;
g) approccio multidisciplinare, nonché integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari, sociali ed educativi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei disturbi neuropsichici in età evolutiva;
h) attività di informazione e sensibilizzazione, nonché interventi strutturati sulle tematiche relative all’educazione alla salute ed alla prevenzione di comportamenti a rischio, ivi compresi quelli legati ai disturbi alimentari;
i) azioni specifiche a favore dei minori e dei genitori affetti da sindrome da immuno deficienza acquisita;
i bis) attività di formazione e informazione, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.(11)
NOTE:
11. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. 1 aprile 2015, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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